Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 33/2003

Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 33/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio disciplina l’iscrizione in un registro speciale dei cani di razze considerate a rischio e di quelli protagonisti di aggressioni, imponendo microchip, visite veterinarie, corsi per proprietari e animali, controlli sugli allevamenti e sanzioni. Prevede inoltre banca dati regionale, commissione di controllo e una disciplina transitoria per l’entrata in vigore degli obblighi.

Norme su registro, corsi, controlli e sanzioni per cani da presa, molossoidi e incroci nel Lazio

Norme su cani da presa, molossoidi e loro incroci nel Lazio

La legge regionale del Lazio introduce un sistema di prevenzione e controllo per i cani appartenenti a determinate razze considerate a rischio e per i cani autori di aggressioni. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio e si coordina con l’anagrafe canina regionale già prevista dalla normativa sulla tutela degli animali d’affezione.

Registro speciale e iscrizione obbligatoria

Presso ogni azienda USL è istituito, negli uffici competenti per l’anagrafe del cane, un registro speciale in cui devono essere iscritti:

  • i cani delle razze pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e i loro incroci;
  • i cani che abbiano morso o aggredito persone provocando lesioni tali da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico.

Sono esclusi dall’obbligo i cani che abbiano agito per necessità di difesa della proprietà privata, del proprietario o detentore contro un pericolo attuale di offesa ingiusta, quelli vittime delle fattispecie richiamate dall’articolo 727 del codice penale e i cani in dotazione alle forze dell’ordine.

L’iscrizione deve essere effettuata dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo residente nel Lazio o ivi dimorante per oltre novanta giorni:

  • entro sessanta giorni dalla nascita;
  • comunque entro quindici giorni dall’acquisizione del possesso o della detenzione.

I soggetti interessati devono iscrivere gli animali anche nell’anagrafe canina ordinaria regionale.

Identificazione, denunce e dati registrati

L’identificazione degli animali avviene mediante microchip inserito sotto cute alla base dell’orecchio, sotto la vigilanza dei servizi veterinari delle aziende USL e con oneri a carico del proprietario, possessore o detentore.

Nel registro speciale sono annotati:

  • i dati anagrafici del cane;
  • i dati anagrafici del proprietario, possessore o detentore;
  • l’eventuale allevamento di provenienza.

In caso di riproduzione delle fattrici appartenenti alle razze indicate, il proprietario o detentore deve registrare nell’apposita scheda dell’anagrafe canina la data di nascita dei cuccioli, il numero, il sesso e il numero di microchip attribuito a ciascun cucciolo.

Lo smarrimento o il furto devono essere denunciati entro quindici giorni all’autorità giudiziaria e comunicati all’azienda USL competente. In caso di decesso, la comunicazione va inviata all’azienda USL con apposita certificazione.

Corsi per proprietari, corsi per animali e patentino

I proprietari dei cani appartenenti alle razze indicate sono tenuti a frequentare corsi organizzati dalla Regione tramite i servizi veterinari delle aziende USL, per accrescere la responsabilizzazione dei proprietari.

Devono inoltre far frequentare ai propri animali specifici corsi organizzati dalla Regione tramite i medesimi servizi.

Al termine dei corsi viene rilasciato un patentino.

Per l’organizzazione dei corsi le aziende USL possono avvalersi di esperti iscritti in un apposito albo regionale. Requisiti e modalità di iscrizione all’albo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Cani autori di aggressioni: esame comportamentale, recupero e sequestro

I cani che abbiano morso o aggredito persone con lesioni devono essere sottoposti a esame comportamentale da parte dei servizi veterinari, che valutano la necessità e la durata di un percorso di recupero. La terapia comportamentale deve essere connessa a una diagnosi di alterazione del comportamento e non alle sole lesioni prodotte.

Se, al termine del percorso, i servizi veterinari certificano l’incapacità del proprietario di gestire il cane, ne danno comunicazione al sindaco chiedendo l’adozione di un provvedimento di sequestro.

I cani dichiarati irrecuperabili sono soppressi secondo le modalità previste dalla legge quadro nazionale sugli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Visite veterinarie periodiche e monitoraggio comportamentale

I cani appartenenti alle razze elencate devono essere visitati ogni dodici mesi dai servizi veterinari territorialmente competenti.

Se durante la visita emergono segni di lotta, i servizi veterinari devono:

  • segnalare l’animale e il proprietario alle autorità di pubblica sicurezza;
  • ripetere la visita dopo due mesi.

Dopo tre segnalazioni, i servizi veterinari trattengono l’animale in osservazione e, se necessario, lo rieducano prima della restituzione al proprietario.

Tutti i costi delle visite e della rieducazione sono a carico del proprietario, possessore o detentore.

Censimento degli allevamenti e banca dati regionale

La Regione effettua ogni anno un censimento degli allevamenti dei cani appartenenti alle razze indicate, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

È inoltre istituita presso la struttura regionale competente una banca dati che raccoglie tutte le informazioni trasmesse dai servizi veterinari delle aziende USL in applicazione della legge.

Commissione regionale di valutazione e controllo

Presso la struttura regionale competente è istituita una commissione di valutazione e controllo sull’applicazione e sugli effetti della legge.

La commissione è nominata dalla Giunta regionale, è presieduta dal dirigente della struttura competente ed è composta da:

  • un rappresentante dei veterinari delle aziende USL;
  • un veterinario esperto in terapia comportamentale;
  • un etologo indicati dall’Ordine dei medici veterinari.

La commissione verifica annualmente lo stato di attuazione della legge, propone eventuali integrazioni e suggerisce alla Giunta la pubblicazione di materiale informativo da diffondere nelle scuole e nei centri medico-veterinari.

Corsi di formazione in rieducazione cinofila

La disciplina, come integrata nel 2021, autorizza la Regione a realizzare corsi di formazione per educatori e volontari cinofili, finalizzati a conferire competenze tecniche e deontologiche in materia di rieducazione cinofila, sia per cani randagi sia per i cani delle razze richiamate dalla legge.

La Giunta regionale definisce i requisiti degli enti e delle società che svolgono tali corsi. L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Sanzioni amministrative

Sono previste le seguenti sanzioni:

  • euro 1.549,37 per l’omessa iscrizione del cane nel registro speciale, con obbligo di iscrizione immediata;
  • da euro 51,64 a euro 209,87 per la mancata frequenza dei corsi da parte del proprietario;
  • da euro 51,64 a euro 209,87 per la mancata frequenza dei corsi da parte del cane;
  • da euro 129,11 a euro 774,68 per l’omessa visita veterinaria annuale;
  • euro 5.164,57 quando, dopo tre segnalazioni per segni di lotta, il cane sia oggetto delle previste contestazioni.

Le sanzioni sono applicate dall’azienda USL territorialmente competente e dagli agenti accertatori secondo la normativa vigente, salve le disposizioni transitorie richiamate.

Disposizioni transitorie e decorrenza iniziale

Per la prima applicazione della legge:

  • l’iscrizione nel registro speciale doveva essere effettuata entro novanta giorni dall’entrata in vigore;
  • l’obbligo di frequentare i corsi per proprietari e animali decorreva dopo dodici mesi dall’entrata in vigore;
  • le deliberazioni della Giunta regionale relative all’albo degli esperti e al censimento degli allevamenti dovevano essere adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge era previsto per l’esercizio 2003 uno specifico stanziamento di euro 50.000,00 in competenza e cassa, con copertura mediante riduzione di corrispondenti stanziamenti di bilancio indicati dalla norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.