Ordinanza n. 2024/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. La dichiarazione del decesso, resa ritualmente dal difensore prima dell’udienza, determina l’interruzione del processo, applicandosi l’art. 300 c.p.c. in forza dell’art. 79 c.p.a. La pronuncia non decide il merito del ricorso né i motivi contro l’ordine di demolizione; non dispone sulle spese.
Atto impugnato: Ordine di demolizione di opere realizzate su un suolo di proprietà di uno dei ricorrenti, adottato dal Comune di Grosseto il 31 maggio 2022 e notificato il 20 giugno 2022
Esito
La controversia
Tre privati hanno proposto ricorso collettivo per l’annullamento dell’ordine di demolizione. Prima dell’udienza di discussione, il difensore ha dichiarato il decesso di uno dei ricorrenti, proprietario del suolo interessato e destinatario specifico del provvedimento. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dell’ordine di demolizione.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Considerato che, ai sensi dell’art. 79 cod. proc. amm., trovano applicazione al processo amministrativo, per quanto non diversamente disposto, le norme del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo;
Nel processo amministrativo si applicano le norme del codice di procedura civile sull’interruzione, salvo che il codice del processo amministrativo disponga diversamente.
art. 300 c.p.c.
Considerato, in particolare, che, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., la morte della parte costituita a mezzo di procuratore determina l’interruzione del processo dal momento in cui il relativo evento è dichiarato dal procuratore in udienza ovvero notificato alle altre parti;
La morte della parte costituita tramite procuratore interrompe il processo quando il procuratore dichiara l’evento in udienza o lo notifica alle altre parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in assenza di una disciplina diversa, si applicano le norme del codice di procedura civile in materia di interruzione.
- La morte di una parte costituita a mezzo di procuratore determina l’interruzione del processo quando il decesso è dichiarato dal procuratore in udienza oppure notificato alle altre parti; la dichiarazione ritualmente resa prima dell’udienza di discussione produce quindi l’interruzione del giudizio.
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