Sentenza del 27/04/2015 n. 925 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Motivazione della sentenza - Contenuto - Riproduzione delle difese di una delle parti - Difetto di imparzialità del giudice - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo al 2008, recuperando euro 5.104.396,85 per la ritenuta errata determinazione della quota deducibile degli interessi passivi ai sensi dell'art. 61 del TUIR. Secondo l'Ufficio, i contributi regionali ricevuti dall'ente per lo svolgimento convenzionato di attività sanitarie, pur non concorrendo alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 143, comma 3, lettera b), del TUIR, non avrebbero dovuto essere inclusi anche al numeratore del rapporto di deducibilità. In appello, l'Agenzia ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che essa fosse eccessivamente appiattita sulle difese del contribuente e quindi non imparziale.
La decisione
La Commissione ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento nella parte impugnata. Ha ritenuto che i contributi regionali, in quanto proventi esclusi dalla formazione del reddito e collegati a servizi sanitari svolti in regime convenzionato, dovessero essere inclusi sia al numeratore sia al denominatore del rapporto previsto dall'art. 61 del TUIR, aumentando così la quota deducibile degli interessi passivi. È stata inoltre ritenuta valida la motivazione della sentenza di primo grado: la riproduzione, anche parziale, delle argomentazioni difensive di una parte non determina di per sé nullità o difetto di imparzialità, purché le ragioni della decisione siano chiaramente attribuibili al giudice, logiche, coerenti ed esaustive. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la complessità, novità e obiettiva incertezza della questione.
Norme richiamate
Art. 61 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi.
I proventi esclusi dalla formazione del reddito, ma collegati all'attività dell'ente e ai costi sostenuti, devono essere inclusi al numeratore del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. Una loro esclusione produrrebbe un effetto irrazionale e sfavorevole per il contribuente.
Art. 143, comma 3, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali [...] i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento [...] di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
I contributi pubblici destinati a enti non commerciali per attività sociali svolte in regime convenzionato o di accreditamento sono proventi esclusi dalla formazione del reddito, non semplicemente proventi esenti.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'obbligo è assolto quando la motivazione consente di comprendere l'iter logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Anche nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo sufficiente, chiaro e coerente; non è necessario che la motivazione sia originale rispetto agli atti difensivi.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il rinvio alle norme del processo civile consente di applicare al processo tributario i principi in materia di motivazione delle sentenze, inclusa la validità di una motivazione che riproduca argomentazioni contenute negli atti di parte, se fatte proprie dal giudice.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
La modifica dell'art. 61 del TUIR ha ampliato il riferimento ai ricavi e proventi esclusi dalla formazione del reddito, rendendo coerente la loro inclusione nel numeratore del rapporto di deducibilità.
Cassazione civile, sentenza 16 gennaio 2015, n. 642
Nel processo civile ed in quello tributario [...] non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte [...] sempre che in tal modo risultino attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
La riproduzione totale o parziale di uno scritto difensivo non dimostra, da sola, né nullità della sentenza né mancanza di imparzialità del giudice. Occorre verificare se il testo esprima effettivamente una decisione autonoma e comprensibile.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2009
È richiamata come elemento interpretativo a sostegno dell'inclusione dei proventi esclusi nel rapporto previsto dall'art. 61 del TUIR.
Circolare Assonime n. 46 del 2009
È richiamata quale orientamento interpretativo conforme alla considerazione dei proventi esclusi nel calcolo della quota deducibile degli interessi passivi.
Massime di principio
- La validità della motivazione di una sentenza dipende dalla sua chiarezza, logicità e coerenza giuridica, non dall'originalità letterale delle argomentazioni. Il giudice può anche recepire o riprodurre le difese di una parte, purché le faccia proprie e le utilizzi per motivare la decisione.
- La mera somiglianza tra la motivazione e l'atto difensivo di una parte non prova il difetto di imparzialità del giudice. Per contestare validamente la sentenza occorre dimostrare che manchi una reale valutazione giudiziale oppure che la motivazione sia apparente, contraddittoria o incomprensibile.
- Nel calcolo della deducibilità degli interessi passivi, quando la legge distingue tra proventi esenti e proventi esclusi, la qualificazione normativa è decisiva. I proventi espressamente esclusi dalla formazione del reddito possono dover essere inclusi nel numeratore del rapporto di deducibilità.
- I contributi pubblici destinati a enti non commerciali per attività sociali o sanitarie svolte in convenzione o accreditamento possono essere trattati come proventi esclusi, se ricorrono le condizioni previste dalla norma, e non come semplici proventi esenti.
- In caso di incertezza interpretativa su una disciplina fiscale complessa e innovativa, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando una parte risulta formalmente vittoriosa.
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