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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7389 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Ambito applicativo - Limiti - Conseguenze sulla proponibilità dell'istanza di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità degli interessi passivi corrisposti a una società del medesimo gruppo con sede nel Regno Unito, nell'ambito di un contratto di factoring. V. S.p.A. aveva indicato tali interessi come indeducibili nella dichiarazione dei redditi, versando una maggiore IRES, e successivamente aveva chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 98, comma 2, lett. b), del TUIR, allora vigente. L'Agenzia sosteneva che la società avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e contestava inoltre l'assolvimento dell'onere probatorio relativo ai presupposti della deduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha stabilito che il termine per la dichiarazione integrativa limita la possibilità di utilizzare il credito in compensazione, ma non esclude il diritto di presentare un'istanza di rimborso entro il termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, quando si deduca un errore materiale, una duplicazione o l'inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la prova fornita dalla società circa la propria capacità di ottenere finanziamenti da soggetti indipendenti e ha giudicato inammissibili le censure dell'Agenzia perché dirette a rivalutare il merito delle prove. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.300 euro oltre 200 euro di esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi [...] mediante la dichiarazione integrativa [...] è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

    La disposizione disciplina il termine per correggere errori dichiarativi mediante dichiarazione integrativa e per utilizzare in compensazione il credito risultante, ma non preclude di per sé la successiva richiesta di rimborso prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 38, d.P.R. n. 602/1973

    Il rimborso dei versamenti diretti [...] è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.

    Consente di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi quando il versamento sia stato eseguito per errore materiale, duplicazione o in assenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria.

  • Art. 98, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), ratione temporis vigente

    Prevedeva un'esimente in materia di interessi passivi infragruppo, applicabile quando il finanziamento risultasse giustificato dalla capacità reddituale e finanziaria della società e fosse ottenibile anche da soggetti terzi indipendenti.

  • Art. 89, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Rilevava per il trattamento fiscale degli interessi attivi percepiti dalla società finanziatrice; la Corte ha escluso che l'eventuale disallineamento tra contribuenti distinti costituisse automaticamente un salto d'imposta o un abuso del diritto.

  • Art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di rimborso il contribuente, quale attore sostanziale, deve provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio, inclusi i presupposti dell'esenzione o deduzione invocata.

  • Art. 360 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il controllo di legittimità sulla motivazione non equivale a un nuovo giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa non elimina automaticamente il diritto al rimborso: occorre distinguere tra correzione di dati o fatti dichiarati e richiesta restitutoria fondata su un versamento non dovuto.
  • L'istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere presentata entro quarantotto mesi dal versamento e deve essere sostenuta dalla prova dell'errore o dell'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria.
  • Nel giudizio di rimborso il contribuente deve dimostrare concretamente i presupposti del proprio diritto, mediante documentazione contabile, contrattuale e finanziaria coerente.
  • Un disallineamento fiscale tra società diverse non costituisce, da solo, un salto d'imposta rilevante né prova un abuso del diritto; servono elementi che dimostrino che l'operazione è stata costruita principalmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito.
  • In Cassazione non è possibile contestare la decisione chiedendo una nuova ponderazione delle prove già esaminate dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge effettivamente configurabili.

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