Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/03/2021 n. 1371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione nuovi documenti in appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discuteva se fosse consentito in sede di appello il deposito di nuovi documenti, in particolare la produzione da parte dell'Agente della riscossione dell'atto di notificazione della cartella di pagamento. La questione riguardava la distinzione fra documenti rilevanti come mera difesa (ammessi in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992) e documenti che configurino vere e proprie eccezioni o nuove domande soggette a preclusione ex art. 57.

La decisione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3615/2019, ha affermato che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. In particolare ha ritenuto ammissibile anche il deposito, in sede di gravame, dell'atto di notificazione della cartella, qualificandolo come atto di mera difesa volto a confutare le ragioni del ricorso originario e non come eccezione soggetta alla preclusione di cui all'art. 57. Ne consegue che l'Agente della riscossione può, in appello, depositare la documentazione comprovante la notifica.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    L'art. 58, comma 2, consente la produzione di documenti e mezzi di prova in appello; la Cassazione interpreta tale norma come generalmente ammissiva della produzione documentale anche se effettuata in sede di gravame, quando i documenti siano strumentali alla difesa e non configurino nuove eccezioni.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    L'art. 57 disciplina la preclusione per eccezioni e domande nuove; la Corte distingue fra eccezione (preclusa se tardiva) e prova difensiva (ammessa in appello ai sensi dell'art. 58), escludendo l'applicazione della preclusione quando il documento costituisce mera difesa.

  • Cass. ord. n. 3615/2019

    La pronuncia conferma e chiarisce l'applicabilità dell'art. 58 nel processo tributario e la possibilità per l'Agente della riscossione di depositare in appello la documentazione comprovante la notifica della cartella, qualificandola come atto difensivo e non come eccezione preclusa.

Massime di principio

  • In appello nel processo tributario la produzione di nuovi documenti è in linea di principio ammessa ex art. 58 d.lgs. 546/1992, salvo che si tratti di nuove domande o vere e proprie eccezioni soggette a preclusione ex art. 57.
  • La produzione, in sede di gravame, dell'atto impositivo o della notifica può essere considerata strumentale alla confutazione delle deduzioni del ricorrente e quindi ammissibile come mezzo di difesa.
  • Occorre distinguere con attenzione se il documento introduce una nuova questione o eccezione (preclusa) oppure se serve soltanto a provare fatti già dedotti dalle parti (ammesso).
  • L'ammissione della produzione tardiva rimane rimessa al giudice d'appello, che valuta rilevanza, tempestività e buona fede della parte che produce i documenti.
  • La parte che deposita documenti in appello dovrebbe motivare la tardività e allegare ogni elemento necessario a dimostrarne l'attinenza alle difese svolte, oltre a darne tempestiva comunicazione alla controparte per garantire il contraddittorio.
  • Se la documentazione depositata dall'Amministrazione o dall'Agente della riscossione prova efficacemente la regolare notifica, ciò può incidere sul fumus dell'azione e determinare l'esito favorevole per il resistente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.