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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24678/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: carenza e genericità della motivazione sulla gravità indiziaria in relazione ai capi a contenuto mafioso e ai reati-fine (tra cui associazione mafiosa ex art.416-bis c.p., reati con esplosivi, tentata estorsione, monopolizzazione della pesca ex art.513-bis c.p.); mancata valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni; mancata indicazione di un contributo stabile e concreto del ricorrente all'associazione; motivazione apparente sulle aggravanti (metodo mafioso, aggravante armata) e assenza di adeguata valutazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché sulla possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi esposti generici e per lo più riproduttivi dell'atto di riesame senza esplicitare l'incidenza sul provvedimento impugnato, e ha operato la verifica limitata di legittimità richiesta sul piano della motivazione. Ha ritenuto adeguata, logica e giuridicamente fondata la motivazione del Tribunale di Potenza, che aveva descritto compiutamente l'esistenza e operatività dei clan Scarcia/Scarci (controllo territoriale, imposizioni nel settore della pesca, episodi di violenza, gestione della cooperativa 'Nereide', rinvenimento di esplosivi, captazioni e dichiarazioni di collaboratori come elementi corroborativi). Ha affermato la sussistenza della presunzione cautelare speciale di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. non superata dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposti adempimenti di cancelleria ex art.94, comma 1-ter c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata come applicabile alla compagine descritta: non è necessaria un'investitura formale o la commissione di reati-fine per integrare la partecipazione mafiosa; rileva la stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, valutata unitariamente tramite plurimi indici (controllo del territorio, estorsioni, imposizioni nel settore della pesca, uso intimidatorio della forza).

  • art. 513-bis cod. pen.

    Applicata in relazione alla condotta di imposizione monopolistica nel settore della pesca; la Corte ha ritenuto che gli episodi descritti (pretese economiche, controllo del settore, imposizione della 'parte') siano sintomatici di tale reato-fine e corroborino l'associazione mafiosa.

  • artt. 110, 81, 629, 628 cod. pen.

    In relazione ai reati con esplosivi e ai tentativi contestati: la Corte ha ritenuto che la documentazione captativa e fotografica supporti indizi rilevanti sulla partecipazione del ricorrente a fatti violenti o pericolosi funzionali al controllo criminoso del territorio.

  • art. 59, comma 2 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione dell'aggravante 'armata': la Corte osserva che l'aggravante è stata valutata nella cornice dell'intero quadro indiziario, anche se non risultano a carico del ricorrente reati specifici in materia di armi; si sottolinea comunque che l'assenza di singoli elementi non esclude l'apprezzamento complessivo delle aggravanti.

  • art. 274 e art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato la doppia presunzione cautelare: per i reati di cui all'art.275, comma 3 (tra cui quelli di matrice mafiosa) opera una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevalente rispetto alla norma generale dell'art.274; la difesa non ha fornito prova contraria idonea a superare tale presunzione.

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente riprodurre pedissequamente le argomentazioni già svolte in sede di merito; occorre indicare chiaramente in che punto e perché la motivazione del provvedimento impugnato sia illogica o contraria al diritto.
  • Nel giudizio di legittimità sulla gravità indiziaria la Corte verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame, ma non può sostituirsi al merito per compiere una rivalutazione 'in fatto' delle prove già esaminate.
  • Per i reati di matrice mafiosa opera una presunzione cautelare particolare (art.275, comma 3 c.p.p.) che rende più difficile ottenere misure meno afflittive salvo prova contraria forte e specifica dell'assenza dell'attualità del pericolo.
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da un quadro unitario di elementi indiziari (captazioni, comportamenti concludenti, controllo economico/territoriale, uso della forza o della intimidazione), anche in mancanza di riti di affiliazione o di un contributo criminale formale continuativo.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori e le captazioni, se adeguatamente corroborate e inserite in un più ampio contesto indiziario, possono essere valorizzate come elementi sintomatici della mafiosità e della partecipazione dell'indagato.
  • Le censure sulle aggravanti o sulla sussistenza dei reati-fine devono colpire specificamente i passaggi logici della motivazione e indicare inconsistenze o contraddizioni concrete; deduzioni generiche o riassuntive raramente sono efficaci in Cassazione.

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