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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40918/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che la doglianza non rientrasse nei limitati motivi proponibili contro una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito del concordato in appello. Dal testo emerge che il ricorso lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nei casi di sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per doglianze attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo o alla eventuale applicazione di una pena illegale. La censura proposta, concernente il trattamento sanzionatorio concordato, è stata ritenuta inconferente perché la sentenza si era attenuta al patto intervenuto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo o all'applicazione di una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto a motivi attinenti alla regolarità del consenso e alla corrispondenza tra accordo e decisione, oltre che alla legalità della pena.
  • Non è deducibile in cassazione, contro una decisione conforme al trattamento sanzionatorio concordato, una censura che miri soltanto a rimettere in discussione il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti o altri profili del merito sanzionatorio.
  • Se la Corte di cassazione riscontra che la sentenza impugnata si è attenuta al concordato e non emerge una pena illegale, il ricorso è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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