Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05055/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo, impeditivo e anticipatorio di due aree site in Torre del Greco e dei relativi manufatti, contestando la configurabilita del reato di lottizzazione abusiva e la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum. Le censure principali erano: 1) inesistenza di una trasformazione urbanistica tale da integrare la lottizzazione abusiva, essendo le opere funzionali a un complesso aziendale preesistente e consistenti in accorpamento di lotti; 2) molti manufatti sarebbero gia' stati oggetto di precedenti procedimenti o sanatorie, con riferimento al divieto di ne bis in idem; 3) l'area ricadrebbe invece in zona D2 (insediamenti commerciali) secondo atti comunali e non in zona F3 (verde pubblico attrezzato) come ritenuto dai giudici; 4) mancata valutazione o travisamento della prova da parte del Tribunale; 5) insufficiente motivazione sul periculum in mora e carenza di referenti oggettivi circa l'imponenza delle strutture o l'aggravio urbanistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i ricorsi contenevano censure non sollevate o non sufficientemente specificate davanti al Tribunale del riesame; il sindacato in cassazione sulle misure cautelari reali e' limitato alla violazione di legge e a vizi motivazionali radicali, e non consente un nuovo esame del materiale probatorio o una rivalutazione dei fatti. La Corte ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le opere realizzate su entrambe le aree, per volumetria, continuita funzionale e durata nel tempo, hanno determinato una trasformazione urbanistica incompatibile con la destinazione a verde pubblico e con i vincoli (paesaggistico, cimiteriale e sismico), idonea a integrare il reato di lottizzazione abusiva e a giustificare il sequestro preventivo. Ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le eccezioni relative al ne bis in idem e alla presunta regolarita dei singoli interventi. I ricorrenti sono condannati alle spese; la Corte ha rilevato profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110 c.p., art. 81 c.p. (cpv.)

    Richiamate in relazione alla concorrenza di persone e alla cooperazione nel reato; utilizzate per descrivere la partecipazione degli odierni ricorrenti nell'attivita contestata

  • D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    art. 30, art. 44 lett. c), artt. 93, 94, 95

    Invocate per contestare l'esecuzione di interventi edilizi privi dei titoli richiesti (permesso di costruire, autorizzazioni, preavvisi ecc.); la Corte conferma che l'irregolarita formale dei singoli titoli non esclude la responsabilita per lottizzazione abusiva

  • D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Ricondotto alla mancanza del parere della Soprintendenza per opere in zona di notevole interesse pubblico; la Corte ritiene provato il fumus per violazione paesaggistica relativamente ad alcuni capannoni

  • Codice di procedura penale

    art. 325 c.p.p., comma 1; art. 125 c.p.p.; art. 606 c.p.p.; art. 649 c.p.p.

    Art. 325: limite del ricorso in cassazione per misure cautelari reali alla sola violazione di legge; art. 125: requisiti minimi di motivazione degli atti; art. 606: limiti del sindacato di merito in Cassazione; art. 649: principio ne bis in idem rilevato e interpretato come non ostativo quando i fatti successivi costituiscono fatto storico diverso

  • Legge 17 agosto 1942 (Norme cimiteriali, richiamate per vincolo cimiteriale)

    art. 338 RG 1265/34 (richiamato dai ricorrenti)

    La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui il vincolo cimiteriale opera autonomamente e puo' integrare profili di illegalita urbanistica rilevanti ai fini della lottizzazione abusiva

  • Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme urbanistica/edilizia richiamate)

    Citata in dottrina e giurisprudenza per collegare il reato di lottizzazione abusiva alla tutela dell'ordinato sviluppo urbanistico; la Corte fa riferimento alla giurisprudenza consolidata sul rapporto tra lottizzazione e pianificazione comunale

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge; la Corte non procede a un nuovo esame del materiale probatorio ma verifica solo eventuali vizi di motivazione o norme.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare e specificare con precisione in cassazione gli elementi di prova decisivi gia prodotti davanti al giudice del riesame; non basta richiamarli in termini generici.
  • La configurazione del reato di lottizzazione abusiva puo' derivare dalla somma e dalla continuita funzionale di piu' opere realizzate nel tempo che, complessivamente, trasformano la destinazione d'uso del territorio anche se i singoli interventi risultassero formalmente diversi o oggetto di procedimenti distinti.
  • Il principio ne bis in idem non impedisce in generale la contestazione di una lottizzazione quando i precedenti giudizi hanno riguardato singoli interventi o violazioni diverse e non la medesima fattispecie nella sua globalita; la prosecuzione o il ripetersi della condotta puo' costituire fatto storico diverso.
  • Per giustificare un sequestro preventivo di beni immobili destinati a uso commerciale/industriale in area vincolata, e' sufficiente che il giudice del merito motivi il fumus del reato e il pericolo (per lassetto urbanistico, per i rischi antisismici, o per la reiterazione), purche la motivazione sia coerente, completa e non manifestamente illogica.
  • Le questioni urbanistiche e di vincolo (es. destinazione PRG, vincolo paesaggistico, vincolo cimiteriale) richiedono produzione e specifica deduzione in sede di riesame; la mancata deduzione o la parcellizzazione delle prove puo' rendere inammissibile il gravame in Cassazione.
  • Il momento consumativo della lottizzazione puo' essere valutato anche in considerazione degli interventi piu' recenti che perpetuano o accentuano lo sfruttamento illecito dell'area; pertanto azioni successive possono mantenere aperta la responsabilita penale e impedire la prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.