L.R. Marche 46/2018
Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dellequilibrio ambientale e disciplina dellattività venatoria e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale apporta modifiche urgenti alla l.r. 44/2018, intervenendo sulla disciplina della pianificazione faunistico-venatoria e aggiungendo l’Allegato A. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimi i commi oggetto di modifica/integrazione.
Modifiche urgenti alla l.r. 44/2018 in materia di fauna selvatica e attività venatoria
Modifiche urgenti alla disciplina faunistico-venatoria dell’Abruzzo
La legge regionale 12 dicembre 2018, n. 46, interviene in via urgente sulla precedente l.r. 7 novembre 2018, n. 44, che a sua volta modificava la l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. Il testo consolidato disponibile riguarda essenzialmente due interventi puntuali sulla l.r. 44/2018.
Contenuto delle modifiche
La legge dispone:
- la sostituzione del comma 2 dell’art. 3 della l.r. 44/2018;
- l’aggiunta dell’Allegato A alla medesima legge regionale.
Nel testo fornito non è riportato il contenuto sostanziale delle modifiche, ma solo la loro funzione normativa sul provvedimento precedente.
Effetti sulla disciplina e profili di legittimità
Il provvedimento si colloca nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria regionale e opera come modifica correttiva e integrativa della l.r. 44/2018. Tuttavia, le note riportano che la Corte costituzionale, con sentenza n. 258/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- del comma 1 dell’art. 1, relativo alla sostituzione del comma 2 dell’art. 3 della l.r. 44/2018;
- del comma 1 dell’art. 2, relativo all’inserimento dell’Allegato A.
Regime finanziario
La legge precisa che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 dic 2018L.R. Marche 47/2018
- Legge · 12 dic 2018L.R. Marche 48/2018
- Legge · 27 dic 2018L.R. Marche 49/2018
- Legge · 27 dic 2018L.R. Marche 50/2018
- Legge · 28 dic 2018L.R. Marche 52/2018
- Legge · 28 dic 2018L.R. Marche 51/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →