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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/565

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Normativa europea32018R0565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive contro determinate persone ed entità in relazione alla situazione in Iran. L’intervento si colloca in esito a un riesame della decisione 2011/235/PESC e conferma la proroga delle misure fino al 13 aprile 2019, oltre a revisionare le informazioni identificative e i motivi di inserimento di 29 persone e di un’entità. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 per aggiornare e prorogare le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in relazione alla situazione in Iran.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide sui soggetti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, cioè persone fisiche ed entità/organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione in Iran. Il regolamento del 2018 non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna le voci dell’elenco: sostituisce specifiche voci relative a 29 persone e a 1 entità, senza modificare in questo testo le misure materiali sottostanti.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive in relazione all’Iran

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011, relativo a determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran. Il provvedimento nasce dal riesame della decisione 2011/235/PESC e dà attuazione all’esigenza di prorogare le misure restrittive, nonché di aggiornare l’elenco dei soggetti designati.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio ricorda l’adozione del regolamento (UE) n. 359/2011 del 12 aprile 2011 e segnala che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2019. Il Consiglio rileva inoltre la necessità di aggiornare le voci riguardanti 29 persone e un’entità inserite nell’allegato I del regolamento base.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. Di conseguenza, l’effetto pratico riguarda le persone fisiche, le entità e gli organismi già inclusi nell’elenco sanzionatorio dell’Unione in relazione all’Iran. L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce le voci corrispondenti con informazioni aggiornate su identità, qualifiche, motivazioni e date di inserimento.

Modifica dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato contiene le nuove formulazioni delle voci sostitutive per 29 persone e per una entità, tra cui la Polizia Criminalità informatica iraniana, descritta come unità della polizia della Repubblica islamica dell’Iran con ruolo nella sorveglianza e nella repressione di attività online ritenute ostili.

Le schede nominative riportano, per ciascun soggetto, elementi identificativi e motivi dell’inserimento, con riferimento a condotte connesse a repressione di manifestazioni, violazioni dei diritti umani, arresti e detenzioni arbitrarie, tortura, repressione della libertà di espressione, abusi nel sistema penitenziario e, in alcuni casi, ruolo nell’apparato giudiziario o di sicurezza. In diversi casi sono specificate anche le date originarie di inserimento nell’elenco.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dal 13 aprile 2018.

Rapporti con gli atti collegati

Il regolamento si collega al regolamento (UE) n. 359/2011, che costituisce la base normativa del regime restrittivo, e alla decisione 2011/235/PESC, richiamata nei considerando quale atto oggetto di riesame. Il contenuto del regolamento di esecuzione è quindi meramente attuativo e aggiornativo, limitato alla revisione dell’allegato I e alla conferma della prosecuzione delle misure nel periodo indicato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/565. In sostanza, le voci corrispondenti nell’elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi vengono sostituite con quelle riportate nell’allegato del regolamento, includendo l’aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi di inserimento.

Proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile 2019

Nei considerando il Consiglio precisa, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 13 aprile 2019. Il regolamento recepisce tale scelta nel quadro del regime sanzionatorio esistente, senza disciplinare nel testo le singole misure sostanziali.

Soggetti interessati dalle modifiche

L’allegato aggiorna 29 posizioni relative a persone fisiche e una posizione relativa a un’entità. Tra i soggetti elencati figurano, a titolo esemplificativo, esponenti delle forze di sicurezza, della magistratura, del ministero dell’interno, dei Basij, dell’IRGC e dei servizi di intelligence, nonché la Polizia Criminalità informatica iraniana.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 13 aprile 2018. Il testo ribadisce inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti umani

Testo integrale

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