Cassazione Penale, Sentenza n. 24678/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo: carenza e genericità della motivazione sulla gravità indiziaria in relazione ai capi a contenuto mafioso e ai reati-fine (tra cui associazione mafiosa ex art.416-bis c.p., reati con esplosivi, tentata estorsione, monopolizzazione della pesca ex art.513-bis c.p.); mancata valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni; mancata indicazione di un contributo stabile e concreto del ricorrente all'associazione; motivazione apparente sulle aggravanti (metodo mafioso, aggravante armata) e assenza di adeguata valutazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché sulla possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi esposti generici e per lo più riproduttivi dell'atto di riesame senza esplicitare l'incidenza sul provvedimento impugnato, e ha operato la verifica limitata di legittimità richiesta sul piano della motivazione. Ha ritenuto adeguata, logica e giuridicamente fondata la motivazione del Tribunale di Potenza, che aveva descritto compiutamente l'esistenza e operatività dei clan Scarcia/Scarci (controllo territoriale, imposizioni nel settore della pesca, episodi di violenza, gestione della cooperativa 'Nereide', rinvenimento di esplosivi, captazioni e dichiarazioni di collaboratori come elementi corroborativi). Ha affermato la sussistenza della presunzione cautelare speciale di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. non superata dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposti adempimenti di cancelleria ex art.94, comma 1-ter c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile alla compagine descritta: non è necessaria un'investitura formale o la commissione di reati-fine per integrare la partecipazione mafiosa; rileva la stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, valutata unitariamente tramite plurimi indici (controllo del territorio, estorsioni, imposizioni nel settore della pesca, uso intimidatorio della forza).
Applicata in relazione alla condotta di imposizione monopolistica nel settore della pesca; la Corte ha ritenuto che gli episodi descritti (pretese economiche, controllo del settore, imposizione della 'parte') siano sintomatici di tale reato-fine e corroborino l'associazione mafiosa.
artt. 110, 81, 629, 628 cod. pen.
In relazione ai reati con esplosivi e ai tentativi contestati: la Corte ha ritenuto che la documentazione captativa e fotografica supporti indizi rilevanti sulla partecipazione del ricorrente a fatti violenti o pericolosi funzionali al controllo criminoso del territorio.
Richiamato nel contesto della valutazione dell'aggravante 'armata': la Corte osserva che l'aggravante è stata valutata nella cornice dell'intero quadro indiziario, anche se non risultano a carico del ricorrente reati specifici in materia di armi; si sottolinea comunque che l'assenza di singoli elementi non esclude l'apprezzamento complessivo delle aggravanti.
art. 274 e art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato la doppia presunzione cautelare: per i reati di cui all'art.275, comma 3 (tra cui quelli di matrice mafiosa) opera una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevalente rispetto alla norma generale dell'art.274; la difesa non ha fornito prova contraria idonea a superare tale presunzione.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente riprodurre pedissequamente le argomentazioni già svolte in sede di merito; occorre indicare chiaramente in che punto e perché la motivazione del provvedimento impugnato sia illogica o contraria al diritto.
- Nel giudizio di legittimità sulla gravità indiziaria la Corte verifica la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice del riesame, ma non può sostituirsi al merito per compiere una rivalutazione 'in fatto' delle prove già esaminate.
- Per i reati di matrice mafiosa opera una presunzione cautelare particolare (art.275, comma 3 c.p.p.) che rende più difficile ottenere misure meno afflittive salvo prova contraria forte e specifica dell'assenza dell'attualità del pericolo.
- La partecipazione a un'associazione mafiosa può essere desunta da un quadro unitario di elementi indiziari (captazioni, comportamenti concludenti, controllo economico/territoriale, uso della forza o della intimidazione), anche in mancanza di riti di affiliazione o di un contributo criminale formale continuativo.
- Le dichiarazioni dei collaboratori e le captazioni, se adeguatamente corroborate e inserite in un più ampio contesto indiziario, possono essere valorizzate come elementi sintomatici della mafiosità e della partecipazione dell'indagato.
- Le censure sulle aggravanti o sulla sussistenza dei reati-fine devono colpire specificamente i passaggi logici della motivazione e indicare inconsistenze o contraddizioni concrete; deduzioni generiche o riassuntive raramente sono efficaci in Cassazione.
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