Sentenza del 11/05/2016 n. 9605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo, da un lato, la nullità per carenza di motivazione, poiché l'atto non avrebbe indicato i criteri utilizzati per determinare il maggior valore dell'immobile né avrebbe messo a disposizione gli elementi della stima dell'UTE; dall'altro, l'erroneità del valore attribuito al bene. In Cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 48 e 49 del D.P.R. n. 634 del 1972 e il vizio di motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Il contribuente aveva riportato l'avviso di rettifica solo per estratti, senza indicare dove il documento fosse stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e senza allegarlo al ricorso per Cassazione. Di conseguenza, la Corte non poteva verificare direttamente l'effettivo contenuto e la motivazione dell'avviso. La Corte ha inoltre osservato, nel merito, che i giudici di merito non avevano recepito in modo acritico la stima dell'UTE, ma avevano valutato complessivamente gli elementi disponibili, considerando il prezzo di acquisto del terreno, i costi di costruzione e le caratteristiche dell'area. Il valore era stato quindi ridotto da Lire 300.000.000 a Lire 200.000.000. Il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese, poiché l'Ufficio era contumace.
Norme richiamate
D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49
Le disposizioni disciplinavano i criteri e gli obblighi di motivazione dell'avviso di accertamento del maggior valore ai fini dell'imposta di registro, imponendo l'indicazione degli elementi posti a fondamento della rettifica.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti applicabili ratione temporis.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisando anche dove essi siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito, insieme al ricorso per Cassazione, degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, quando necessari per consentire alla Corte di esaminare le censure.
Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Chi ricorre in Cassazione deve consentire alla Corte di verificare direttamente gli atti rilevanti, riproducendone il contenuto essenziale, indicando la loro precisa collocazione nei fascicoli dei precedenti giudizi e, ove necessario, depositandoli nuovamente.
Massime di principio
- Una censura relativa alla motivazione di un avviso di accertamento può essere esaminata in Cassazione solo se il ricorrente riproduce o trascrive in modo adeguato il contenuto dell'atto e indica con precisione dove esso sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio.
- Il mancato rispetto dell'onere di autosufficienza può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini compiutamente la fondatezza delle contestazioni sul merito.
- La stima tecnica dell'amministrazione, come quella dell'UTE, non deve necessariamente essere accettata dai giudici in modo automatico: è sufficiente che venga valutata insieme agli altri elementi disponibili e alle contestazioni del contribuente.
- Nella determinazione del valore di un immobile possono assumere rilievo il prezzo di acquisto del terreno, i costi di costruzione, la nuova edificazione e la destinazione urbanistica dell'area.
- Se il giudice di merito ridetermina il valore dell'immobile sulla base di una valutazione complessiva e motivata, la contestazione in Cassazione non può limitarsi a una diversa lettura degli elementi di fatto.
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