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Legge

L.R. Marche 48/2018

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".

Normativa regionaleL.R. Marche 48/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale n. 48/2018 modifica la l.r. Toscana n. 23/2008, sostituendo la denominazione dell’Autorità di garanzia con quella di “Garante regionale dei diritti della persona” e adeguando di conseguenza il testo normativo e la legislazione regionale richiamata. Prevede inoltre che dall’atto non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Ridenominazione dell’Autorità di garanzia in Garante regionale dei diritti della persona

Ridenominazione dell’Autorità di garanzia in Garante regionale dei diritti della persona

La legge regionale Toscana 12 dicembre 2018, n. 48 interviene sulla l.r. 28 luglio 2008, n. 23, aggiornandone la denominazione e coordinando la terminologia dell’ordinamento regionale. La disciplina sostanziale dell’istituto resta ferma, ma l’organo è ora indicato come Garante regionale dei diritti della persona.

Modifiche testuali e coordinamento terminologico

Il provvedimento sostituisce il titolo della l.r. 23/2008 e aggiorna diversi riferimenti interni alla legge, adeguando rubriche e formulazioni di articoli già vigenti. In particolare, il testo consolidato va letto con la nuova denominazione dell’organo e con gli adeguamenti grammaticali conseguenti, così da uniformare tutte le occorrenze nel corpo normativo.

Interventi sulla disciplina della l.r. 23/2008

La legge modifica varie disposizioni della legge del 2008 relative all’organizzazione e al funzionamento dell’organo di garanzia, senza introdurre una nuova disciplina autonoma. Gli interventi riguardano:

  • la rubrica e il contenuto dell’articolo 1;
  • il comma 2 dell’articolo 2;
  • la rubrica e il comma 1 dell’articolo 3;
  • il comma 5 dell’articolo 4;
  • la sostituzione integrale dell’articolo 5;
  • il comma 1 dell’articolo 8-ter;
  • il comma 1 dell’articolo 9.

Sostituzione delle denominazioni nella legislazione regionale

La disposizione finale stabilisce un adeguamento generale di tutte le occorrenze, nella legislazione regionale vigente, delle formule:

  • “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale”;
  • “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini”.

Tali espressioni sono sostituite, con i necessari adattamenti grammaticali, da “Garante regionale dei diritti della persona”. Restano ferme le specifiche eccezioni richiamate dalla norma per talune lettere indicate negli articoli 10 e 11 della l.r. 23/2008, nonché per le parti già oggetto di modifica diretta dagli articoli 1-8 della legge del 2018.

Invarianza finanziaria

L’atto contiene una clausola espressa di neutralità finanziaria: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Testo integrale

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