Regolamento (UE) 2026/1730
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1730 della Commissione, del 15 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 per quanto riguarda le norme e le specifiche applicabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico e procedurale già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 per la registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo di identità digitale. L’intervento mira ad allineare le norme alle evoluzioni dell’architettura e del quadro di riferimento sviluppati sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946, rafforzando armonizzazione, interoperabilità e sicurezza. Vengono inoltre precisati gli obblighi in tema di rilascio automatizzato dei certificati, contenuto dei certificati di registrazione, informazione agli utenti e standard tecnici applicabili agli allegati.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 aggiornando norme, specifiche e procedure per la registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio europeo di identità digitale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità di certificazione e ai fornitori di certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio, nonché ai conservatori dei registri e ai fornitori di soluzioni di portafoglio coinvolti nella registrazione e nell’identificazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le disposizioni sul trattamento dei dati personali si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE; è richiamato anche il regolamento (UE) 2018/1725 per le attività delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
Modifica delle norme e specifiche applicabili alla registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1730 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 relativo alla registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio nell’ambito del portafoglio europeo di identità digitale. L’obiettivo dichiarato è adeguare il testo alle evoluzioni dell’architettura e del quadro di riferimento elaborati sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946, rafforzando l’armonizzazione tra Stati membri, l’interoperabilità e il livello di sicurezza della registrazione.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare l’articolo 5 ter, paragrafo 11, come base giuridica. Nei considerando si evidenzia che le specifiche tecniche per i portafogli digitali devono fondarsi sul lavoro svolto nell’ambito della raccomandazione (UE) 2021/946 e che l’evoluzione significativa dell’architettura e del quadro di riferimento rende necessario un aggiornamento delle norme tecniche e delle procedure del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di garantire prassi consolidate, riconosciute nei settori pertinenti, e di assicurare affidabilità, sicurezza e interoperabilità transfrontaliera.
Ambito materiale delle modifiche
Il regolamento non disciplina ex novo la materia, ma modifica puntualmente il quadro già esistente sulla registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio. In particolare:
- aggiorna le norme tecniche e gli obblighi informativi relativi alla registrazione del collegamento tra intermediari e parti facenti affidamento che essi rappresentano;
- armonizza i profili dei certificati disciplinati dal regolamento;
- introduce un requisito di rilascio automatizzato e senza indebito ritardo dei certificati di registrazione;
- consolida l’uso di una politica generale di accesso armonizzata nell’Unione.
Verifiche, trasparenza e raccolta automatizzata di dati
All’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848, la lettera a) del paragrafo 3 viene sostituita per precisare che la verifica riguarda l’esattezza, validità, autenticità e integrità delle informazioni di cui all’allegato I, punti da 1 a 6 e da 11 a 16. È soppressa la lettera c) del medesimo paragrafo.
È poi inserito un nuovo paragrafo 3 bis, secondo cui i conservatori dei registri raccolgono automaticamente, solo a fini di trasparenza, le informazioni di cui all’allegato I, punti da 7 a 10, senza applicare alcun processo di preautorizzazione, fermo restando l’articolo 5 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Certificati di registrazione: rilascio, contenuto e obblighi degli Stati membri
L’articolo 8 viene riscritto in modo sostanziale. Gli Stati membri possono autorizzare almeno un’autorità di certificazione a rilasciare i certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio, ma devono assicurare che tali certificati siano rilasciati in modo automatizzato e senza indebito ritardo dopo la registrazione.
Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché:
- i certificati siano rilasciati esclusivamente alle parti facenti affidamento registrate;
- ogni certificato indichi ciascun uso previsto;
- nel certificato sia inclusa una politica generale di accesso, armonizzata in tutta l’Unione dal punto di vista sintattico e semantico, che informi gli utenti che la parte facente affidamento è autorizzata a richiedere solo i dati specificati nel certificato per l’uso previsto registrato;
- i fornitori di soluzioni di portafoglio stabiliti nel loro territorio informino gli utenti quando la parte facente affidamento richiede dati non specificati nel certificato;
- i certificati siano implementati in modo armonizzato e nel rispetto dei requisiti dell’allegato V;
- siano adottate politiche di certificazione e dichiarazioni sulle pratiche di certificazione specifiche per tali certificati, conformemente all’allegato V;
- le parti facenti affidamento forniscano un URL dell’informativa sulla privacy relativa all’uso previsto.
Modifiche agli allegati tecnici
L’allegato I del regolamento (UE) 2025/848 è integrato con un nuovo punto 16, che riguarda, se del caso, l’associazione alla parte facente affidamento che si avvale dell’intermediario titolare del certificato di accesso e che agisce per conto della parte facente affidamento che intende fare affidamento sul portafoglio.
L’allegato IV è modificato per aggiornare il riferimento tecnico: la conformità, se del caso, non è più richiesta almeno alla NCP della norma ETSI EN 319 411-1 versione 1.4.1 (2023-10), ma alla norma ETSI TS 119 411-8 V1.1.1 (2025-10). Inoltre, il punto 3, lettera k), viene integrato con l’indicazione delle informazioni contenute nell’allegato I, punti 1, 2, 3, 5, 6, punto 7, lettere a), b) e c), e punto 16, nonché con un riferimento al registro nazionale delle parti facenti affidamento sul portafoglio in cui è registrata la parte facente affidamento sulla certificazione.
L’allegato V è aggiornato sostituendo il riferimento alla norma ETSI EN 319 411-1 con ETSI TS 119 475 V1.2.1 (2026-03). Viene anche precisato che le politiche devono includere la politica generale di accesso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c).
Protezione dei dati e controlli istituzionali
Il regolamento precisa che il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del testo è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, alla direttiva 2002/58/CE. Per le attività di trattamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione si richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/1725; il Garante europeo della protezione dei dati risulta consultato e ha espresso il proprio parere il 17 aprile 2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle regole tecniche sulla registrazione
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 per allinearlo alle nuove norme, specifiche e procedure dell’architettura e del quadro di riferimento dei portafogli europei di identità digitale.
Verifica delle informazioni richieste
All’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), è sostituito il requisito relativo alla verifica dell’esattezza, validità, autenticità e integrità delle informazioni richieste ai sensi dell’allegato I, punti da 1 a 6 e da 11 a 16. È soppressa la lettera c) del medesimo paragrafo ed è introdotto il paragrafo 3 bis, che consente ai conservatori dei registri di raccogliere automaticamente, solo a fini di trasparenza, le informazioni di cui all’allegato I, punti da 7 a 10, senza applicare processi di preautorizzazione, fermo restando l’articolo 5 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014.
Rilascio dei certificati di registrazione
L’articolo 8, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri possano autorizzare almeno un’autorità di certificazione a rilasciare certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio e impone che tali certificati siano rilasciati in modo automatizzato e senza indebito ritardo dopo la registrazione.
Contenuto e condizioni dei certificati
L’articolo 8, paragrafo 2, stabilisce che i certificati possono essere rilasciati solo a parti facenti affidamento registrate; devono indicare ciascun uso previsto; devono includere una politica generale di accesso armonizzata sintatticamente e semanticamente nell’Unione; i fornitori di soluzioni di portafoglio devono informare gli utenti quando sono richiesti dati non specificati nel certificato; i certificati devono essere implementati in modo armonizzato secondo l’allegato V; devono essere adottate politiche di certificazione e dichiarazioni sulle pratiche di certificazione conformi all’allegato V; le parti facenti affidamento devono fornire un URL dell’informativa sulla privacy relativa all’uso previsto.
Modifiche agli allegati tecnici
L’allegato I è integrato con un nuovo punto 16 relativo, se del caso, all’associazione della parte facente affidamento che usa un intermediario titolare del certificato di accesso. L’allegato IV è aggiornato, sostituendo lo стандарт ETSI di riferimento con ETSI TS 119 411-8 V1.1.1 (2025-10) e aggiungendo tra le informazioni del certificato un riferimento al registro nazionale delle parti facenti affidamento sul portafoglio. L’allegato V è aggiornato sostituendo il riferimento normativo con ETSI TS 119 475 V1.2.1 (2026-03) e precisando che le politiche includano la politica generale di accesso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c).
Protezione dei dati e consultazione
Il regolamento richiama l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, della direttiva 2002/58/CE a tutte le attività di trattamento di dati personali. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1731
- Regolamento · 15 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1735
- Regolamento · 15 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1792
- Regolamento · 14 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1768
- Regolamento · 14 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1696
- Regolamento · 14 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1700
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →