L.R. Lazio 30/2003
Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina, dal 1° luglio 2001, contributi e indennizzi per aziende con allevamenti ovini, caprini, bovini e bufalini che collaborano ai piani di sorveglianza e vaccinazione contro la blue tongue. Prevede ristori per prelievi di sangue, aborti, morti dei capi e cali di produzione del latte, in regime de minimis e nei limiti delle risorse stanziate.
Interventi per allevatori contro la febbre catarrale ovina (blue tongue)
Interventi a favore degli allevatori per la blue tongue
La legge della Regione Lazio introduce misure economiche a sostegno delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino coinvolte nel piano di sorveglianza sierologica e nel piano vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue). La disciplina mira sia a compensare la collaborazione con le autorità sanitarie, sia a indennizzare alcuni danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria.
Ambito di applicazione e finalità
Gli interventi sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio e si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001. La legge riguarda le aziende agricole ubicate nel territorio regionale e coinvolte nelle celle di campionamento del piano di sorveglianza.
Sono previsti quattro tipi di sostegno:
- contributo per la messa a disposizione dei capi ai fini dei prelievi periodici di sangue;
- indennizzo per aborti conseguenti alla vaccinazione di fattrici gravide;
- indennizzo per morti dei capi conseguenti all’intervento vaccinale, inclusi natimortalità e mortalità neonatale e perinatale;
- indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.
Contributo per la collaborazione ai prelievi sierologici
Il contributo spetta alle aziende con allevamento ovino, caprino, bovino o bufalino comprese in una o più celle di campionamento del territorio regionale, purché mettano a disposizione un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza.
Le principali condizioni sono:
- ogni azienda può rendere disponibili non più di 12 capi l’anno, salvo il diverso numero ritenuto indispensabile dall’autorità sanitaria territorialmente competente;
- per ogni capo messo a disposizione è riconosciuta la somma di euro 60, rapportata all’intero anno solare e ridotta proporzionalmente in caso di disponibilità per un periodo inferiore.
Indennizzo per aborti dopo la vaccinazione
L’indennizzo è riconosciuto alle aziende in cui si verifichino aborti entro 20 giorni dalla vaccinazione delle fattrici, a condizione che l’Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana escluda altre cause eziologiche.
Il ristoro è pari fino al 90% del valore di mercato dell’animale abortito, distinto per categoria e tipologia (agnello, capretto, vitello, annutolo), sulla base dei bollettini ISMEA. Gli importi sono comunque soggetti alla deduzione di eventuali aiuti diretti e delle somme percepite da polizze assicurative.
Indennizzo per morte dei capi e per natimortalità
L’indennizzo è riconosciuto per:
- morte dei capi vaccinati entro 20 giorni dall’intervento, come certificata dal veterinario esecutore o dal servizio veterinario della ASL competente;
- animali nati morti;
- animali morti entro 30 giorni dalla nascita, se la vaccinazione è stata praticata entro 20 giorni dal parto.
L’ammontare è pari fino al 90% del valore risultante dalla media tra:
- il valore di mercato degli animali abbattuti, rilevato da ISMEA a livello nazionale nei tre anni precedenti la morte;
- il valore medio tra prezzo massimo e minimo degli animali abbattuti, rilevato da ISMEA nella quindicina in cui è avvenuto il decesso.
Anche in questo caso si applica la deduzione di eventuali aiuti diretti e delle somme ricevute in virtù di polizza assicurativa.
Indennizzo per calo di produzione del latte
Il ristoro è riconosciuto alle aziende nelle quali, sulla base della documentazione di consegna del latte, sia accertato un calo di produzione superiore al 5%.
La verifica avviene confrontando:
- la media della produzione lattea giornaliera o, se non disponibile, la media dell’ultima settimana documentabile nel trimestre precedente la vaccinazione;
- la media della produzione giornaliera nel periodo tra il 7° e il 21° giorno successivo alla vaccinazione.
L’indennizzo copre la differenza effettiva di produzione giornaliera accertata nelle tre settimane successive alla vaccinazione ed è quantificato in misura pari al 90% del valore di mercato del latte desumibile dalle rilevazioni ISMEA, al netto di eventuali aiuti diretti e somme assicurative.
Procedura di accesso e attuazione
Per ottenere i benefici, le aziende devono presentare domanda all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento regionale deve disciplinare in modo attuativo e integrativo:
- la concessione e l’erogazione dei contributi e degli indennizzi;
- la revoca dei benefici;
- il recupero delle somme indebitamente percepite.
Regime degli aiuti e controlli
Gli interventi sono concessi in regime di aiuti de minimis.
La Giunta regionale deve trasmettere, al termine di ciascun anno di attuazione, una relazione consuntiva alla commissione consiliare competente sugli interventi realizzati.
Copertura finanziaria
La legge prevede la copertura degli oneri mediante l’utilizzazione di specifici stanziamenti regionali indicati nel testo, originariamente sul capitolo dedicato all’emergenza blue tongue. La nota finale segnala che, dal 1° gennaio 2012, gli oneri per la parte di competenza regionale sono posti a carico di un diverso capitolo di spesa.
Ambito temporale e obsolescenza pratica
La disciplina nasce per fronteggiare una specifica emergenza sanitaria e finanziaria legata alla blue tongue e per gestire eventi verificatisi dal 1° luglio 2001 in poi. Considerata la natura emergenziale e il forte legame con un piano vaccinale/sierologico ormai storicizzato, l’atto è oggi da ritenersi sostanzialmente obsoleto nella pratica applicativa.
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