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Sentenza

Sentenza del 08/03/2021 n. 866 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

RISCOSSIONE - Cartelle di pagamento non opposte - Iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente - Atto interruttivo della prescrizione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa a 18 cartelle esattoriali per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione. L'agente della riscossione (Equitalia) ha dedotto in appello che l'iscrizione ipotecaria del 06/08/2009 avrebbe interrotto la prescrizione dei crediti. Il contribuente ha contestato la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e la regolarità della notifica delle cartelle.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello di Equitalia e confermato la decisione di primo grado: per 14 cartelle non è stata provata la notifica degli atti presupposti e pertanto l'intimazione è annullabile; per alcune cartelle (n.3 ICI e n.4 multe/ammende) è intervenuta la prescrizione quinquennale e per la cartella n.2 (IRPEF 2008) è intervenuta la prescrizione decennale, poiché l'iscrizione ipotecaria non è risultata idonea ad interrompere la prescrizione essendo priva di efficacia interruttiva (non notificata e non esplicitante la pretesa). Sono compensate integralmente le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'atto interruttivo della prescrizione deve contenere l'esplicitazione della pretesa, manifestando inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il diritto; una semplice iscrizione ipotecaria non è di per sé atto interruttivo permanente se non integra tale esplicitazione e non è comunicata al debitore.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato il principio secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione rende il credito irretrattabile ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, salvo esistenza di titolo giudiziale definitivo.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La competenza territoriale nel processo tributario è della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente della riscossione che ha emanato l'atto impugnato.

  • art. 77 d.P.R. n. 692/1973

    L'iscrizione ipotecaria prevista dalla normativa sulla riscossione coattiva non ha automaticamente efficacia interruttiva permanente della prescrizione; può avere effetto interruttivo istantaneo solo se integra una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto comunicata al debitore (quasi costituzione in mora).

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 (richiamato in giurisprudenza)

    La giurisprudenza indica che atti di riscossione coattiva possono essere impugnati davanti alla Commissione del luogo dove ha sede l'agente della riscossione; l'atto di pignoramento e connessi vizi possono essere valutati dal giudice territoriale competente.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria, se non accompagnata da una comunicazione al debitore che espliciti la pretesa, non interrompe la prescrizione: per essere considerata atto interruttivo deve manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il credito e deve essere comunicata al debitore.
  • La prova della notifica delle cartelle di pagamento è a carico dell'ente che agisce in riscossione: in mancanza di prova certa, le cartelle possono essere annullate.
  • La mera scadenza del termine per impugnare la cartella rende il credito irretrattabile ma non converte automaticamente un termine di prescrizione breve in quello decennale; la 'conversione' richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
  • La competenza territoriale per le impugnazioni degli atti di riscossione è della Commissione tributaria dove ha sede l'agente della riscossione che ha notificato l'atto, salvo casi particolari relativi a tributi di enti locali e diversa circoscrizione.
  • Se una comunicazione dell'agente della riscossione (es. raccomandata che notifica l'iscrizione ipotecaria) risulta restituita come 'TRASFERITO' o comunque non pervenuta al contribuente, non può essere considerata efficace interruttiva della prescrizione.

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