Sentenza del 18/02/2020 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - IRAP - IVA - Appello motivato per relationem - Deduzioni svolte nel giudizio di primo grado - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha proposto appello contro la sentenza che aveva accolto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per IRPEF, addizionali, IRAP e IVA relative al 2004, emessa nei confronti della società coobbligata a seguito di atto di scissione. Le argomentazioni dell'appellante vertevano sulla legittimità della riscossione nei confronti del coobbligato (inapplicabilità art. 25 DPR 602/1973), sulla responsabilità della società beneficiaria in base agli artt. 173 commi 13 e 15 TUIR e art. 15 d.lgs. 472/1997, nonché sulla mancata prescrizione del diritto di riscossione. Tuttavia l'atto di appello si è limitato a riproporre pedissequamente le controdeduzioni svolte in primo grado e in molti punti si è risolto in un generico rinvio "per relationem" alle difese già svolte, senza indicare né censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (mancata indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione e rinvio per relationem alle deduzioni di primo grado). In conseguenza dell'inammissibilità, l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00. La decisione dunque ha confermato l'esito favorevole al contribuente e ha imposto la condanna alle spese all'appellante.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Richiede che il ricorso in appello indichi l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione; il mancato dettaglio e il rinvio integrale alle deduzioni di primo grado comportano l'inammissibilità dell'appello.
art. 25, D.P.R. n. 602/1973
Invocato dall'appellante per sostenere la decadenza del termine per la notifica della cartella nei confronti del coobbligato; la questione è stata trattata in primo grado ma non è stata sufficientemente ripresa e motivata in appello.
art. 173, commi 13 e 15, TUIR
Norme richiamate per sostenere la responsabilità della società beneficiaria per i debiti tributari del soggetto scisso; utilizzate dall'appellante come base giuridica della riscossione coattiva.
art. 15, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dall'Agenzia in relazione alle sanzioni e responsabilità tributarie connesse alla scissione societaria.
Cass. sez. unite, sent. n. 27199/2017
Principio giurisprudenziale secondo cui nell'atto di appello deve esserci, oltre alla volontà, una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; il mero richiamo alle difese di primo grado è ammesso solo se la sentenza dimostra che quelle tesi non sono state vagliate, ma comunque l'appello deve indicare le parti della motivazione censurate.
Massime di principio
- L'appello deve contenere motivi specifici e l'indicazione delle parti della motivazione di primo grado che si censurano; il mero rinvio alle difese svolte in primo grado (appello per relationem) è in genere inammissibile.
- Se la sentenza di primo grado è sintetica, l'appellante non può limitarsi a riproporre le linee difensive: occorre comunque precisare gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata.
- La giurisprudenza ammette la ripresa delle difese di primo grado solo quando la sentenza dimostri che quelle tesi non sono state vagliate; in ogni caso è necessario indicare chiaramente le doglianze rivolte alla motivazione.
- L'inammissibilità dell'appello comporta non solo il mancato esame del merito ma anche la condanna alle spese del grado a carico dell'appellante.
- Per questioni processuali (es. legittimazione dell'agente della riscossione, notifica atti presupposti, formato digitale della cartella) è fondamentale esporre e motivare specificamente le censure in appello e, se necessario, allegare o richiamare le prove rilevanti.
- Prima di proporre appello verificare l'effettiva finalità dell'impugnazione: eventuali decisioni favorevoli all'Erario non definitive non sostituiscono l'obbligo di motivare l'appello nei termini previsti dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
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