Cassazione Penale, Ordinanza n. 08901/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/03/2025. Dal testo emerge che il ricorso contestava vizi di motivazione relativi alle valutazioni del giudice di merito sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha però rilevato che le doglianze riproducevano argomenti già esaminati e disattesi con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le emergenze probatorie e immune da manifeste illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato resta quindi fermo; dal testo non emergono dati sufficienti per individuare con precisione il reato originariamente contestato, ma risulta che il tema decisivo del ricorso era l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata ritenuta non applicabile dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto non censurabile tale valutazione perché sorretta da motivazione corretta, coerente e priva di manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito è inammissibile se non confronta specificamente la motivazione impugnata.
- La valutazione di non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici evidenti o errori giuridici, non quando sia coerente con le risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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