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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17814/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale inflitta da G.U.P. e confermata dalla Corte d'appello. Il ricorrente deduce: 1) erronea applicazione della legge fallimentare e vizi di motivazione in relazione alla qualifica di distrazione della cessione del ramo d'azienda alla Medical Instruments (contestando che il prezzo fosse 'vile' e che l'accollo dei debiti fosse fittizio, nonché rilevando che la cessionaria potesse non essere in stato di decozione); contesta inoltre la riconducibilità ai suoi prelevamenti di somme per euro 930.676,53 e sostiene che un versamento del 2007 fosse un mutuo e non un conferimento in conto capitale; 2) insufficiente considerazione delle argomentazioni difensive sulla bancarotta documentale: distruzione delle scritture per allagamento, consegna di scritture al liquidatore due anni prima del fallimento, e assenza del dolo specifico necessario per alcune ipotesi di bancarotta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le decisioni di merito costituiscano una 'doppia conforme' e che le valutazioni probatorie e criteri adottati dai giudici di merito siano coerenti e adeguatamente motivate. In particolare: la cessione del ramo d'azienda è stata valutata come operazione priva di convenienza economica per la fallita, compiuta in un contesto di dissesto e con una cessionaria incapiente e sostanzialmente controllata da persone a lui vicine (ruolo amministrativo della madre), elemento che giustifica la configurazione della distrazione; i significativi prelevamenti e l'assenza di documentazione contabile idonea a giustificarli hanno legittimato la presunzione della loro destinazione a fini personali e, quindi, la qualificazione come distrazione; il versamento del 2007 non è stato provato nella natura di mutuo e, in mancanza di annotazioni contabili e di elementi probatori, è stato considerato compatibile con un conferimento in conto capitale e quindi non idoneo a scagionare il ricorrente; quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto provata la forma 'in guisa da non rendere possibile la ricostruzione' (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.) e ha affermato che il dolo generico è sufficiente per tale ipotesi, potendosi desumere logicamente dalla responsabilità per la bancarotta patrimoniale e dalle falsità/discordanze del bilancio finale. L'allagamento di locali relativo a documenti anteriori non ha scalfito la valutazione sulla falsità e inattendibilità delle scritture rilevanti per il periodo di crisi/liquidazione.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

    L'art. 216, comma 1, n.2 contiene due ipotesi alternative di bancarotta documentale: la prima (sottrazione/distruzione/falsificazione) richiede dolo specifico; la seconda (tenuta dei libri in guisa da non rendere possibile la ricostruzione) esige solo dolo generico. La sentenza applica la seconda ipotesi per la condotta contestata.

  • Legge fallimentare

    Richiama l'obbligo di verità del fallito circa la destinazione dei beni e giustifica la legittima sollecitazione che il fallito fornisca adeguata dimostrazione della destinazione dei beni o del loro ricavato.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni logiche e al metodo probatorio: la presunzione di distrazione può essere rilevante quando manchi giustificazione della destinazione dei beni.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato in Cassazione: in presenza di valutazione conforme nei gradi di merito, il vizio di motivazione è censurabile solo se riguarda omissione dell'esame di temi probatori decisivi o loro manifesto travisamento.

  • Disposizioni attuative c.p.p.

    art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiesto per i limiti di motivazione dei motivi di cassazione; indicato quale riferimento formale per l'enunciazione dei motivi.

Massime di principio

  • Se le sentenze di primo grado e di appello sono conformi e motivano coerentemente sulle medesime prove ('doppia conforme'), la Corte di Cassazione limita il suo controllo: può annullare solo per omissione di esame di questioni probatorie decisive o per manifesto travisamento delle prove.
  • In caso di bancarotta fraudolenta distrattiva, la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione di somme o beni precedentemente disponibili legittima la presunzione, e quindi la qualificazione come distrazione, specialmente se i prelevamenti sono temporalmente e contabilmente riconducibili al beneficiario.
  • La cessione di rami d'azienda effettuata in prossimità della crisi, con sostanziale dismissione dell'attività e con acquirente incapiente o legato da rapporti familiari, può essere valutata come operazione priva di vantaggio per la società fallita e configurare un'operazione distrattiva quando l'accollo dei debiti risulti fittizio o non onorato.
  • Grandi versamenti/influssi privi di documentazione contabile e di giustificazione formale (es. mancanza di annotazioni, assenza di contratti che attestino un mutuo) possono essere considerati conferimenti in conto capitale o comunque non giustificare l'uso personale, se non comprovata la diversa natura; l'onere di dimostrare la natura ricade sul ricorrente.
  • Per la bancarotta documentale la distinzione tra dolo specifico e dolo generico è cruciale: la tenuta dei libri 'in guisa da non rendere possibile la ricostruzione' necessita soltanto del dolo generico, che può essere desunto anche da indici di depauperamento del patrimonio e da discordanze contabili significative.
  • Eventi come l'allagamento di locali o la perdita di scritture pregresse non esonerano dalla responsabilità se le scritture relative al periodo rilevante risultano false, incomplete o non coerenti con la ricostruzione del curatore/liquidatore.

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