Regolamento (UE) 2018/578
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/578 della Commissione, del 13 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002, che contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti. La modifica recepisce l'aggiornamento degli indirizzi di varie autorità competenti e, soprattutto, la riammissione del Venezuela al sistema, con conseguente possibilità di riprendere le esportazioni di diamanti grezzi. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Aggiornamento dell'elenco dei partecipanti al processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti per il commercio internazionale di diamanti grezzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell'attuazione nell'Unione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, in quanto modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. Ha effetto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non introduce un regime materiale autonomo, ma aggiorna l'elenco dei partecipanti e delle autorità competenti riconosciute ai fini degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/578: aggiornamento dell'allegato sul processo di Kimberley
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002, che disciplina nell'Unione l'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. L'intervento è puntuale e ha natura essenzialmente aggiornatrice: adegua l'elenco dei partecipanti e delle autorità competenti, alla luce di variazioni intervenute a livello internazionale.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che l'allegato II del regolamento base contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti debitamente designate. La Commissione interviene per aggiornare gli indirizzi di diverse autorità competenti e per recepire la decisione assunta nel novembre 2016 dalla riunione plenaria del processo di Kimberley di riammettere il Venezuela al sistema, con conseguente possibilità per tale Paese di riprendere l'esportazione di diamanti grezzi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ambito del sistema UE di certificazione per i diamanti grezzi e riguarda i soggetti istituzionali e gli operatori interessati dall'identificazione dei partecipanti e delle autorità competenti ai fini del commercio internazionale. La modifica è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L'allegato elenca in modo aggiornato i partecipanti al processo di Kimberley e le loro autorità competenti, richiamate per l'applicazione degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento base.
Rilevanza della riammissione del Venezuela
Il regolamento dà atto della riammissione del Venezuela al sistema di certificazione del processo di Kimberley, decisione che comporta la possibilità per tale Stato di ricominciare a esportare diamanti grezzi. Questa circostanza è recepita nell'elenco aggiornato dei partecipanti contenuto nell'allegato.
Aggiornamento delle autorità competenti
Oltre alla riammissione del Venezuela, la modifica risponde all'esigenza di aggiornare gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley. L'allegato sostitutivo riporta quindi l'elenco aggiornato dei soggetti nazionali e delle relative strutture competenti.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L'allegato elenca i partecipanti al processo di Kimberley e le loro autorità competenti debitamente designate, rilevanti per l'applicazione degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento base.
Riammissione del Venezuela
I considerando precisano che, nel novembre 2016, la riunione plenaria del processo di Kimberley ha deciso di riammettere il Venezuela al sistema di certificazione, decisione adottata mediante procedura scritta. Ciò consente al Venezuela di ricominciare a esportare diamanti grezzi.
Aggiornamento degli indirizzi delle autorità competenti
Il regolamento recepisce l'aggiornamento degli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley, modificando di conseguenza l'elenco contenuto nell'allegato II.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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