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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/566

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32018R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive connesse alla Repubblica democratica del Congo, modificando le motivazioni relative a due soggetti già inseriti nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La base dell'intervento è il riesame periodico delle misure restrittive autonome previste da tale regolamento. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 aggiornando le motivazioni e le voci sanzionatorie relative a due persone inserite nell'elenco restrittivo concernente la Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda le misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo. Incide in particolare sulle persone fisiche elencate nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, per le quali vengono sostituite le relative voci. Non disciplina in via generale nuove categorie di soggetti, ma aggiorna le motivazioni di inserimento di due persone già oggetto di misure restrittive autonome.

Modifica delle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 interviene nell'ambito delle misure restrittive specifiche adottate dall'Unione europea nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. Il provvedimento dà attuazione all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 e recepisce l'esito del riesame delle misure restrittive autonome previste dall'articolo 2 ter di tale atto, ritenendo opportuno aggiornare le motivazioni relative a due persone già inserite nell'elenco.

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato dal Consiglio dell'Unione europea sulla base del regolamento (CE) n. 1183/2005, in particolare dell'articolo 9, e su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La finalità non è introdurre un nuovo regime sanzionatorio, ma modificare e precisare l'allegato I bis del regolamento del 2005, in modo da mantenere aggiornate le motivazioni che sorreggono l'inserimento di due soggetti nella lista restrittiva.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione, essendo espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Sul piano materiale riguarda esclusivamente l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 e, quindi, le persone fisiche già soggette a misure restrittive in relazione alla RDC. Non introduce nuove categorie di destinatari, né disciplina in modo generale il contenuto delle sanzioni, ma aggiorna le schede individuali di due nominativi.

Contenuto della modifica dell'allegato

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento di esecuzione, che sostituisce integralmente le voci relative a:

  • Alex Kande Mupompa, ex governatore del Kasaï Centrale, indicato anche con gli alias specificati nella voce, con dati anagrafici, passaporto, indirizzo e cittadinanza.
  • Lambert Mende, ministro delle comunicazioni e dei media nonché portavoce del governo, indicato anche con alias e dati identificativi.

Per Alex Kande Mupompa la motivazione dell'inserimento evidenzia che, quale governatore del Kasaï Centrale fino all'ottobre 2017, sarebbe stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e di esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasaï Centrale, comprese le uccisioni nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017. La conseguenza giuridica richiamata nella voce è il suo implicarsi nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Per Lambert Mende la motivazione conferma che, quale ministro delle comunicazioni e dei media dal 2008, sarebbe responsabile di una politica repressiva nei confronti dei media nella RDC, in violazione della libertà di espressione e di informazione e in contrasto con una soluzione consensuale e pacifica in vista delle elezioni. La voce richiama inoltre il decreto del 12 novembre 2016 che limita la possibilità di trasmissione nella RDC da parte dei mezzi di informazione stranieri e la sospensione, in violazione dell'accordo politico del 31 dicembre 2016, delle trasmissioni di vari mezzi di informazione per mesi.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto ha efficacia immediata negli ordinamenti nazionali degli Stati membri per effetto della sua diretta applicabilità, senza necessità di recepimento.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per gli operatori legali e fiscali il regolamento rileva soprattutto ai fini della verifica delle liste sanzionatorie UE e dell'aggiornamento delle procedure di compliance relative a controparti, pagamenti, operazioni e rapporti contrattuali connessi alla RDC. Il testo non contiene nuove misure tecniche o procedurali, ma impone di considerare le schede aggiornate dei soggetti elencati nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005

L'articolo 1 dispone la sostituzione, secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione, delle voci relative a due persone incluse nell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Aggiornamento delle motivazioni di inserimento per due persone

L'allegato sostituisce le voci relative ad Alex Kande Mupompa e Lambert Mende, aggiornandone i dati identificativi e le motivazioni. Per Alex Kande Mupompa si conferma l'implicazione in gravi violazioni dei diritti umani nella RDC, tra cui uso sproporzionato della forza, repressione violenta ed esecuzioni extragiudiziali nel Kasaï Centrale dal 2016. Per Lambert Mende si conferma la responsabilità di una politica repressiva nei confronti dei media, lesiva della libertà di espressione e informazione e idonea a ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritti umaniembargo sulle armi

Testo integrale

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