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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1734

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1734 della Commissione, del 16 luglio 2026, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda l’autorizzazione dello stordimento con proiettile captivo non penetrante e lo stordimento con schiuma di azoto ad alta espansione

Normativa europea32026R1734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti dal regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla base di pareri scientifici dell’EFSA. Da un lato, autorizza il proiettile captivo non penetrante come metodo di abbattimento per suinetti fino a 5 kg e per agnelli e capretti fino a 4,5 kg, e come semplice stordimento per animali di peso superiore entro i limiti fissati. Dall’altro, introduce la schiuma di azoto ad alta espansione per suini di 15-41 kg e per galline ovaiole e polli da carne, con prescrizioni tecniche dettagliate su tempi, concentrazione di ossigeno e caratteristiche del sistema.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 autorizzando, a determinate condizioni, lo stordimento con proiettile captivo non penetrante per suinetti, agnelli e capretti di basso peso e introducendo la schiuma di azoto ad alta espansione per suini e volatili da cortile.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che effettuano l’abbattimento o lo stordimento di animali nell’ambito del regolamento (CE) n. 1099/2009, in particolare per suinetti, agnelli e capretti, suini di peso vivo compreso tra 15 e 41 kg, galline ovaiole e polli da carne. Ha portata generale in tutti gli Stati membri, è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non amplia in via generale tutti i metodi di stordimento, ma modifica solo l’allegato I del regolamento base per le specie e i pesi espressamente indicati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1734: modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009

Il regolamento interviene sul quadro UE relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009. La modifica si fonda su pareri scientifici dell’EFSA e mira ad allineare l’elenco dei metodi consentiti ai progressi tecnico-scientifici, mantenendo un livello di benessere animale almeno equivalente a quello dei metodi già autorizzati.

Contesto scientifico e finalità

La Commissione richiama espressamente l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009, che consente la modifica dell’allegato I sulla base di pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. I considerando evidenziano due sviluppi principali:

  • i pareri EFSA su suini e su ovini/caprini hanno confermato l’idoneità del proiettile captivo non penetrante per categorie di animali giovani e di basso peso, con differenze tra abbattimento e semplice stordimento a seconda del peso;
  • il parere EFSA del 3 giugno 2024 sulla schiuma ad alta espansione riempita di azoto ha ritenuto il metodo almeno equivalente, in termini di benessere animale, a metodi già approvati per specifiche categorie di suini e volatili da cortile.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009, cioè l’elenco dei metodi di stordimento e abbattimento autorizzati. I destinatari pratici sono gli operatori del settore zootecnico e della macellazione/abbattimento che utilizzano tali metodi su:

  • suinetti;
  • agnelli e capretti;
  • suini di peso vivo tra 15 e 41 kg;
  • galline ovaiole;
  • polli da carne. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri, è direttamente applicabile e non richiede recepimento.

Proiettile captivo non penetrante: ampliamento e precisazioni operative

Il capo I dell’allegato I è modificato per specificare meglio l’uso del dispositivo a proiettile captivo non penetrante. Il metodo è descritto come causante gravi danni cerebrali mediante impatto senza penetrazione.

Le principali novità sono le seguenti:

  • come metodo di abbattimento, è autorizzato per suinetti fino a 5 kg e per agnelli e capretti fino a 4,5 kg;
  • come semplice stordimento, è indicato per:
    • suinetti tra 5 e 10 kg;
    • ruminanti fino a 10 kg, esclusi agnelli e capretti fino a 4,5 kg;
    • volatili da cortile;
    • conigli;
    • lepri.

Nel capo II sono inoltre fissate prescrizioni pratiche per garantire efficacia e benessere animale:

  • nei ruminanti occorre evitare la frattura del cranio;
  • nei suinetti il dispositivo va applicato con un unico impatto sulla linea mediana dell’osso frontale-parietale, con immobilizzazione del corpo e testa appoggiata su superficie dura;
  • negli agnelli e capretti neonati la canna del dispositivo deve essere applicata con un unico impatto sulla linea mediana dietro la sommità del capo, tra le orecchie, con mento rivolto verso il collo.

Schiuma di azoto ad alta espansione: nuovo metodo autorizzato

La tabella 3 del capo I introduce un nuovo metodo denominato schiuma di azoto ad alta espansione. La definizione normativa descrive l’esposizione diretta di animali coscienti, in contenitori appositamente costruiti, a schiuma ad alta espansione utilizzata come veicolo per trasportare azoto e provocare anossia riducendo l’ossigeno disponibile a meno del 2 %.

Il metodo è autorizzato solo per:

  • suini di peso vivo compreso tra 15 e 41 kg;
  • galline ovaiole;
  • polli da carne.

La Commissione limita espressamente l’autorizzazione a tali categorie, poiché i dati scientifici valutati dall’EFSA non coprono altre specie o classi di peso con sufficiente evidenza di equivalenza rispetto ai metodi già approvati.

Prescrizioni tecniche per la schiuma di azoto ad alta espansione

Il nuovo punto 11 del capo II disciplina in dettaglio le condizioni d’uso del metodo, con prescrizioni volte a garantire la perdita di coscienza e la morte degli animali. In particolare:

  • la concentrazione di ossigeno residuo deve essere costantemente monitorata e mantenuta inferiore al 2 % in volume fino alla morte;
  • il tempo di esposizione deve essere di almeno 5 minuti per i volatili da cortile e di almeno 7 minuti per i suini;
  • il rapporto di espansione della schiuma deve essere 1:>250;
  • il 95 % della schiuma deve avere bolle di diametro di almeno 10 mm e deve essere mantenuta l’omogeneità;
  • il tasso di produzione deve consentire di riempire il contenitore in meno di 60 secondi;
  • la distribuzione della schiuma deve essere uniforme, senza sacche d’aria;
  • la densità degli animali nel contenitore deve consentire un’esposizione uniforme e simultanea all’anossia;
  • l’acqua deve essere tiepida e l’azoto completamente vaporizzato prima di raggiungere il generatore di schiuma;
  • l’agente schiumogeno non deve essere nocivo per gli animali;
  • la schiuma deve essere trasparente e l’osservazione degli animali non deve essere ostacolata.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come previsto dall’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di attuazione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento base secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione.

Autorizzazione del proiettile captivo non penetrante

La tabella 1 del capo I dell’allegato I viene sostituita per aggiornare il metodo "dispositivo a proiettile captivo non penetrante". Il metodo è autorizzato come abbattimento per suinetti fino a 5 kg di peso vivo e per agnelli e capretti fino a 4,5 kg di peso vivo; come semplice stordimento per suinetti tra 5 e 10 kg, per ruminanti fino a 10 kg diversi da agnelli e capretti fino a 4,5 kg, per volatili da cortile, conigli e lepri. Sono confermati parametri e prescrizioni specifiche, rinviando al capo II.

Introduzione della schiuma di azoto ad alta espansione

La tabella 3 del capo I aggiunge il nuovo metodo "schiuma di azoto ad alta espansione". Il metodo è previsto per suini di peso vivo compreso tra 15 e 41 kg, galline ovaiole e polli da carne, in situazioni diverse dalla macellazione. Sono indicati i parametri fondamentali e il rinvio al punto 11 del capo II per le prescrizioni specifiche.

Prescrizioni tecniche per il proiettile captivo non penetrante

Nel capo II, punto 1, si stabilisce che negli animali ruminanti occorre evitare la frattura del cranio. Nei suinetti il dispositivo va applicato con un unico impatto sulla linea mediana dell’osso frontale-parietale, con immobilizzazione del corpo e testa su superficie dura. Per agnelli e capretti neonati, la bocca della canna va applicata con un unico impatto sulla linea mediana dietro la sommità del capo, tra le orecchie, con il mento rivolto verso il collo.

Prescrizioni tecniche per la schiuma di azoto ad alta espansione

Nel capo II, punto 11, si impone che la concentrazione di ossigeno residuo sia costantemente monitorata e resti sotto il 2 % in volume fino alla morte. Il tempo di esposizione deve essere di almeno 5 minuti per i volatili da cortile e di almeno 7 minuti per i suini. Sono inoltre fissati il rapporto di espansione 1:>250, il diametro delle bolle, l’omogeneità, il tasso di produzione della schiuma, la distribuzione uniforme nel contenitore, l’assenza di sacche d’aria, la densità degli animali, la temperatura tiepida dell’acqua, la completa vaporizzazione dell’azoto, la non nocività dell’agente schiumogeno e la trasparenza della schiuma.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebenessere animaleagricolturasicurezza alimentareproduzione animale

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