Cassazione Penale, Sentenza n. 02205/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque sentenze irrevocabili di condanna concernenti: ricettazione (27/03/2014), uso di marchi contraffatti (03/03/2017), truffa (27/07/2014), truffa (05/09/2014) e detenzione di stupefacente di lieve entità (settembre 2014). Ha sostenuto in particolare la continuazione tra le due truffe per identità della fattispecie e prossimità cronologica e, in generale, ha invocato la continuazione tra gruppi di reati commessi in epoca contigua in relazione a uno stato di grave indigenza economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva escluso la continuazione per mancanza di un "unico disegno criminoso", rilevando la prevalente eterogeneità dei reati e l'insufficienza della mera contiguità cronologica o dell'allegato motivo di indigenza quale prova di un progetto unitario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità temporale o all'identità/analogia dei titoli di reato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione valuta se sussista un unico disegno criminoso
art. 81, comma secondo, cod. pen.
definisce l'istituto della continuazione: occorre l'identità del disegno criminoso, ossia che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte; non si confonde con una generica propensione delinquenziale
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso risulti inammissibile
Massime di principio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino un progetto criminoso unitario; non basta la mera prossimità cronologica o l'identità formale delle fattispecie
- La presenza di reati eterogenei (diversa natura o finalità dei delitti) ostacola il riconoscimento della continuazione, perché indica mancanza di un unico atto volitivo unitario
- Il movente collegato a necessità economiche o a indigenza non è di per sé idoneo a dimostrare l'identità del disegno criminoso: il bisogno può spiegare la ripetizione di reati ma non prova una progettazione unitaria
- Non è consentita al giudice di legittimità una rivalutazione del merito indistinta: se le allegazioni del ricorrente sono generiche e reiterative, l'impugnazione è inammissibile
- Per dimostrare la continuazione conviene documentare elementi concreti come un piano comune, modalità esecutive sostanzialmente identiche, coordinamento temporale-contestuale e prove che colleghino le singole condotte a una deliberazione unitaria
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