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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6138/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva accolto il ricorso della docente Greco ritenendo discriminatoria la previsione dell'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 nella parte in cui riserva, ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e l'incremento stipendiale connesso. La ricorrente docente aveva ottenuto in primo grado la disapplicazione della clausola di salvaguardia e il risarcimento delle differenze stipendiali (nei limiti della prescrizione quinquennale). Il Ministero ha dedotto in cassazione che, essendo alla Greco riconosciuta una anzianità maggiore in sede di ricostruzione della carriera (fictio iuris ai sensi degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994), non potrebbe poi ottenere la disapplicazione della clausola contrattuale poiché ciò determinerebbe una 'discriminazione alla rovescia' a danno dei docenti assunti ab origine a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che la limitazione prevista dall'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla data del 1° settembre 2010. Ha affermato che, alla luce della giurisprudenza nazionale e delle indicazioni della Corte di Giustizia UE (tra cui C-322/23 e precedenti), la discriminazione va valutata in relazione alla specifica 'condizione di impiego' invocata e al momento in cui la clausola viene fatta valere; la ricostruzione della carriera (e dunque l'anzianità riconosciuta ai sensi degli artt. 485 e 489 d.lgs. n. 297/1994) rileva ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia. Un meccanismo futuro di riallineamento non giustifica la disparità passata. Di conseguenza la disposizione contrattuale deve essere disapplicata nella parte che esclude i docenti precari in servizio il 1/9/2010 poi immessi in ruolo, cui va estesa la clausola di salvaguardia; il Ministero è condannato alle spese di giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE - clausola 4

    La clausola 4 tutela il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo giustificazione oggettiva; le condizioni di impiego comprendono i periodi di servizio necessari per la classificazione retributiva, per cui la riserva di benefici ai soli assunti a tempo indeterminato può costituire discriminazione.

  • CCNL 4 agosto 2011 - art. 2 (comma 2)

    Prevedeva la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e l'incremento ad personam solo per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 1/9/2010. La Corte l'ha ritenuta discriminatoria e l'ha disapplicata nella parte che esclude i docenti assunti a termine in servizio alla stessa data e poi immessi in ruolo.

  • d.lgs. n. 297/1994 - art. 485

    art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Norma sulla ricostruzione della carriera e sul riconoscimento del servizio pre-ruolo; la Corte ha distinto la funzione di tale istituto (attribuzione di anzianità giuridica ed economica) dall'individuazione delle condizioni di impiego (fasce stipendiali), ritenendo che l'anzianità riconosciuta rilevi ai fini della comparazione prevista dalla clausola 4.

  • d.lgs. n. 297/1994 - art. 489

    art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Contiene la fictio iuris (equiparazioni ai fini del conteggio dell'anzianità); la Corte ha ritenuto che l'anzianità così riconosciuta possa essere assunta quale parametro di comparazione per valutare l'eventuale discriminazione risultante dalla clausola contrattuale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 2924/2020; Cass. 11 giugno 2024 n. 16144)

    Principi consolidati secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro impedisce alle parti collettive di riservare ad un'unica categoria di lavoratori (i soli assunti a tempo indeterminato) la conservazione di effetti retributivi previgenti più favorevoli; tali principi sono stati ribaditi e applicati nel caso di specie.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. C-177/10 Rosado Santana; C-322/23; C-270/22)

    La CGUE ha chiarito che le 'condizioni di impiego' comprendono i periodi di servizio rilevanti per la classificazione retributiva; la verifica della violazione della clausola 4 deve tener conto degli elementi esistenti al momento in cui la persona invoca la clausola e non di meccanismi futuri incerti; l'evitare una discriminazione 'alla rovescia' non costituisce di per sé una giustificazione oggettiva quando la normativa nazionale esclude totalmente i periodi di servizio a termine.

Massime di principio

  • La verifica di una presunta discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato va effettuata con riferimento alla specifica 'condizione di impiego' invocata e al momento in cui la clausola antidiscriminatoria è fatta valere.
  • L'anzianità riconosciuta in sede di ricostruzione della carriera (anche se derivante da una fictio iuris) può essere assunta quale parametro di comparazione per accertare la discriminazione relativa alla classificazione retributiva.
  • Una misura che riserva benefici retributivi ai soli assunti a tempo indeterminato può violare la clausola 4 dell'Accordo quadro salvo che sia giustificata da ragioni oggettive; l'esistenza di un possibile riallineamento futuro non giustifica la disparità di trattamento passata.
  • La distinzione concettuale tra riconoscimento dell'anzianità (ricostruzione di carriera) e collocazione in fasce stipendiali è operativa: ciascuna 'condizione di impiego' va valutata separatamente ai fini antidiscriminatori.
  • L'argomento della cosiddetta 'discriminazione alla rovescia' non costituisce automaticamente una giustificazione oggettiva quando la normativa nazionale esclude del tutto la considerazione dei periodi di servizio a termine ai fini delle tutele riservate.

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