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Legge

L.R. Lazio 31/2003

Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 31/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Lazio il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ne disciplina nomina, durata, incompatibilità, trattamento economico, funzioni, relazioni e copertura finanziaria. La disciplina è ancora formalmente vigente, ma alcuni profili economici e finanziari richiamano esercizi ormai conclusi; resta rilevante soprattutto come cornice organizzativa dell’ufficio del Garante.

Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel Lazio

Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

La legge regionale del Lazio istituisce presso il Consiglio regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con il compito di contribuire alla tutela dei diritti delle persone ristrette, nel rispetto dei principi costituzionali e nell’ambito delle competenze regionali. La disciplina si applica sul territorio della Regione Lazio e riguarda sia l’assetto dell’organo sia le sue attribuzioni operative.

Ambito soggettivo di intervento

Rientrano tra i destinatari dell’attività del Garante le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o interdette ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, presenti in una pluralità di strutture, tra cui:

  • istituti penitenziari per adulti;
  • istituti penali e centri di prima accoglienza;
  • comunità per minori;
  • centri di permanenza per i rimpatri;
  • camere di sicurezza delle forze di polizia;
  • residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza;
  • comunità terapeutiche;
  • residenze socio-assistenziali;
  • strutture sanitarie nei casi di trattamento sanitario obbligatorio.

Nomina, durata e requisiti

Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. È affiancato da due coadiutori. Garante e coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con voto segreto; il Garante è eletto a maggioranza assoluta, i coadiutori con voto limitato. Il Garante deve essere scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, mentre i coadiutori tra persone con esperienza in ambito sociale.

La durata dell’incarico è di cinque anni. È inoltre previsto che, alla scadenza, Garante e coadiutori restino in carica fino all’elezione dei successori e comunque non oltre quarantacinque giorni, entro i quali deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo collegio.

Incompatibilità, aspettativa e decadenza

La carica è incompatibile con:

  • mandato parlamentare e incarichi di ministro, consigliere o assessore regionale, provinciale e comunale;
  • amministrazione di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica;
  • amministrazione di enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni o contributi dalla Regione;
  • attività che presentino conflitto di interessi con le funzioni dell’ufficio;
  • lavoro subordinato a tempo pieno.

Se la carica è conferita a personale regionale o di altri enti dipendenti dalla Regione, si applica il collocamento in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto; l’aspettativa è utile ai fini di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio.

Se dopo la nomina emerge una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuoverla entro quindici giorni; in difetto, dichiara la decadenza e avvia la sostituzione.

Revoca e subentro

Il Consiglio regionale può revocare Garante e coadiutori con le stesse modalità previste per l’elezione, in caso di gravi o ripetute violazioni di legge. Chi subentra a un titolare cessato per qualsiasi motivo resta in carica solo fino alla scadenza del mandato originario.

Trattamento economico

Al Garante e ai due coadiutori spetta un’indennità mensile per dodici mensilità, rispettivamente pari al 50% e al 30% dell’indennità di carica mensile lorda del consigliere regionale. Per le missioni connesse alle funzioni, è riconosciuto il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.

Struttura di supporto e organizzazione interna

Il Garante dispone di autonomia gestionale e operativa nei limiti della dotazione finanziaria assegnata. Si avvale di una struttura amministrativa istituita secondo la disciplina organizzativa regionale; al dirigente della struttura di supporto compete l’adozione degli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in attuazione delle decisioni del Garante.

Può inoltre avvalersi, se necessario, di esperti, associazioni di volontariato e centri di studi e ricerca. Le modalità organizzative interne sono definite con proprio atto dal Garante.

Funzioni principali

Il Garante svolge funzioni di tutela, impulso e raccordo istituzionale, in collaborazione con le amministrazioni statali competenti. In particolare:

  • promuove il rispetto dei diritti alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale e alle misure di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
  • segnala agli organi regionali fattori di rischio o di danno di cui venga a conoscenza;
  • si attiva verso l’amministrazione interessata affinché assicuri le prestazioni dovute;
  • interviene verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che impediscano l’erogazione delle prestazioni, proponendo, se il problema persiste, iniziative agli organi regionali di vigilanza, compresi poteri sostitutivi;
  • invita la commissione consiliare speciale competente a svolgere visite negli istituti penitenziari in caso di notizie o sospetti di violazione dei diritti;
  • propone interventi amministrativi e legislativi per il pieno rispetto dei diritti dei destinatari;
  • esprime, su richiesta, pareri su atti amministrativi e legislativi;
  • propone iniziative di informazione e promozione culturale sui diritti e sulle garanzie delle persone ristrette;
  • esprime pareri su provvedimenti legislativi e amministrativi generali nelle materie di competenza;
  • può essere audito dagli organi regionali competenti;
  • può partecipare, senza voto, a organismi di coordinamento o consultivi regionali;
  • può accedere senza autorizzazione agli uffici della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate competenti per materia;
  • ha diritto di accesso alla documentazione necessaria all’esercizio delle funzioni;
  • formula raccomandazioni alle autorità e agli enti competenti.

Il Garante deve inoltre tenere costantemente informata la commissione consiliare speciale competente sulle proprie attività.

Protocolli d’intesa e cooperazione istituzionale

La commissione consiliare speciale promuove protocolli d’intesa tra Regione e amministrazioni statali competenti per:

  • attivare negli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti sulle materie di competenza regionale;
  • prevedere ulteriori forme di collaborazione utili allo svolgimento delle funzioni del Garante.

Relazione annuale e flussi informativi

Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, che informa il Consiglio regionale. Copia della relazione deve essere inviata a tutti i responsabili delle strutture indicate nella legge.

Disposizioni finanziarie

La legge prevedeva originariamente, per il bilancio regionale 2003 e pluriennale 2003/2005, uno stanziamento annuale di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, con relative coperture tramite specifiche dotazioni di bilancio. Dal 1° gennaio 2012 gli oneri derivanti dalla legge sono imputati al capitolo di spesa R11900.

Rilevanza attuale

L’atto resta la base normativa dell’ufficio del Garante nel Lazio, ma alcune disposizioni economiche rinviano a stanziamenti e esercizi finanziari ormai conclusi. Per il resto, la disciplina organizzativa e funzionale dell’organo mantiene utilità applicativa nell’ordinamento regionale.

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