Cassazione Civile, Ordinanza n. 08845/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento doganale relativo al pagamento dell’accisa su prodotti energetici immessi in consumo in un determinato periodo. L’Ufficio aveva ritenuto che alcuni versamenti fossero stati effettuati mediante compensazione con crediti IVA inesistenti, in un meccanismo fraudolento riconducibile a più società del medesimo gruppo. Al commercialista era contestato di aver apposto il visto di conformità su dichiarazioni da cui risultavano crediti IVA poi rivelatisi inesistenti, contribuendo così alla fraudolenta compensazione e all’evasione dell’accisa; gli erano stati notificati avvisi di pagamento e atti sanzionatori, poi confermati in primo e secondo grado. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle regole sull’esigibilità del tributo e sulla coobbligazione solidale di terzi estranei, sostenendo che il visto di conformità c.d. leggero avrebbe consentito solo un controllo formale e non anche sulla genesi del credito IVA; 2) violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie, del principio di specialità e del ne bis in idem/proporzionalità, sostenendo che le sanzioni dovessero ricadere esclusivamente sulla persona giuridica e che indennità di mora/interessi assorbissero la sanzione; 3) violazione delle norme sul rapporto tra processo penale e tributario, lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo alla sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, in contrasto con il principio del doppio binario.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che il visto di conformità c.d. leggero non implica un controllo meramente formale, ma richiede al professionista una verifica sostanziale della corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione e alla effettiva sussistenza del credito esposto; perciò il rilascio di un visto falso, basato su controlli solo formali, integra responsabilità del professionista e lo rende coobbligato nel pagamento dell’accisa. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla responsabilità sanzionatoria, ribadendo che la riferibilità delle sanzioni alla società non esclude il concorso dell’estraneo che abbia materialmente contribuito all’illecito, e che, in materia di accise, sanzione amministrativa, indennità di mora e interessi possono cumularsi perché hanno natura diversa. Infine, ha escluso che la sentenza penale di condanna produca un vincolo pregiudiziale nel giudizio tributario, chiarendo che essa costituisce solo un elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997
comma 3; richiamo al visto di conformità e all'asseverazione
il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati sulle dichiarazioni da essi predisposte e implica controlli sui dati dichiarati e sulla relativa documentazione
art. 36 d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato come visto cd. "pesante"
è distinto dal visto di conformità e ha natura di certificazione tributaria con controllo sostanziale
art. 2 D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
per il visto c.d. leggero impone il riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati alle risultanze documentali e alle disposizioni sui crediti e sulle detrazioni; per il visto pesante disciplina la certificazione tributaria
art. 1176, comma 2, c.c.
il professionista è tenuto a un dovere di diligenza qualificata nell’adempimento della prestazione professionale
art. 2 d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato quale base della coobbligazione solidale per il pagamento dell’accisa nei casi di concorso nell’evasione
art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato nel contesto della comunicazione di notizia di reato per mancato versamento di imposta
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995
l’indennità di mora e gli interessi per ritardato pagamento hanno autonoma natura risarcitoria e sono cumulabili con la sanzione amministrativa
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
la sanzione per omesso/ritardato versamento è cumulabile con indennità di mora e interessi nelle accise
art. 7 d.l. n. 269 del 2003
la riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica non esclude il concorso dell’estraneo che abbia causalmente contribuito all’illecito
art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997
resta configurabile la responsabilità concorsuale del terzo estraneo per la condotta propria causalmente orientata alla violazione
artt. 5, 7, 9 e 11 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina sanzionatoria, ma ritenuti non idonei a escludere il concorso del terzo
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente nel dedurre violazioni in materia di sanzioni tributarie
art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario operano limiti alla prova, ma sono ammissibili presunzioni semplici; la sentenza penale non ha automatica efficacia di giudicato
artt. 19, 20 e 21 ss. d.lgs. n. 74 del 2000
richiamati dal ricorrente per sostenere l’assenza di pregiudizialità penale, ma la Corte ha escluso il vincolo pregiudiziale nel giudizio tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 10, comma 7, d.l. n. 78 del 2009
richiamato nel primo motivo in tema di visto di conformità
artt. 50 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU
invocati per ne bis in idem e proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto infondati i relativi profili
Direttiva 2008/118/CE
richiamata nel contesto della disciplina delle accise e dei principi di proporzionalità e prevedibilità
Massime di principio
- Il visto di conformità c.d. leggero non si esaurisce in un controllo meramente aritmetico o cartolare: il professionista deve verificare la corrispondenza effettiva dei dati dichiarati alla documentazione e alle regole fiscali pertinenti, con conseguente responsabilità se attesta come esistente un credito in realtà inesistente.
- Il professionista che rilascia un visto falso su dichiarazioni da lui predisposte può essere chiamato a rispondere, in via concorsuale, delle conseguenze fiscali dell’illecito anche se è soggetto distinto dalla società contribuente, purché la sua condotta abbia causalmente contribuito alla violazione.
- In materia di sanzioni tributarie, la riferibilità principale della sanzione alla persona giuridica non esclude la responsabilità del terzo estraneo che abbia apportato un contributo causale autonomo alla violazione.
- Nel sistema delle accise, la sanzione amministrativa per omesso o ritardato versamento è cumulabile con l’indennità di mora e con gli interessi, poiché tali voci hanno natura diversa e autonoma.
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile sui medesimi fatti non ha efficacia vincolante automatica, ma costituisce un elemento di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori; non esiste una pregiudizialità penale necessaria salvo diversa previsione di legge.
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