L.R. Marche 47/2018
Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2019 il nuovo Comune di Sassocorvaro Auditore, nato dalla fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro nella Provincia di Pesaro-Urbino. Disciplina successione nei rapporti, trasferimento del personale, norme transitorie, priorità contributive per 10 anni e invarianza finanziaria regionale.
Istituzione del Comune di Sassocorvaro Auditore per fusione dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro
Istituzione del Comune di Sassocorvaro Auditore
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni marchigiani di Auditore e Sassocorvaro, con effetto dal 1° gennaio 2019, istituendo un nuovo Comune denominato Sassocorvaro Auditore nella Provincia di Pesaro-Urbino. Il provvedimento definisce anche gli effetti successivi alla fusione, la successione nei rapporti giuridici e il regime transitorio fino al pieno funzionamento dei nuovi organi.
Ambito territoriale e decorrenza
Il nuovo Comune comprende l’insieme dei territori già appartenenti ai due Comuni soppressi. La fusione opera dal 1° gennaio 2019; da tale data i Comuni originari risultano estinti.
Partecipazione delle comunità originarie e decentramento
Lo statuto del nuovo Comune deve garantire alle comunità di origine forme adeguate di partecipazione e di decentramento dei servizi. È inoltre prevista l’istituzione di un municipio nel territorio della comunità d’origine in cui non si trova la sede comunale. Lo statuto e il regolamento comunale devono disciplinarne organizzazione e funzioni; lo statuto può anche prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applicano le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
Successione nei rapporti, funzioni e personale
Le funzioni regionali già conferite ai due Comuni sono trasferite al nuovo ente. Il Comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni fusi. In particolare:
- i beni demaniali e patrimoniali dei due Comuni confluiscono rispettivamente nel demanio e nel patrimonio del nuovo Comune;
- il personale dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 del codice civile. Il trasferimento del personale deve avvenire nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa statale richiamata.
Priorità nei programmi e nei contributi regionali
Per dieci anni dalla data di costituzione, il nuovo Comune gode di una priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali. Nello stesso periodo è equiparato a una Unione di Comuni o ai Comuni associati ai fini dell’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative.
Regime transitorio e continuità amministrativa
Alla data di efficacia della fusione:
- i Comuni di Auditore e Sassocorvaro sono estinti;
- decadono i rispettivi organi di governo e di revisione contabile.
Fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo Comune, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario governativo nominato secondo la normativa statale. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione contabile, le relative funzioni restano in capo all’organo di revisione in carica nel Comune di Sassocorvaro alla data di estinzione.
I sindaci dei due Comuni, entro il 31 dicembre 2018, dovevano adottare d’intesa i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento del nuovo ente sin dalla sua istituzione e la continuità dei servizi; in mancanza, provvede il commissario. I sindaci si costituiscono inoltre in un comitato con funzioni consultive e propositive verso il commissario.
Se non diversamente stabilito nell’intesa, la sede provvisoria del nuovo Comune è nel Comune di Sassocorvaro.
Regime urbanistico e regolamentare transitorio
Fino all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal nuovo Comune, restano applicabili quelli dei Comuni originari, ciascuno per il proprio ambito territoriale. Analogamente, fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunali, continuano ad applicarsi nei rispettivi territori i regolamenti precedentemente vigenti dei due Comuni, per funzioni e servizi di competenza del nuovo ente.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La copertura è assicurata mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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