Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 46/2018

Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”.

Normativa regionaleL.R. Marche 46/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale apporta modifiche urgenti alla l.r. 44/2018, intervenendo sulla disciplina della pianificazione faunistico-venatoria e aggiungendo l’Allegato A. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimi i commi oggetto di modifica/integrazione.

Modifiche urgenti alla l.r. 44/2018 in materia di fauna selvatica e attività venatoria

Modifiche urgenti alla disciplina faunistico-venatoria dell’Abruzzo

La legge regionale 12 dicembre 2018, n. 46, interviene in via urgente sulla precedente l.r. 7 novembre 2018, n. 44, che a sua volta modificava la l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. Il testo consolidato disponibile riguarda essenzialmente due interventi puntuali sulla l.r. 44/2018.

Contenuto delle modifiche

La legge dispone:

  • la sostituzione del comma 2 dell’art. 3 della l.r. 44/2018;
  • l’aggiunta dell’Allegato A alla medesima legge regionale.

Nel testo fornito non è riportato il contenuto sostanziale delle modifiche, ma solo la loro funzione normativa sul provvedimento precedente.

Effetti sulla disciplina e profili di legittimità

Il provvedimento si colloca nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria regionale e opera come modifica correttiva e integrativa della l.r. 44/2018. Tuttavia, le note riportano che la Corte costituzionale, con sentenza n. 258/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • del comma 1 dell’art. 1, relativo alla sostituzione del comma 2 dell’art. 3 della l.r. 44/2018;
  • del comma 1 dell’art. 2, relativo all’inserimento dell’Allegato A.

Regime finanziario

La legge precisa che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.