L.R. Lazio 37/2003
Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse (1) (1a)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Lazio un’Agenzia regionale con funzioni di supporto tecnico-scientifico, coordinamento, formazione, ricerca e promozione della donazione di organi. Disciplina organi, personale, finanziamento, controllo regionale e fase di prima applicazione. È stata abrogata dal 15 luglio 2015, con efficacia differita alla deliberazione prevista dalla l.r. 9/2015.
Istituzione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio
Istituzione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse
La legge ha istituito nel Lazio un’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse, con sede in Roma, configurandola come ente dipendente della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Il provvedimento ha disciplinato finalità, competenze, organi, assetto organizzativo, finanziamento, vigilanza e fase di avvio dell’ente.
Finalità e ruolo dell’Agenzia
L’Agenzia è stata concepita come struttura di consulenza e supporto tecnico-scientifico a favore della Regione, delle aziende USL, delle aziende ospedaliere, del centro regionale per i trapianti e degli altri organismi operanti nel settore dei trapianti sul territorio regionale. La norma ha previsto anche la possibilità di svolgere prestazioni remunerate verso università, istituti di ricerca e altri enti pubblici e privati, nell’ambito delle proprie competenze.
Competenze operative e funzioni istituzionali
Le funzioni attribuite all’Agenzia riguardano il coordinamento e l’integrazione tra unità operative di enti diversi nel campo dei trapianti, la formulazione di proposte alla struttura regionale competente in materia di sanità e alle aziende sanitarie, e la promozione di standard organizzativi e clinici uniformi. In particolare, l’Agenzia:
- promuove la collaborazione tra strutture e l’adozione di codici condivisi di comportamento clinico, assistenziale e di ricerca;
- propone linee guida e protocolli operativi per garantire uniformità e qualità delle prestazioni;
- propone riorganizzazioni del settore e servizi comuni tra aziende USL e aziende ospedaliere;
- segnala l’esigenza di attivare o potenziare dipartimenti di urgenza ed emergenza, rianimazione e neurorianimazione in coerenza con la l. 91/1999;
- promuove, coordina e realizza iniziative formative per l’aggiornamento permanente degli operatori coinvolti nei trapianti;
- favorisce la ricerca scientifica e tecnologica su trapianto, patologie collegate e biotecnologie associate;
- promuove campagne informative sulla donazione di organi e sulla conoscenza delle attività svolte dalle strutture regionali;
- promuove e coordina, d’intesa con Laziomatica S.p.a., un apposito sito internet per gli obiettivi informativi.
Organi dell’Agenzia
Gli organi dell’Agenzia sono il presidente con due vicepresidenti e il collegio dei revisori. È inoltre previsto un comitato scientifico con funzioni consultive a supporto del presidente e dei vicepresidenti.
Presidente e vicepresidenti
Il presidente rappresenta istituzionalmente l’Agenzia, ne sovrintende l’attività complessiva ed è responsabile verso la Regione. È coadiuvato da due vicepresidenti. La nomina spetta al Consiglio regionale con voto limitato a due, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di trapianti; il presidente è nominato su designazione del Presidente della Giunta regionale. La durata in carica è di cinque anni. Ai componenti spetta l’indennità annua lorda determinata secondo la disciplina regionale sulle indennità degli enti dipendenti.
Compiti di indirizzo e atti fondamentali
Il presidente, d’intesa con i vicepresidenti, adotta gli atti fondamentali di organizzazione e programmazione dell’Agenzia, tra cui:
- statuto e regolamento interno;
- programma annuale di attività;
- bilancio di previsione, variazioni e rendiconto generale annuale;
- atto costitutivo del comitato scientifico;
- atti relativi al direttore amministrativo, all’assegnazione delle risorse e alla verifica degli obiettivi;
- relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal d.lgs. 88/1992. Il collegio resta in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta che lo ha costituito e continua comunque ad operare fino al rinnovo, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale. Ai componenti si applica il trattamento economico previsto dalla disciplina regionale richiamata.
Il collegio riferisce alla Giunta regionale sui risultati del controllo e trasmette una relazione semestrale dettagliata sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia. Il comma che conteneva ulteriori previsioni sui compiti è stato abrogato.
Comitato scientifico
Il presidente e i vicepresidenti si avvalgono di un comitato scientifico costituito dal presidente e composto da dodici membri: sei responsabili di strutture autorizzate ai trapianti e sei nominati dal presidente, sentiti i vicepresidenti, tra studiosi e scienziati di fama internazionale nell’area dei trapianti d’organo e delle terapie connesse. Il comitato resta in carica per la durata del mandato del presidente che lo ha costituito ed elegge al proprio interno un presidente. Le modalità di costituzione e funzionamento sono rimesse al regolamento interno.
Statuto, regolamento interno e organizzazione amministrativa
Entro sessanta giorni dalla nomina, il presidente, d’intesa con i vicepresidenti, adotta lo statuto dell’Agenzia, che disciplina in particolare principi di organizzazione, competenze e funzionamento degli organi. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può introdurre modifiche e integrazioni. Entro i trenta giorni successivi all’approvazione dello statuto, il presidente adotta il regolamento interno, che contiene norme di organizzazione e controllo interno, dotazione organica, procedure contabili e regole di funzionamento del comitato scientifico.
L’Agenzia dispone di una struttura amministrativa diretta da un direttore nominato dal presidente e scelto tra soggetti laureati con comprovata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno.
Personale e strumenti operativi
Il personale dell’Agenzia è assoggettato allo stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l’Agenzia si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio. Può inoltre utilizzare personale comandato dalla Regione, dalle aziende USL, dalle aziende ospedaliere e da altri enti pubblici, che conserva integralmente il trattamento giuridico ed economico di provenienza, nonché società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.
Finanziamento dell’Agenzia
Il finanziamento è assicurato da più fonti:
- quote del fondo sanitario regionale di parte corrente e in conto capitale, determinate dalla Giunta in relazione alle attività svolte;
- introiti derivanti da consulenze e prestazioni rese a terzi;
- somme stanziate nei bilanci della Regione Lazio e degli enti locali per attività affidate all’Agenzia;
- finanziamenti statali, dell’Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti;
- lasciti e donazioni.
Bilancio, programmazione e rendicontazione
Il bilancio annuale di previsione, l’assestamento, le variazioni e il rendiconto generale annuale sono adottati dal presidente, d’intesa con i vicepresidenti, e approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, secondo la disciplina di contabilità regionale richiamata.
Al bilancio di previsione è allegato il programma annuale di attività, adottato dal presidente su proposta del comitato scientifico e reso esecutivo dopo il controllo della Giunta regionale. Il programma deve indicare le attività da svolgere e gli obiettivi del periodo di riferimento. Al rendiconto generale è allegata la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, nonché la valutazione espressa dalla Giunta regionale.
Vigilanza, controllo e poteri sostitutivi
La vigilanza e il controllo spettano alla Giunta regionale, che può emanare direttive per la gestione dell’Agenzia, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, al fine di assicurarne la conformità alla programmazione regionale. La Giunta:
- valuta la relazione annuale dell’Agenzia e riferisce alla commissione consiliare e al Consiglio regionale;
- verifica l’utilizzazione delle risorse finanziarie e il rapporto costi-benefici, potendo acquisire atti e disporre ispezioni;
- controlla, sotto il profilo della conformità normativa e alle proprie direttive, il regolamento interno e il programma annuale di attività, che diventano esecutivi se non vengono annullati o sospesi nei termini previsti;
- esercita il potere sostitutivo, anche tramite commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori;
- revoca uno o più revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;
- dichiara la decadenza del presidente e dei vicepresidenti in caso di reiterate e gravi violazioni normative o di grave disavanzo, nominando contestualmente un commissario straordinario fino all’insediamento dei nuovi organi.
Fase di prima applicazione e disposizioni transitorie
Nella prima applicazione della legge, il funzionamento dell’Agenzia decorre dall’insediamento del presidente e del collegio dei revisori. La nomina di tali organi doveva avvenire entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge; in caso di inerzia, erano previste nomine sostitutive da parte del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Sempre nella fase iniziale, la Giunta regionale doveva stabilire con propria deliberazione:
- il contingente di personale e le attrezzature da mettere a disposizione;
- il finanziamento annuale dell’Agenzia sulla base della ricognizione degli oneri sostenuti dalla Regione e dalle strutture operanti nel settore dei trapianti.
Disposizioni finanziarie
Per l’esercizio 2003 è stato istituito uno specifico capitolo di spesa con stanziamento di euro 50.000,00 per la quota regionale relativa alle attività non afferenti il fondo sanitario. Le quote del fondo sanitario di parte corrente e in conto capitale sono state imputate agli appositi capitoli di bilancio regionale. Alla copertura dell’onere iniziale si è provveduto mediante prelievo da un corrispondente stanziamento dell’UPB T21; per gli esercizi successivi la spesa è stata demandata alle rispettive leggi di bilancio.
Obsolescenza della disciplina
La legge è stata espressamente abrogata dalla l.r. 15 luglio 2015, n. 9, con effetto dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 4, comma 4, della medesima legge. Si tratta quindi di una disciplina ormai superata e non più utilmente applicabile nella pratica.
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