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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01975/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso, a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, una cartella di pagamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2013, disconoscendo componenti negative dichiarate dalla società in relazione alla deduzione c.d. "Tremonti ambiente" ex art. 6, commi 13 e ss., L. n. 388 del 2000. La società, che aveva realizzato impianti fotovoltaici e percepito tariffe incentivanti GSE, sosteneva di aver diritto all’agevolazione e aveva rideterminato retroattivamente il reddito imponibile mediante rettifica del bilancio e calcolo del sovraccosto ambientale. In primo grado e in appello la pretesa fiscale era stata respinta. In cassazione l’Agenzia denunciava, con un unico motivo, violazione dell’art. 6, comma 15, L. n. 388 del 2000 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base della sola perizia stragiudiziale di parte e che, nel calcolo dell’agevolazione, dovessero essere scomputate anche le tariffe incentivanti percepite, in applicazione dell’approccio incrementale e della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo di ricorso relativo al calcolo del sovraccosto ambientale e alla deduzione delle tariffe incentivanti, affermando che, per gli investimenti nel periodo di applicazione del Reg. CE n. 800/2008, tali tariffe costituiscono proventi operativi e non devono essere sottratte dal costo dell’investimento agevolabile. È stato invece accolto il profilo relativo all’onere della prova: la sola perizia stragiudiziale di parte non basta a provare i fatti costitutivi del beneficio fiscale, avendo valore di mera allegazione difensiva o al più indiziario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale vizio e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    costituisce la base della liquidazione automatizzata da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 6, commi 13 e ss., L. n. 388 del 2000

    prevede la deduzione agevolativa c.d. "Tremonti ambiente" per investimenti ambientali

  • art. 6, comma 15, L. n. 388 del 2000

    richiede il ricorso all'approccio incrementale per la quantificazione del beneficio, senza però definirne le modalità di calcolo

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio fiscale grava sul contribuente che invoca l'agevolazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto per violazione di legge, distinto dalla rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    la preclusione connessa alla doppia conforme non opera quando la censura investe errori di diritto e non la ricostruzione del fatto

  • D.M. 19 febbraio 2007

    regola le tariffe energetiche incentivanti c.d. "Conto Energia" percepite dalla società

  • Regolamento (CE) n. 800/2008

    per gli investimenti del periodo rilevante esclude che, nel calcolo dei costi ammissibili, debbano essere considerati i profitti e i costi operativi

  • art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008

    consente di quantificare i costi ammissibili come sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale, senza sottrarre i vantaggi operativi

  • Disciplina comunitaria 2001/C-37/03

    richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non applicabile rispetto al regolamento successivo vigente ratione temporis

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali, l’onere di provare l’esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio grava sul contribuente che lo invoca, in applicazione dell’art. 2697 c.c.
  • La perizia stragiudiziale di parte, anche se giurata, non ha efficacia probatoria piena nel processo tributario: vale come allegazione difensiva a contenuto tecnico e, al più, come elemento indiziario da valutare nel contesto di un’istruttoria autonoma e completa.
  • La censura che investe la violazione delle regole sull’onere della prova e l’erronea applicazione della disciplina dell’agevolazione configura un vizio di violazione di legge e non è preclusa dalla regola della doppia conforme quando non richieda una nuova valutazione del fatto.
  • Nel calcolo del sovraccosto ambientale rilevante ai fini della deduzione per investimenti ambientali, per il periodo in cui si applica il Reg. CE n. 800/2008, le tariffe incentivanti percepite dall’investitore non devono essere scomputate dal costo dell’investimento, poiché sono qualificabili come profitti operativi irrilevanti ai fini della quantificazione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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