L.R. Umbria 23/2001
"Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle Commissioni Consiliari Permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria 20 agosto 2001, n. 23 elimina, per varie materie, l’obbligo di sentire le Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione ormai attribuiti ai dirigenti regionali. Interviene su numerose leggi settoriali (agricoltura, commercio, urbanistica, edilizia, beni ambientali, trasporti, servizi sociali), sopprimendo singole clausole di parere.
Abrogazione di consultazioni delle Commissioni consiliari permanenti su atti di gestione regionale
Abrogazione di consultazioni delle Commissioni consiliari permanenti sugli atti di gestione regionale
La legge regionale dell’Umbria 20 agosto 2001, n. 23 interviene in chiave di semplificazione organizzativa, eliminando dalle leggi regionali vigenti i riferimenti al parere o alla consultazione delle Commissioni consiliari permanenti per atti di gestione ormai attribuiti alla competenza dei dirigenti regionali. La disciplina opera solo nell’ordinamento della Regione Umbria e consiste in una serie di soppressioni testuali in norme settoriali pregresse.
Ambito e finalità dell’intervento
La disposizione generale abroga tutte le norme regionali che prevedevano funzioni consultive delle Commissioni consiliari permanenti sugli atti di gestione divenuti di competenza dei dirigenti regionali, in coerenza con il riassetto delle funzioni amministrative richiamato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla l.r. 22 aprile 1997, n. 15. L’effetto è quello di rimuovere gli adempimenti consultivi residuali non più compatibili con la nuova distribuzione delle competenze.
Interventi in materia di agricoltura e foreste
Vengono espunte le clausole che imponevano di sentire la competente Commissione consiliare da varie disposizioni della legislazione regionale agricola e forestale. In particolare, sono eliminati i richiami al parere/consultazione contenuti in articoli di leggi del 1978, 1979, 1983 e 1988, così da rendere gli atti amministrativi interessati adottabili senza passaggi consultivi consiliari.
Interventi in materia di artigianato, commercio e turismo
Per il settore artigianato, commercio e turismo viene soppressa, in una norma della l.r. 28 gennaio 1974, n. 12, la formula che subordinava l’adozione dell’atto al parere della competente Commissione consiliare permanente. La modifica rientra nel più ampio obiettivo di alleggerire i procedimenti decisionali affidati alla struttura amministrativa regionale.
Interventi in materia urbanistica ed edilizia
La legge elimina i passaggi consultivi previsti in alcune norme urbanistiche ed edilizie. In particolare:
- per l’urbanistica, sono soppressi i riferimenti alla Commissione consiliare contenuti in più commi dell’art. 4 della l.r. 4 marzo 1980, n. 14;
- per l’edilizia, è eliminato il richiamo alla Commissione consiliare competente presente nell’art. 2, comma 2, della l.r. 17 agosto 1983, n. 37.
Interventi in materia di beni ambientali e bellezze naturali
La legge interviene su una disposizione della l.r. 6 marzo 1985, n. 7, sopprimendo l’obbligo di sentire la Commissione consiliare competente prima dell’adozione dell’atto previsto dalla norma. Anche in questo settore viene quindi rimossa una forma di controllo consultivo del Consiglio sugli atti gestionali regionali.
Interventi in materia di trasporti
Per i trasporti viene cancellato, da una disposizione della l.r. 24 dicembre 1992, n. 23, il riferimento al parere della Commissione consiliare competente. L’effetto è di attribuire l’adozione dell’atto alla sola sfera gestionale competente, senza consultazione consiliare.
Interventi in materia di servizi sociali
Nel settore dei servizi sociali vengono soppressi i riferimenti alla Commissione consiliare competente presenti in tre diverse disposizioni regionali degli anni 1978, 1982 e 1984. La modifica uniforma tali norme al nuovo assetto organizzativo, eliminando l’obbligo di acquisire un parere consiliare per gli atti considerati di gestione.
Effetti pratici della legge
L’effetto complessivo della legge è la rimozione di un insieme di vincoli procedimentali ormai superati, con conseguente semplificazione dell’attività amministrativa regionale. Non introduce nuovi procedimenti, contributi o sanzioni, ma opera esclusivamente sul testo di leggi pregresse.
Utilità attuale
L’atto ha natura sostanzialmente storica e di coordinamento normativo: vale a chiarire che, già dal 2001, le Commissioni consiliari non devono essere sentite sugli atti di gestione indicati dalle norme modificate. Per questo presenta oggi un’utilità limitata alla ricostruzione del quadro normativo consolidato e non disciplina in sé procedimenti autonomi.
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