Sentenza del 08/03/2021 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Estratto di ruolo - prospetto riepilogativo dei carichi per la definizione agevolata - impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del prospetto riepilogativo dei carichi reso ai fini della definizione agevolata e, per tal via, contestazione delle cartelle di pagamento aggregate; il ricorrente deduceva vizi nelle operazioni di notifica delle cartelle esattoriali e l'irrilevanza/invalidità del prospetto riepilogativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha applicato il principio consolidato (richiamando la Corte di Cassazione, sent. n. 19704/2015) secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento solo se ne è venuto a conoscenza tramite un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; inoltre nel fascicolo non sono emersi elementi oggettivi o probatori idonei a dimostrare l'invalidità delle notifiche delle cartelle esattoriali, pertanto non è stata accolta la censura del ricorrente.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, sentenza n. 19704/2015
Conferma il principio che l'impugnabilità della cartella di pagamento è condizionata al fatto che il contribuente ne sia venuto a conoscenza mediante estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; senza elementi probatori a sostegno della nullità delle notifiche l'impugnazione non può prosperare.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, su richiesta del contribuente, può costituire la base per l'impugnazione delle cartelle aggregate: è essenziale che il contribuente dimostri di esserne venuto a conoscenza tramite tale estratto.
- Il carico probatorio grava sul ricorrente quando si deducono vizi di notifica: occorrono elementi oggettivi e prove per dimostrare l'invalidità delle operazioni di notifica; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Se non emergono in atti prove delle irregolarità nelle notifiche, il prospetto riepilogativo e le cartelle aggregate vengono confermati dal giudice.
- Per chi si trova in situazione analoga è consigliato chiedere e conservare documentazione formale (richieste, ricevute, estratto di ruolo) che dimostri sia la ricezione dell'estratto sia eventuali profili di nullità delle notifiche, e centrare l'impugnazione su elementi probatori specifici.
- Prima di impugnare è utile verificare termini e modalità specifiche per la richiesta dell'estratto di ruolo e per proporre ricorso, poiché la mancata osservanza delle forme probatorie può condurre al rigetto.
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