Sentenza del 23/02/2015 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - IVA - Intimazione di pagamento - Natura - Impugnabilità - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché l'intimazione non può essere utilizzata per riaprire contestazioni riguardanti la cartella di pagamento non tempestivamente impugnata. L'impugnazione sarebbe stata ammissibile soltanto per vizi propri dell'intimazione, per omessa notifica della cartella prodromica o per l'intervenuta estinzione del debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento relativa a somme IVA iscritte a ruolo, deducendo contestazioni riferibili alla cartella di pagamento e, in generale, alla pretesa tributaria. La decisione chiarisce che l'intimazione è un atto di mero sollecito, successivo al mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, e può essere impugnata soltanto per vizi propri: ad esempio, l'omessa notifica della cartella presupposta oppure l'estinzione sopravvenuta del debito. Non possono invece essere fatte valere, tramite l'intimazione, eccezioni relative alla forma o al contenuto della cartella ormai non impugnata e divenuta definitiva.
Norme richiamate
Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina l'intimazione ad adempiere quale atto che precede l'esecuzione forzata quando non sia iniziata entro il termine previsto dopo la notifica della cartella. L'intimazione ha funzione sollecitatoria e non consente, di regola, di rimettere in discussione una cartella divenuta definitiva.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento può essere contestata per vizi propri dell'atto o per la mancata notifica dell'atto presupposto, ma non per riesaminare il merito di una cartella non impugnata tempestivamente.
- Se il debito è stato pagato, annullato, prescritto o comunque estinto dopo la formazione del ruolo, tale estinzione può essere fatta valere contro l'intimazione, purché adeguatamente provata.
- La mancata impugnazione della cartella entro i termini ordinari può renderne definitive le contestazioni relative a forma, contenuto e fondatezza della pretesa tributaria.
- Quando si riceve un'intimazione, occorre verificare anzitutto la regolare notifica della cartella presupposta, l'eventuale presenza di vizi propri e l'attuale esistenza del debito, senza limitarsi a riproporre eccezioni ormai precluse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 23 feb 2015Sentenza del 23/02/2015 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →