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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40718/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte di appello che aveva negato l'applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorrente, tramite il difensore avv. Fabio Spaziani, lamentava violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la Corte distrettuale avrebbe illegittimamente attribuito rilievo a fattori (aggressività dell'imputato all'arrivo della polizia, gravità del pericolo creato, precedenti penali) che non sarebbero di per sé indicativi della non particolare tenuità dell'offesa o della non occasionalità del comportamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettasse, sotto la parvenza di una violazione di legge, in realtà una censura sulla motivazione della Corte distrettuale e non un vero e proprio vizio di diritto. La Corte di appello aveva motivato in modo esaustivo il diniego dell'esimente, evidenziando l'attitudine aggressiva dell'imputato, l'elevato tasso alcolico riscontrato e le condizioni di tempo e luogo che avevano generato un pericolo non lieve per la circolazione. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a escludere la particolare tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi delle regole citate.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata interpretata restrittivamente: la Corte ha ritenuto che elementi fattuali quali l'elevato tasso alcolico, la condotta aggressiva e il concreto pericolo creato alla circolazione escludono l'applicabilità dell'esimente perché indicativi di un'offesa non tenue e di comportamento non occasionale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamata come base formale del motivo di ricorso (violazione di legge). La Corte ha ritenuto che la doglianza non configuri una vera questione di diritto ma una censura sulla motivazione di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi del motivo di ricorso ai sensi del disposto procedurale; utilizzato per conformare la rappresentazione del motivo in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente, così come disposto dalla Corte.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe

    Richiamate le norme che consentono il trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le disposizione emergenziali e le successive proroghe; rilevano solo come regole procedurali applicate al trattamento del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla misura equitativa applicata per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende; la Corte la usa per giustificare l'adozione di una misura pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato senza colpa grave.

Massime di principio

  • In materia di applicazione dell'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), nei reati con pericolo concreto per la circolazione (es. guida in stato di ebbrezza) elementi oggettivi come l'elevato tasso alcolico, le modalità del comportamento e le condizioni di tempo e luogo possono legittimamente escludere l'esimente perché indicativi di un'offesa non tenue.
  • La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: se il ricorso alla Cassazione riguarda in realtà la valutazione probatoria o la congruità della motivazione, è spesso dichiarato inammissibile o rigettato.
  • Fattori comportamentali (es. aggressività verso terzi o verso forze dell'ordine) e la concreta gravità del rischio creato sono elementi ostativi rilevanti nell'esame della particolare tenuità del fatto; non sono questioni di principio astratte ma valutazioni fattuali che il giudice di merito può valorizzare.
  • Quando un ricorso è ritenuto manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a pagare somme in favore della Cassa delle Ammende, specie se non sussistono ragioni per ritenere la mancanza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
  • Per contestare in Cassazione l'interpretazione normativa operata dal giudice di merito è necessario dimostrare un errore di diritto evidente; critiche che si risolvono in una mera rimessa della valutazione dei fatti non sono ammissibili.

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