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Legge

L.R. Lazio 34/2003

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società per azioni denominata fiera di Frosinone s.p.a. (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 34/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizzava la Regione Lazio a partecipare alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, con sede a Frosinone, per potenziare il sistema fieristico e congressuale della provincia. Dettava condizioni statutarie, regole sulla rappresentanza regionale e un onere finanziario per il bilancio 2003. È stata poi abrogata dalla L.R. Lazio n. 6/2017.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione di Fiera di Frosinone s.p.a.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione di Fiera di Frosinone s.p.a.

La legge disciplinava la partecipazione della Regione Lazio alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata Fiera di Frosinone s.p.a., con sede in Frosinone. L’intervento era finalizzato a potenziare il sistema fieristico e congressuale e a sostenere la realtà economica e produttiva della provincia di Frosinone.

Finalità e assetto societario

La Regione poteva partecipare alla società ai sensi dello Statuto regionale e delle norme civilistiche sulle società per azioni. La società era concepita come strumento per l’organizzazione e lo sviluppo di manifestazioni fieristiche, congressuali e di servizi connessi, anche attraverso la gestione di infrastrutture, immobili e allestimenti.

Condizioni per la partecipazione regionale

La partecipazione regionale era subordinata a precise clausole statutarie, in particolare:

  • partecipazione iniziale paritaria tra Regione Lazio e Camera di commercio di Frosinone, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio;
  • possibilità di ingresso anche della Provincia di Frosinone, del Comune di Frosinone e di altri comuni della provincia;
  • successiva ammissione di altri enti pubblici o soggetti privati come soci di minoranza, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;
  • mantenimento della maggioranza delle azioni in capo ai soggetti iniziali indicati;
  • riserva alla società di una quota non inferiore al 50% delle azioni qualora fossero costituite altre società per attività analoghe;
  • diritto dei soggetti pubblici iniziali di nominare amministratori e sindaci in proporzione alla partecipazione;
  • deliberazioni di straordinaria amministrazione adottate con maggioranza non inferiore ai due terzi.

Procedure di costituzione e rappresentanza della Regione

La Giunta regionale e il suo Presidente erano autorizzati a compiere gli atti necessari per rendere operativa la partecipazione regionale, inclusa la stipula dell’atto costitutivo, la sottoscrizione delle azioni entro i limiti dello stanziamento e la stipula di eventuali patti tra soci.

La Regione era rappresentata nell’assemblea dal Presidente della Giunta o dall’assessore competente delegato. Gli altri rappresentanti regionali erano nominati dal Consiglio regionale secondo le norme vigenti e restavano vincolati agli indirizzi e alle direttive regionali.

Disposizioni finanziarie

L’onere per l’attuazione della legge era quantificato in euro 774.685,35 e posto a carico del capitolo B26502 del bilancio di previsione 2003. La Giunta era autorizzata a effettuare una variazione di bilancio incrementando tale capitolo per competenza e cassa, con corrispondente riduzione del capitolo T22501.

Regime attuale e obsolescenza

L’atto è abrogato dalla legge regionale Lazio 20 giugno 2017, n. 6. Si tratta quindi di una disciplina ormai priva di efficacia pratica attuale, legata a una specifica operazione di costituzione societaria del 2003.

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