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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21110/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di registro, per euro 249.000, sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della società di gestione del risparmio, con cui era stato ingiunto a una debitrice il pagamento di euro 8.900.000 per la sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento. La contribuente ha impugnato l'avviso, sostenendo: 1) che non fosse "parte in causa" ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, perché era intervenuta nel monitorio solo quale gestore del fondo e non quale parte sostanziale del rapporto; 2) che il fondo e la società di gestione avessero patrimoni separati ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 58/1998, con conseguente esclusione di una responsabilità diretta della società per i debiti del fondo; 3) che, sopravvenuto nel corso del giudizio il subentro di un'altra società di gestione autorizzato dalla Banca d'Italia, l'imposta dovesse gravare solo sul successore processuale, in applicazione dell'art. 111 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, è sufficiente che il soggetto abbia agito in giudizio quale legittimato a tutelare il diritto del fondo, senza che occorra la contemporanea ricorrenza di tutti gli indici descrittivi della nozione di "parti in causa". Ha inoltre ribadito che il fondo comune di investimento non ha autonoma soggettività giuridica, mentre la società di gestione è l'unica legittimata ad agire in giudizio per il fondo, sicché essa è parte ai fini dell'imposta di registro. Quanto al subentro di altra società di gestione, la Corte ha escluso che ciò escludesse la responsabilità della ricorrente, sia perché non risultava un'estromissione processuale consentita dalle parti ex art. 111 c.p.c., sia perché l'obbligazione tributaria rimane solidale e l'eventuale riequilibrio interno tra gestori e fondo attiene ai rapporti interni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    La norma attribuisce rilevanza alla partecipazione processuale al giudizio in cui si forma l'atto tassato e prevede la solidarietà delle parti in causa per l'imposta di registro; non richiede la simultanea presenza di tutti gli indici descrittivi richiamati in giurisprudenza, essendo sufficiente che il soggetto sia parte del rapporto processuale rilevante ai fini della tassazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 58 del 1998

    Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo e separato, privo di autonoma soggettività giuridica; la società di gestione assume gli obblighi e le responsabilità verso i partecipanti ed è l'unica legittimata ad agire in giudizio per i diritti del fondo.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel rapporto controverso non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa; l'estromissione richiede il consenso delle altre parti. In mancanza, il soggetto originario non è liberato dalla responsabilità processuale e sostanziale derivante dalla solidarietà tributaria.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

Massime di principio

  • Ai fini della solidarietà per l'imposta di registro sugli atti giudiziari, è parte in causa non solo chi sia formalmente titolare del rapporto sostanziale, ma anche chi abbia agito o resistito in giudizio quale legittimato a far valere il diritto o l'interesse dedotto nell'atto tassato.
  • La nozione di "parte in causa" dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 va letta in funzione della ratio di rafforzamento della riscossione erariale e non può essere ristretta sino a richiedere la contemporanea e necessaria presenza di tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza.
  • Il regime di separazione patrimoniale del fondo comune di investimento non implica autonoma soggettività del fondo: la società di gestione resta il soggetto processuale legittimato ad agire per il fondo e, se promuove il giudizio, può essere chiamata a rispondere dell'imposta di registro come parte del processo.
  • Il subentro di una nuova società di gestione nel corso del giudizio non elimina automaticamente la posizione della precedente gestore rispetto all'imposta di registro; l'eventuale riparto interno degli oneri tra i soggetti coinvolti non incide sulla responsabilità solidale verso l'erario.
  • La successione nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c. non determina di per sé l'estromissione del dante causa, che richiede il consenso delle altre parti; in mancanza, resta ferma la rilevanza processuale del soggetto originario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSuccessioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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