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Sentenza

Sentenza del 08/03/2021 n. 894 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Appello - Annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Richiesta di compensazione delle spese del primo grado di giudizio - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso e della richiesta di estinzione del giudizio. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di compensazione delle spese del primo grado, perché tale richiesta postulerebbe una pronuncia di riforma della sentenza appellata, incompatibile con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il processo d'appello verteva su un avviso di accertamento impugnato dal contribuente; nel frattempo l'amministrazione ha annullato l'avviso in autotutela e ha chiesto l'estinzione del giudizio. Nonostante ciò, il ricorrente ha chiesto in appello la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • Principio della cessazione della materia del contendere

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina l'improcedibilità o l'estinzione del processo per sopravvenuta mancanza dell'interesse alla decisione: non è possibile ottenere, nello stesso procedimento, una pronuncia che riformi la sentenza impugnata quando si chiede l'estinzione per sopravvenuta carenza della materia del contendere.

  • Disciplina sulle spese processuali (norme procedurali generali)

    La compensazione delle spese è strumento che presuppone ancora la trattazione nel merito o una pronuncia sul punto; se il giudizio è estinto o dichiarato cessato, la richiesta di compensazione, ove implicasse la riforma della decisione, risulta incompatibile e inammissibile.

Massime di principio

  • Quando l'autorità amministrativa annulla l'atto impugnato e chiede l'estinzione del giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere: da quel momento le richieste che richiedano una riforma della sentenza impugnata sono inammissibili.
  • La richiesta di compensazione delle spese di primo grado è ammissibile solo se compatibile con l'oggetto rimanente del giudizio; se la decisione è estinta per sopravvenuto difetto di interesse, non si può ottenere una pronuncia che modifichi la precedente sentenza.
  • Se si intende ottenere la compensazione delle spese occorre o: (a) evitare di chiedere l'estinzione del giudizio e proseguire sull'appello per ottenerla tramite pronuncia di merito, oppure (b) chiedere specifiche determinazioni sulle spese compatibili con l'eventuale declaratoria di cessazione (se previste dalla giurisprudenza), tenendo conto che tale possibilità è limitata e dipende dalla concreta compatibilità con la cessazione della materia del contendere.
  • In procedimenti tributari è utile comunicare tempestivamente al giudice eventuali atti amministrativi sopravvenuti (annullamento, rinuncia, rinvio) per consentire la valutazione sulla sussistenza dell'interesse a proseguire e sugli effetti sulle domande accessorie (come le spese).

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