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Ordinanza

Ordinanza n. 1191/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Tricase in riferimento alla istanza di riqualificazione urbanistica della zona di proprietà e per la condanna del Comune di Tricase ad esprimersi mediante provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202401324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Tricase sull’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune di Tricase e la condanna dell’ente a pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza di riqualificazione urbanistica. La presente ordinanza riguarda la fase successiva alla nomina di un commissario ad acta, intervenuta con ordinanza n. 442 dell’11 marzo 2026: il commissario aveva inizialmente chiesto, il 6 agosto 2026, una proroga del termine per completare l’incarico, motivandola con la mancata trasmissione della documentazione necessaria da parte delle amministrazioni competenti. Con depositi dell’8 e del 14 settembre 2026 ha poi attestato di aver eseguito l’incarico, prodotto il provvedimento adottato e una relazione illustrativa, chiedendo la liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di proroga, poiché, quando la richiesta è stata esaminata, la documentazione depositata dal commissario attestava già l’avvenuta esecuzione dell’incarico. Ha liquidato al commissario ad acta € 4.500,00, somma onnicomprensiva, applicando i parametri e i limiti degli artt. 49-57 d.P.R. 115/2002 e del decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002. Nel quantificare il compenso ha considerato la necessità di esaminare numerosa documentazione tecnica, ma anche che modalità dell’incarico, ambito delle valutazioni e possibili conclusioni erano stati ampiamente predeterminati dall’ordinanza di nomina. Il pagamento è stato posto a carico del Comune di Tricase, come già disposto nell’ordinanza di nomina, indicata nel testo anche con la data del 19 marzo 2026. Nessuna statuizione sulle spese della fase, non essendo stata svolta attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 49-57 d.P.R. 115/2002

    Ritenuto di dover, invece, liquidare in favore del commissario ad acta il compenso per l’attività espletata nella somma onnicomprensiva di € 4.500,00, quantificata in applicazione dei parametri e dei limiti di cui agli artt. 49 – 57 d.P.R. 115/2002 e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002, tenuto conto in particolare del fatto che l’incarico, seppur non di pronta esecuzione alla luce della necessità di provvedere all’analisi di numerosa documentazione di natura tecnica, è stato ampiamente predeterminato, nelle modalità di svolgimento e nella perimetrazione delle valutazioni da svolgere e delle possibili conclusioni, a mezzo dell’ordinanza di nomina adottata da questo TAR.

    Il compenso del commissario ad acta è liquidato applicando i parametri e i limiti normativi, con una quantificazione che considera l’impegno richiesto e il grado di predeterminazione dell’incarico.

  • decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002

    Ritenuto di dover, invece, liquidare in favore del commissario ad acta il compenso per l’attività espletata nella somma onnicomprensiva di € 4.500,00, quantificata in applicazione dei parametri e dei limiti di cui agli artt. 49 – 57 d.P.R. 115/2002 e del decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002, tenuto conto in particolare del fatto che l’incarico, seppur non di pronta esecuzione alla luce della necessità di provvedere all’analisi di numerosa documentazione di natura tecnica, è stato ampiamente predeterminato, nelle modalità di svolgimento e nella perimetrazione delle valutazioni da svolgere e delle possibili conclusioni, a mezzo dell’ordinanza di nomina adottata da questo TAR.

    Il decreto ministeriale è applicato, insieme ai parametri del d.P.R. 115/2002, per determinare il compenso del commissario considerando complessità dell’attività e contenuto già delimitato dell’incarico.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta completa l’incarico e ne documenta l’esecuzione prima che sia decisa la richiesta di proroga, la richiesta di proroga non richiede più una decisione nel merito e va dichiarato il non luogo a provvedere.
  • La liquidazione del compenso del commissario ad acta deve applicare i parametri normativi pertinenti e può considerare sia l’impegno concreto richiesto, sia la predeterminazione delle modalità, dell’ambito delle valutazioni e delle possibili conclusioni dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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