Ordinanza n. 4903/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, n.3500/2025 del 31.01.2025, notificata il 14.03.2025 emessa nel giudizio n.28943/24rg con la quale il Tribunale Ordinario di Roma ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e per esso all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, Pakistan, l'immediata fissazione, entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di un appuntamento al fine di formalizzare la richiesta per il rilascio dei visti d'ingresso in favore della moglie -OMISSIS- (Pakistan 31.12.1079) e dei figli -OMISSIS- (Pak., 21.10.2007), -OMISSIS- (Pak., 14.08.2009) e-OMISSIS- (Pak., 14.09.2012), in virtù di nulla osta rilasciati dal SUI di Napoli il 30.08.2021, rispettivamente, n.P-NA/F/N/2019/116782, n.P-NA/F/ N/2019/116783, n. P-NA/F/N/2019/116784 e n. P-NA/F/N/2019/116785.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora documentata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma che imponeva la fissazione di appuntamenti per formalizzare le richieste di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza all'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. 3500/2025, con la quale era stato ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, di fissare entro sette giorni un appuntamento per la formalizzazione delle richieste di visto d'ingresso in favore della moglie e dei figli, sulla base di nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciati dal SUI di Napoli. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riferito che l'Ambasciata aveva fissato un appuntamento, ma che la relativa comunicazione PEC del 27 novembre 2025 non era stata visualizzata, presumibilmente a causa di un virus informatico. Ha quindi chiesto alla sede diplomatica la riconvocazione dei familiari. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'esito di tale richiesta, in funzione della verifica dell'effettiva esecuzione dell'ordinanza civile e della possibilità di formalizzare le domande di visto.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ritenendo necessario un ulteriore accertamento istruttorio. Ha ordinato al MAECI e all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di fornire, entro la successiva camera di consiglio, chiarimenti documentati sull'esito della richiesta di riconvocazione dei familiari del ricorrente. L'incombente è finalizzato a verificare se sia stata concretamente assicurata la possibilità di formalizzare le richieste di visto per ricongiungimento familiare in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma. La successiva camera di consiglio è stata fissata al 28 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti emergono condotte amministrative potenzialmente orientate all'esecuzione del comando giudiziale ma permane incertezza sul loro esito concreto, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie documentate prima di definire il giudizio.
- In un giudizio di ottemperanza relativo a un ordine di fissazione di appuntamenti per la formalizzazione di domande di visto, la verifica dell'esecuzione richiede l'accertamento concreto dell'avvenuta convocazione e della possibilità effettiva per gli interessati di presentare le domande.
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