Cassazione Penale, Sentenza n. 20126/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (reato: concorso in violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.152/2006, congiunto all'art.110 c.p.) per aver trasportato, senza autorizzazione, rifiuti eterogenei (lavatrici, carcassa di frigorifero, forni, inferriate, parti meccaniche) con autocarro Iveco Daily, in Gela il 14/09/2021. Alferi deduce: 1) carenza dell'elemento oggettivo per mera occasionalità del trasporto; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante confessione; 3) illegittimità della confisca del veicolo perché intestato alla moglie, imprenditrice agricola. Scerra deduce: 1) vizio di motivazione e mancata considerazione della sua qualità di mero conducente/incaricato occasionale (compenso €60); 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) diniego delle attenuanti generiche nonostante collaborazione, spontaneità delle dichiarazioni e modesta offensività del fatto.
La decisione
Il ricorso di Alferi è stato rigettato in toto: confermata la responsabilità penale per il reato di trasporto illecito di rifiuti e respinte le censure sulla occasionalità e sulle attenuanti; la censura sulla confisca è stata dichiarata inammissibile per mancanza di legittimazione (il mezzo è intestato alla moglie). Il ricorso di Scerra è stato in parte accolto: rigettati i motivi relativi alla colpevolezza e alla particolare tenuità, ma ritenuto fondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto delle attenuanti generiche e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo esame su tale profilo. Resta irrevocabile la dichiarazione di colpevolezza di Scerra. Il ricorrente Alferi è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Ricorso invocato per la configurazione del concorso tra più persone nell'illecito; la Corte lo applica per affermare il concorso di Alferi e Scerra nella condotta.
art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006
Norma penale ambientale che sanziona l'illecito trasporto di rifiuti senza autorizzazione; la Corte valuta la sussistenza dell'elemento oggettivo e della non occasionalità sulla base di tipi di rifiuti, mezzo utilizzato e modalità del trasporto.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene non manifestamente infondata la decisione di merito che ha escluso la sua applicabilità, in considerazione di quantitativi, destinazione ignota e non occasionalità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione della gravità del reato e delle attenuanti/tenuità; la Corte richiama che il giudizio sulla tenuità può fondarsi anche su una selezione degli elementi ritenuti rilevanti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa di Scerra come norma di riferimento per la motivazione; la Corte valuta la completezza della motivazione di appello in relazione alla posizione del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere per le spese processuali in cassazione: la Corte condanna Alferi al pagamento delle spese di giudizio.
art. 624 cod. proc. pen.
Principio di irrevocabilità della sentenza di condanna sui profili non annullati: la Corte dichiara irrevocabile la dichiarazione di colpevolezza di Scerra nonostante il rinvio limitato alle attenuanti.
Massime di principio
- Il trasporto di rifiuti è ritenuto non occasionale quando emergono elementi quali veicolo idoneo al carico, eterogeneità e quantità dei materiali, coinvolgimento strutturato di più persone; tali fattori rafforzano la responsabilità penale.
- In cassazione non è consentito rivedere la valutazione probatoria del merito se la motivazione non è irrazionale: il ricorso richiede di mostrare vizi di illogicità o contraddittorietà nella decisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può essere esclusa anche sulla base di alcuni elementi ritenuti rilevanti (quantitativi, pericolosità, destinazione ignota), senza necessità di esaurire tutti i criteri di cui all'art.133.
- Le attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica e positiva: il giudice deve indicare fatti concreti e valutabili che giustifichino la riduzione, altrimenti il rigetto può essere annullato per carenza argomentativa.
- La confisca o la restituzione di un bene coinvolto nel reato può essere attaccata solo dal soggetto legittimato (proprietario/possessore); il convenuto non proprietario può essere precluso nella censura per mancata legittimazione.
- Il rinvio per nuovo esame limitato a un profilo (es. attenuanti generiche) non inficia l'irrevocabilità della sentenza quanto ai restanti profili di colpevolezza già accertati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20000/2026 del 01/06/2026
- Sentenza penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20001/2026 del 01/06/2026
- Sentenza penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20002/2026 del 01/06/2026
- Sentenza penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2026 del 01/06/2026
- Sentenza penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20010/2026 del 01/06/2026
- Sentenza penale · 1 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20012/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →