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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/582

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Normativa europea32018R0582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il formulario standard utilizzato per chiedere l’intervento delle autorità doganali contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. Le modifiche mirano ad allineare il modulo all’esperienza pratica, migliorare lo scambio di informazioni tramite la banca dati centrale e tenere conto di aggiornamenti terminologici dell’ordinamento UE, in particolare sul marchio dell’Unione europea. Sono inoltre chiariti alcuni campi relativi alla procedura per le piccole spedizioni e alle informazioni su soggetti e operatori utili alla valutazione del rischio.

Modifica i formulari per la domanda di intervento delle autorità doganali nel quadro della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di intervento presentate ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 608/2013 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Riguarda i richiedenti, i loro eventuali rappresentanti e le autorità doganali degli Stati membri, nonché la Commissione europea per la trasmissione e gestione dei dati nella banca dati centrale. Le modifiche ai formulari si applicano dal 15 maggio 2018; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dei formulari per la domanda di intervento delle autorità doganali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/582 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, che stabilisce i formulari da utilizzare per chiedere alle autorità doganali dell’Unione di agire contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. La modifica è giustificata dall’esigenza di adeguare il formulario all’esperienza applicativa, migliorare l’affidabilità dello scambio di informazioni tramite la banca dati centrale prevista dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013 e aggiornare la terminologia relativa al marchio dell’Unione europea.

Ambito e finalità

Il regolamento riguarda esclusivamente la modulistica per la domanda di intervento delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013. Non introduce nuovi diritti sostanziali di proprietà intellettuale, ma modifica il contenuto informativo richiesto al richiedente e le istruzioni per la compilazione dei formulari, con riflessi operativi per titolari di diritti, licenziatari, organismi di tutela, associazioni di produttori e altri soggetti legittimati a presentare domanda.

Modifiche al formulario principale

L’allegato I del regolamento n. 1352/2013 viene sostituito integralmente. Il nuovo modulo conserva la struttura della domanda di intervento, ma rafforza la raccolta di dati rilevanti per l’analisi del rischio e per la gestione informatica delle informazioni da parte delle dogane e della Commissione. La domanda può essere unionale o nazionale; il richiedente deve indicare il proprio status, l’eventuale rappresentante che presenta la domanda, il tipo di diritto di proprietà intellettuale interessato e gli Stati membri per i quali chiede l’intervento.

Il formulario contempla inoltre la possibilità di chiedere l’applicazione della procedura per le piccole spedizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, consentendo di specificare se la procedura debba operare in tutti gli Stati membri o solo in alcuni di essi. È anche previsto che il richiedente possa inserire i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati, dato ritenuto utile per la valutazione del rischio da parte delle autorità doganali.

Contenuto informativo richiesto

La domanda aggiornata richiede informazioni dettagliate sui diritti invocati, comprese registrazione, data di registrazione e scadenza, nonché elementi descrittivi delle merci autentiche e delle merci contraffatte. Vengono inoltre richiesti dati su caratteristiche peculiari delle merci, luogo di produzione, società coinvolte, operatori commerciali, imballaggi, documenti di accompagnamento e informazioni supplementari. La parte finale del modulo contiene gli impegni del richiedente, tra cui l’obbligo di notificare ogni modifica delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 608/2013 e di comunicare aggiornamenti rilevanti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) e i), del medesimo regolamento.

Precisazioni sulle istruzioni di compilazione

L’allegato III è modificato in tre punti. Per la casella 1, relativa al richiedente, si specifica che devono essere indicati nome, indirizzo completo, codice fiscale o altro numero di registrazione nazionale, numero EORI, recapiti e, facoltativamente, il sito web. Per la casella 2 si chiarisce che l’opzione relativa alla domanda nazionale va barrata quando la domanda è presentata dopo la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci, in applicazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 608/2013. Per la casella 10, dedicata alla procedura per le piccole spedizioni, si precisa che il richiedente deve selezionare lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende applicare la procedura di distruzione semplificata.

Protezione dei dati e banca dati centrale

Nel formulario aggiornato resta una parte dedicata alla protezione dei dati personali e alla banca dati centrale. Si ribadisce che il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e che l’accesso è consentito alle autorità doganali degli Stati membri e alla Commissione tramite credenziali. I dati riservati sono accessibili solo alle autorità doganali degli Stati membri indicati nella domanda. È inoltre richiamata la possibilità di condividere dati e informazioni con le autorità competenti dei paesi terzi, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Il modulo precisa anche le regole di conservazione: i dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla revoca della decisione di accoglimento o oltre la scadenza del periodo di intervento, che non può superare un anno dalla decisione di accoglimento; se è avviato un procedimento per accertare una possibile violazione, la conservazione prosegue per sei mesi dalla conclusione del procedimento.

Domanda accolta, respinta e proroga

Il formulario contempla, nella parte riservata all’amministrazione, la possibilità di accoglimento pieno o parziale della domanda, oppure di rigetto con motivazione e indicazioni sui rimedi. È inoltre previsto che ogni richiesta di proroga del periodo di intervento debba essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche agli allegati si applicano dal 15 maggio 2018. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione del formulario di domanda di intervento

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è sostituito integralmente. Il nuovo formulario disciplina la domanda di intervento delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, con sezioni dedicate a richiedente, rappresentanti, tipologia di diritto, Stati membri interessati, ricorso alla procedura per le piccole spedizioni, elenco dei diritti e dati sulle merci autentiche o contraffatte, oltre a impegni del richiedente e quadro sulla protezione dei dati.

Adeguamento della nota sulla casella "Richiedente"

Nell’allegato III, parte I, la nota esplicativa della casella 1 è sostituita per precisare i dati da indicare: nome e indirizzo completo, codice fiscale o altro numero di registrazione nazionale, numero EORI se disponibile, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, con facoltà di indicare il sito web.

Domanda successiva a blocco o sospensione delle merci

Alla nota relativa alla casella 2 viene aggiunto che va selezionata l’opzione "Domanda nazionale (cfr. articolo 5, paragrafo 3)" quando la domanda è presentata dopo la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 608/2013.

Procedura per piccole spedizioni

La nota relativa alla casella 10 è sostituita per chiarire che, se il richiedente intende avvalersi della procedura di distruzione per merci oggetto di piccole spedizioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, deve indicare lo Stato membro o, nelle domande unionali, gli Stati membri nei quali desidera applicare tale procedura.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 15 maggio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualedoganeprotezione dei dati personalimercato interno

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