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Sentenza

Sentenza del 23/02/2015 n. 1095 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - IVA - Intimazione di pagamento - Natura - Impugnabilità - Limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto, poiché l'intimazione non può essere utilizzata per riaprire contestazioni riguardanti la cartella di pagamento non tempestivamente impugnata. L'impugnazione sarebbe stata ammissibile soltanto per vizi propri dell'intimazione, per omessa notifica della cartella prodromica o per l'intervenuta estinzione del debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento relativa a somme IVA iscritte a ruolo, deducendo contestazioni riferibili alla cartella di pagamento e, in generale, alla pretesa tributaria. La decisione chiarisce che l'intimazione è un atto di mero sollecito, successivo al mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, e può essere impugnata soltanto per vizi propri: ad esempio, l'omessa notifica della cartella presupposta oppure l'estinzione sopravvenuta del debito. Non possono invece essere fatte valere, tramite l'intimazione, eccezioni relative alla forma o al contenuto della cartella ormai non impugnata e divenuta definitiva.

Norme richiamate

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    La norma disciplina l'intimazione ad adempiere quale atto che precede l'esecuzione forzata quando non sia iniziata entro il termine previsto dopo la notifica della cartella. L'intimazione ha funzione sollecitatoria e non consente, di regola, di rimettere in discussione una cartella divenuta definitiva.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento può essere contestata per vizi propri dell'atto o per la mancata notifica dell'atto presupposto, ma non per riesaminare il merito di una cartella non impugnata tempestivamente.
  • Se il debito è stato pagato, annullato, prescritto o comunque estinto dopo la formazione del ruolo, tale estinzione può essere fatta valere contro l'intimazione, purché adeguatamente provata.
  • La mancata impugnazione della cartella entro i termini ordinari può renderne definitive le contestazioni relative a forma, contenuto e fondatezza della pretesa tributaria.
  • Quando si riceve un'intimazione, occorre verificare anzitutto la regolare notifica della cartella presupposta, l'eventuale presenza di vizi propri e l'attuale esistenza del debito, senza limitarsi a riproporre eccezioni ormai precluse.

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