Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00250/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da plurimi avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche fiscali svolte sull'impresa individuale riconducibile a una delle parti resistenti, nel corso delle quali la Guardia di Finanza avrebbe rinvenuto documentazione extracontabile e altri elementi relativi all'acquisto, ristrutturazione e vendita di immobili, nonché alla ripartizione di costi e ricavi, che l'Ufficio ha interpretato come indizi dell'esistenza di una società di fatto tra due soggetti. In primo grado la CTP di Genova aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR della Liguria aveva poi rigettato gli appelli dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/per relationem; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, relativo al fatto che il primo giudice avrebbe deciso solo su uno degli avvisi e non su tutti; 3) violazione delle norme sugli accertamenti induttivi e sulla prova presuntiva, per avere la CTR ritenuto non provata la pretesa fiscale senza valutare unitariamente gli indizi e senza considerare l'onere della prova a carico della contribuente; 4) violazione delle norme sostanziali sulla società di fatto e sulle presunzioni, per non avere la CTR riconosciuto che plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti deponevano per l'esistenza di un'attività societaria di fatto. La contribuente resistente ha eccepito anche profili di inammissibilità, passaggio in giudicato e nullità della notifica dell'appello, oltre a difendere la correttezza della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha respinto il primo motivo, ha ritenuto infondati o comunque non decisivi alcuni profili preliminari sollevati in resistenza, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato le sentenze della CTR della Liguria e ha rinviato, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione. La decisione di rinvio implica che il giudice di merito dovrà riesaminare l'intera controversia pronunciandosi su tutti gli avvisi e valutando correttamente, in modo complessivo, gli indizi addotti dall'Ufficio ai fini dell'asserita società di fatto.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. per censurare/valutare il requisito motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione

  • art. 111, comma 7, Cost.

    è richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l'omissione comporta nullità della sentenza

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    l'esposizione dei fatti di causa deve essere sufficiente a consentire la comprensione delle questioni dibattute

  • art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'estinzione per inattività delle parti è rilevabile d'ufficio solo nel grado in cui si verifica e non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non è stata rilevata dal giudice di appello

  • art. 2247 c.c.

    la società di fatto richiede l'esercizio comune di un'attività economica con conferimenti e scopo di lucro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, che incombe su chi afferma il fatto costitutivo della pretesa oppure, nel contenzioso, su chi contrappone i fatti impeditivi o estintivi

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni sono fatti noti idonei a risalire a un fatto ignoto, purché logicamente apprezzabili

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti e una valutazione complessiva degli elementi indiziari

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento fiscale e utilizzazione degli elementi acquisiti in verifica

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo del maggior reddito

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per sostenere la legittimità dell'accertamento nei confronti del contribuente

  • art. 5 t.u.i.r.

    richiamato in relazione all'imputazione per trasparenza dei redditi della società ai soci

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel contesto degli avvisi di accertamento e delle riprese fiscali

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale dei motivi di nullità della sentenza per errori processuali

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'esistenza di una società di fatto non può essere affermata in modo apodittico: occorre accertare l'intenzionale esercizio in comune di un'attività commerciale e il conferimento, anche per facta concludentia, dei mezzi necessari allo scopo di lucro.
  • La prova della società di fatto può essere raggiunta per presunzioni, ma il giudice deve prima valutare analiticamente ciascun indizio e poi apprezzarli complessivamente, verificando se il loro insieme presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • È censurabile la decisione di merito che si limiti a negare valore a singoli elementi indiziari senza confrontarsi con la loro possibile forza probatoria complessiva e con il reciproco rafforzamento tra gli indizi.
  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il mero rinvio a precedenti statuizioni se non è percepibile la risposta alle censure effettivamente formulate.
  • Nei giudizi relativi a rettifiche dei redditi della società e dei soci, quando i procedimenti sono formalmente separati ma sostanzialmente paralleli e tutti i litisconsorti hanno potuto interloquire, la Corte può disporre la riunione per evitare inutili duplicazioni e preservare la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.