Sentenza del 08/03/2021 n. 154 - Comm. Trib. Prov. Modena
Processo tributario - Termini per l'impugnazione del provvedimento impositivo - Accertamento con adesione - Sospensione feriale - Cumulo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava il calcolo dei termini per l'impugnazione di un provvedimento impositivo: in particolare se i termini di sospensione connessi alla procedura di accertamento con adesione potessero essere cumulati con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale, incidendo quindi sulla decorrenza del termine per proporre il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 7‑quater, comma 18, del d.l. n. 193/2016, che dispone che "I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale", abbia natura interpretativa. Perciò la disposizione si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua introduzione: i periodi di sospensione si cumulano e, quindi, il termine per impugnare va conteggiato tenendo conto di tale cumulo, con conseguente possibile estensione del termine a favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 7‑quater, comma 18, d.l. n. 193/2016
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale
La norma è stata interpretata come di natura interpretativa (non sostanzialmente innovativa) e quindi applicabile retroattivamente alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore; ne consegue che i termini di sospensione si sommano al periodo feriale per il calcolo del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Quando una norma introdotta dopo il fatto è qualificata come interpretativa, può essere applicata anche a situazioni anteriori; quindi verificare sempre la natura interpretativa/innovativa della norma che incide sui termini processuali.
- I periodi di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione vanno sommati al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale: il termine per impugnare si estende conseguentemente.
- In caso di scadenze processuali prossime al periodo estivo, il contribuente deve calcolare il termine tenendo conto sia della sospensione derivante dalla procedura di adesione sia della sospensione feriale; se il calcolo precedente aveva escluso il cumulo, può essere possibile rinnovare/riaprire la possibilità di impugnare.
- L'amministrazione finanziaria e l'ufficio giudiziario devono tenere conto del cumulo quando comunicano termini o quando calcolano la decorrenza dei termini di impugnazione; in difetto il contribuente può eccepire il calcolo errato.
- Per tutelarsi è opportuno documentare con precisione le date di notifiche, le comunicazioni relative all'accertamento con adesione e il periodo feriale utile, e, se necessario, produrre istanze o memorie che richiamino l'applicazione della norma interpretativa.
- Se il termine è già stato considerato scaduto sulla base di un calcolo non cumulativo, valutare tempestivamente l'azione in giudizio richiamando la natura interpretativa della disposizione per ottenere il riesame della decorrenza del termine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mar 2021Sentenza del 08/03/2021 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 8 mar 2021Sentenza del 08/03/2021 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 8 mar 2021Sentenza del 08/03/2021 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 8 mar 2021Sentenza del 08/03/2021 n. 866 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 8 mar 2021Sentenza del 08/03/2021 n. 894 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 8 mar 2021Sentenza del 08/03/2021 n. 950 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →