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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20126/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (reato: concorso in violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.152/2006, congiunto all'art.110 c.p.) per aver trasportato, senza autorizzazione, rifiuti eterogenei (lavatrici, carcassa di frigorifero, forni, inferriate, parti meccaniche) con autocarro Iveco Daily, in Gela il 14/09/2021. Alferi deduce: 1) carenza dell'elemento oggettivo per mera occasionalità del trasporto; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante confessione; 3) illegittimità della confisca del veicolo perché intestato alla moglie, imprenditrice agricola. Scerra deduce: 1) vizio di motivazione e mancata considerazione della sua qualità di mero conducente/incaricato occasionale (compenso €60); 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) diniego delle attenuanti generiche nonostante collaborazione, spontaneità delle dichiarazioni e modesta offensività del fatto.

La decisione

Il ricorso di Alferi è stato rigettato in toto: confermata la responsabilità penale per il reato di trasporto illecito di rifiuti e respinte le censure sulla occasionalità e sulle attenuanti; la censura sulla confisca è stata dichiarata inammissibile per mancanza di legittimazione (il mezzo è intestato alla moglie). Il ricorso di Scerra è stato in parte accolto: rigettati i motivi relativi alla colpevolezza e alla particolare tenuità, ma ritenuto fondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto delle attenuanti generiche e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo esame su tale profilo. Resta irrevocabile la dichiarazione di colpevolezza di Scerra. Il ricorrente Alferi è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ricorso invocato per la configurazione del concorso tra più persone nell'illecito; la Corte lo applica per affermare il concorso di Alferi e Scerra nella condotta.

  • art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006

    Norma penale ambientale che sanziona l'illecito trasporto di rifiuti senza autorizzazione; la Corte valuta la sussistenza dell'elemento oggettivo e della non occasionalità sulla base di tipi di rifiuti, mezzo utilizzato e modalità del trasporto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene non manifestamente infondata la decisione di merito che ha escluso la sua applicabilità, in considerazione di quantitativi, destinazione ignota e non occasionalità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione della gravità del reato e delle attenuanti/tenuità; la Corte richiama che il giudizio sulla tenuità può fondarsi anche su una selezione degli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa di Scerra come norma di riferimento per la motivazione; la Corte valuta la completezza della motivazione di appello in relazione alla posizione del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere per le spese processuali in cassazione: la Corte condanna Alferi al pagamento delle spese di giudizio.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Principio di irrevocabilità della sentenza di condanna sui profili non annullati: la Corte dichiara irrevocabile la dichiarazione di colpevolezza di Scerra nonostante il rinvio limitato alle attenuanti.

Massime di principio

  • Il trasporto di rifiuti è ritenuto non occasionale quando emergono elementi quali veicolo idoneo al carico, eterogeneità e quantità dei materiali, coinvolgimento strutturato di più persone; tali fattori rafforzano la responsabilità penale.
  • In cassazione non è consentito rivedere la valutazione probatoria del merito se la motivazione non è irrazionale: il ricorso richiede di mostrare vizi di illogicità o contraddittorietà nella decisione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può essere esclusa anche sulla base di alcuni elementi ritenuti rilevanti (quantitativi, pericolosità, destinazione ignota), senza necessità di esaurire tutti i criteri di cui all'art.133.
  • Le attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica e positiva: il giudice deve indicare fatti concreti e valutabili che giustifichino la riduzione, altrimenti il rigetto può essere annullato per carenza argomentativa.
  • La confisca o la restituzione di un bene coinvolto nel reato può essere attaccata solo dal soggetto legittimato (proprietario/possessore); il convenuto non proprietario può essere precluso nella censura per mancata legittimazione.
  • Il rinvio per nuovo esame limitato a un profilo (es. attenuanti generiche) non inficia l'irrevocabilità della sentenza quanto ai restanti profili di colpevolezza già accertati.

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