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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/567

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/567 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce il precedente regime del 2007 e istituisce nuovi contingenti tariffari annuali per taluni prodotti agricoli originari dell’Islanda, in esecuzione del nuovo accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari. Prevede un contingente di 100 tonnellate per gli insaccati e un contingente di 500 tonnellate per la carne suina, con dazio contingentale pari a zero. La gestione avviene secondo le regole doganali dell’Unione sulla base dell’ordine cronologico delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Il regolamento si applica dal 1° maggio 2018 e abroga il precedente regolamento (CE) n. 759/2007.

Apertura e gestione di contingenti tariffari annuali esenti da dazi per insaccati e carne suina originari dell’Islanda.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di insaccati (codici NC ex 1601 00 10, 1601 00 91 ed ex 1601 00 99) e di carni suine fresche, refrigerate o congelate (codice NC 0203) originarie dell’Islanda. Il regolamento disciplina la concessione di quantitativi annui contingentati, gestiti a livello UE secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Si applica dal 1° maggio 2018; per il 2018 il contingente per la carne suina è fissato pro quota fino al 31 dicembre 2018. Sono esclusi i prodotti non originari dell’Islanda o non conformi alle regole di origine richiamate dal protocollo n. 3.

Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell’Islanda

Il regolamento attua il nuovo accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, sostituendo il precedente regime del 2007. Esso istituisce contingenti tariffari annuali a dazio zero per determinati prodotti originari dell’Islanda e ne disciplina le modalità di gestione doganale.

Contesto e finalità

Il considerando evidenzia che il regolamento (CE) n. 759/2007 disciplinava già un contingente annuo di 100 tonnellate per insaccati originari dell’Islanda. A seguito della firma del nuovo accordo del 23 marzo 2017 e della sua conclusione con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, l’Unione si è impegnata ad aprire un ulteriore contingente annuale esente da dazi per 500 tonnellate di carne suina originaria dell’Islanda. Il regolamento aggiorna dunque la disciplina previgente e coordina l’applicazione con la data di entrata in vigore del nuovo accordo, fissata al 1° maggio 2018.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le misure riguardano le importazioni nell’Unione di:

  • carne suina del codice NC 0203, fresca, refrigerata o congelata;
  • insaccati dei codici NC ex 1601 00 10, 1601 00 91 ed ex 1601 00 99.

I prodotti devono essere originari dell’Islanda. Il regime è rivolto agli operatori che importano tali merci e alle autorità doganali incaricate della gestione dei contingenti.

Quantitativi contingentati e dazio

L’allegato stabilisce i quantitativi e l’aliquota del dazio contingentale:

  • insaccati: 100 tonnellate annue, con dazio contingentale pari a 0;
  • carne suina: 167 tonnellate per il periodo dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio 2019, 500 tonnellate per ogni anno civile, con dazio contingentale pari a 0.

Il carattere annuo dei contingenti implica una gestione su base di anno civile, come precisato anche dall’articolo 1.

Gestione doganale del contingente

La gestione è affidata alla Commissione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In base al considerando, il criterio di ripartizione è quello dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.

Regole di origine

Per beneficiare del contingente, i prodotti devono rispettare le regole di origine previste dal protocollo n. 3 dell’accordo CE-Islanda, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda. L’applicazione è richiamata "mutatis mutandis" per i prodotti elencati nell’allegato.

Durata, applicazione e abrogazione del previgente regolamento

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° maggio 2018. Tale decorrenza consente di allineare il nuovo regime alla data di efficacia del nuovo accordo con l’Islanda.

È inoltre abrogato il regolamento (CE) n. 759/2007, che disciplinava il precedente contingente per gli insaccati. Il nuovo atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti tariffari

L’articolo 1 apre contingenti tariffari dell’Unione per la carne suina del codice NC 0203 e per gli insaccati del codice NC ex 1601 originari dell’Islanda, secondo i quantitativi indicati nell’allegato. I contingenti sono annuali e coprono il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Gestione amministrativa dei contingenti

L’articolo 2 dispone che i contingenti siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi secondo le regole doganali UE per la gestione dei contingenti tariffari e l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Regole di origine

L’articolo 3 stabilisce che il protocollo n. 3 dell’accordo CE-Islanda sulla definizione di 'prodotti originari' e sui metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, si applica mutatis mutandis ai prodotti elencati nell’allegato.

Abrogazione del regime precedente

L’articolo 4 abroga il regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione, che disciplinava il precedente contingente tariffario per gli insaccati originari dell’Islanda.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° maggio 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Quantitativi e dazio contingentale

L’allegato fissa un contingente di 100 tonnellate annue per gli insaccati con aliquota del dazio contingentale pari a 0. Per la carne suina, il quantitativo è pari a 167 tonnellate dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018 e, per ogni anno civile dal 1° gennaio 2019, a 500 tonnellate, con aliquota del dazio contingentale pari a 0.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturaaccordi internazionaliorigine delle merci

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