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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 5843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Controversia - Impugnazione - Appello - Notificazione - Notifica via PEC - Costituzione dell'appellante - Ricevuta di accettazione - Deposito oltre il termine di 30 giorni - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile perché la ricevuta di accettazione PEC è stata depositata oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione. La tardività del deposito ha impedito di ritenere validamente provata la notificazione dell'impugnazione nel rispetto delle forme e dei termini processuali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità di un appello tributario notificato tramite PEC. L'appellante non ha depositato entro 30 giorni dalla notificazione la ricevuta di accettazione della PEC, documento equiparato alla ricevuta di spedizione della raccomandata postale e necessario per dimostrare il perfezionamento e la tempestività della notificazione.

Norme richiamate

  • Disciplina del processo tributario in materia di notificazione e costituzione in appello

    La notificazione dell'appello tramite PEC deve essere accompagnata dal tempestivo deposito della ricevuta di accettazione, equiparata alla ricevuta di spedizione della raccomandata postale. Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi notifica un appello via PEC deve conservare e depositare tempestivamente la ricevuta di accettazione, poiché essa dimostra l'avvenuta spedizione dell'atto.
  • Il termine di 30 giorni per la costituzione e il deposito della documentazione notificatoria deve essere rispettato rigorosamente; il deposito tardivo della ricevuta può comportare l'inammissibilità dell'appello.
  • La ricevuta di accettazione PEC svolge una funzione analoga alla ricevuta di spedizione della raccomandata e non deve essere confusa con la sola ricevuta di avvenuta consegna.
  • È opportuno depositare congiuntamente l'atto notificato e tutte le ricevute PEC, verificando formalmente il rispetto dei termini processuali, per evitare conseguenze preclusive.

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