Cassazione Civile, Ordinanza n. 10518/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava una controversia tributaria relativa alla tassazione della previdenza integrativa aziendale "Fondenel". Il ricorrente originario aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità è stato poi depositato atto di costituzione degli eredi, i quali hanno rappresentato il decesso del ricorrente e la propria qualità di eredi universali. In prossimità dell’adunanza, la difesa dei contribuenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dall’Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla difesa dei ricorrenti e sottoscritta per accettazione dalla difesa erariale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la definizione del giudizio avviene per estinzione, poiché la norma presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all’ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, quando così previsto o concordato tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce previsione sanzionatoria/eccezionale e non si applica oltre i casi espressamente previsti; non opera in caso di estinzione del processo.
- Per l’estinzione del giudizio di cassazione è necessario verificare la validità della procura speciale e della rinuncia depositata dal difensore.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non vi è una pronuncia di soccombenza nel merito e non si applicano le conseguenze economiche proprie del rigetto o dell’inammissibilità.
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