Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1778

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce l’architettura e le regole operative del registro dei passaporti digitali di prodotto previsto dal regolamento (UE) 2024/1781. Definisce componenti tecniche, procedure di verifica di operatori e soggetti della catena del valore, modalità di registrazione, prova della registrazione, conservazione/versionamento dei dati e regole di accesso per autorità e Commissione. Contiene inoltre prescrizioni su sicurezza informatica, helpdesk, interoperabilità semantica e trattamento dei dati personali. Le disposizioni si coordinano con altri atti UE che impongono o utilizzeranno il passaporto digitale di prodotto, in particolare batterie, prodotti da costruzione, giocattoli e detergenti.

Modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito dal regolamento (UE) 2024/1781, con regole tecniche, procedurali e di sicurezza per registrazione, verifica, accesso e conservazione dei dati.

Ambito di applicazione

Si applica al funzionamento del registro dei passaporti digitali di prodotto e, in particolare, agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio prodotti soggetti a passaporto digitale di prodotto, ai soggetti della catena del valore che operano su tali prodotti, alle autorità nazionali competenti, alle autorità doganali e alla Commissione. Riguarda i prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 quando è richiesto il passaporto digitale di prodotto, nonché le batterie ex regolamento (UE) 2023/1542, i prodotti da costruzione ex regolamento (UE) 2024/3110, i giocattoli ex regolamento (UE) 2025/2509, i detergenti e tensioattivi destinati all’utilizzatore finale ex regolamento (UE) 2026/405 e ogni altro prodotto per cui il diritto dell’Unione imponga l’iscrizione nel registro. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre norme per l’accesso e l’interconnessione con sistemi nazionali e altri sistemi UE, senza pregiudicare discipline specifiche di settore e i requisiti sul luogo di stabilimento previsti da altre norme UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781, istituendo e disciplinando il registro dei passaporti digitali di prodotto. La disciplina è costruita per garantire identificazione certa degli operatori, integrità dei dati, interoperabilità semantica e cooperazione con autorità nazionali, dogane e Commissione, in un quadro coerente con la normativa UE su eIDAS, protezione dei dati e sicurezza informatica.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai prodotti per i quali il diritto dell’Unione richiede un passaporto digitale di prodotto e la relativa registrazione nel registro. Sono inclusi in modo espresso:

  • prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781;
  • batterie disciplinate dall’articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542;
  • prodotti da costruzione disciplinati dall’articolo 76 del regolamento (UE) 2024/3110;
  • giocattoli disciplinati dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2025/2509;
  • detergenti e tensioattivi destinati all’utilizzatore finale disciplinati dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2026/405;
  • ogni altro prodotto per cui la normativa UE imponga l’uso del passaporto digitale di prodotto nel registro.

Oltre agli operatori economici, sono coinvolti i soggetti della catena del valore, le autorità nazionali competenti, le autorità doganali e la Commissione. Il regolamento non pregiudica eventuali regole specifiche di settore sul passaporto digitale di prodotto, né i requisiti di stabilimento previsti da altri atti UE.

Definizioni e impostazione generale

L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali come registro, credenziali di accesso, token di autenticazione, procedura di verifica dell’identità, operatore economico verificato, soggetto della catena del valore verificato, archivio semantico, interoperabilità semantica, vocabolario controllato, specifica semantica, modello di dati, sistema di registrazione, modello di scambio dei dati, hash della versione e scaricamento massiccio di dati. Vengono inoltre richiamate numerose definizioni da regolamenti e direttive UE, tra cui quelle del regolamento (UE) 2024/1781, del regolamento (UE) n. 910/2014, del regolamento (UE) 2018/1725, della direttiva (UE) 2022/2555 e dei regolamenti sulla vigilanza del mercato e sulle dogane.

Struttura del registro e requisiti tecnici

L’articolo 3 descrive il registro come sistema composto da:

  • sito web con interfaccia utente sicura;
  • API per registrazione e ricezione dati;
  • piattaforma di verifica dei passaporti;
  • sistema di generazione degli identificativi univoci;
  • componente per conservare identificativi e codici delle merci per prodotti destinati all’immissione in libera pratica;
  • elenco dei fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto verificati;
  • archivio semantico;
  • sistema di registrazione;
  • sistemi di identificazione e autorizzazione.

Il registro si fonda su un modello decentrato, ma la Commissione resta titolare e gestore del sistema, responsabile dello sviluppo, della disponibilità, dell’hosting, del monitoraggio, degli aggiornamenti e della manutenzione.

Verifica degli operatori economici e dei soggetti della catena del valore

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la procedura di verifica dell’identità. Per le persone fisiche che agiscono come imprese individuali, la verifica può avvenire mediante firma elettronica qualificata con certificato qualificato, mezzo di identificazione elettronica con livello di garanzia "elevato" oppure attestato elettronico di attributi, se l’interessato deve essere stabilito nell’Unione; per i soggetti non tenuti allo stabilimento nell’Unione, il mezzo ordinario è la firma elettronica qualificata o l’attestato elettronico di attributi. Per le persone giuridiche, la prova di identità e stabilimento si fonda su sigillo elettronico qualificato con certificato qualificato o su attestato elettronico di attributi qualificato.

L’esito positivo conferisce lo status di "operatore economico verificato" o "soggetto della catena del valore verificato", necessario per accedere al registro e registrare o modificare dati, nei limiti consentiti dal diritto UE applicabile. Lo status dura fino alla scadenza dei mezzi di identificazione elettronica e, in ogni caso, per non più di 3 anni. Alla scadenza occorre ripetere la procedura. Se il registro è integrato con altri sistemi UE dotati di verifica equivalente o identica, è esclusa la duplicazione della verifica.

Gestione dei profili, deleghe e trasferimenti

L’articolo 6 consente, se previsto dal diritto dell’Unione, la delega a terzi dei diritti di accesso da parte di operatori e soggetti verificati. Ogni soggetto resta responsabile della propria procedura di verifica elettronica e dell’aggiornamento dei dati del profilo. L’articolo 6 bis disciplina il trasferimento dei passaporti digitali di prodotto registrati ad altro operatore economico verificato o, se del caso, a un soggetto della catena del valore verificato, che subentra negli obblighi con decorrenza dalla data indicata per il trasferimento.

Ruolo delle autorità nazionali

L’articolo 7 richiede a ciascuno Stato membro di nominare, entro il 18 febbraio 2027, un amministratore nazionale designato quale punto di contatto unico con la Commissione per la gestione dei diritti di accesso. L’amministratore può delegare accessi alle autorità nazionali competenti; tali deleghe avvengono sotto la piena responsabilità dello Stato membro e con garanzie di sicurezza, integrità e riservatezza. I dati personali dei profili delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali sono trattati dalla Commissione quale titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Registrazione del passaporto digitale di prodotto

L’articolo 8 stabilisce chi registra il passaporto digitale di prodotto e con quale livello di granularità. Per i prodotti del regolamento (UE) 2024/1781, registra l’operatore economico verificato che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio, al livello indicato negli atti delegati applicabili. Per gli altri prodotti, registra il soggetto interessato al livello previsto dal diritto UE.

La registrazione avviene tramite interfaccia sicura o API. Prima della convalida, la Commissione verifica automaticamente:

  • conformità semantica dei dati;
  • coerenza dei dati obbligatori con quelli inseriti;
  • corretto livello di granularità (modello, lotto o articolo);
  • validità, se del caso, del codice delle merci;
  • validità del link al back-up ospitato da un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto.

Se la verifica è positiva, il registro genera e conserva un identificativo univoco e persistente, che viene comunicato automaticamente al registrante. Devono inoltre essere memorizzate le informazioni essenziali sull’evento di registrazione, compresa data e ora, integrità del passaporto e riferimenti del soggetto registrante.

Prova della registrazione

L’articolo 9 attribuisce all’operatore economico, o a un terzo per suo conto, il diritto di ottenere la prova della registrazione di uno o più passaporti digitali di prodotto. La prova è un documento elettronico sicuro che contiene almeno identificativo del prodotto, eventuale codice delle merci, identità dell’operatore responsabile, data e ora della registrazione più recente, convalidata dalla Commissione, e hash della versione del passaporto.

La prova è sigillata con sigillo elettronico qualificato e resta disponibile per 90 giorni dalla generazione, con possibilità di rigenerazione.

Conservazione, versionamento e cancellazione dei dati

L’articolo 10 impone che ogni modifica, creazione o cancellazione dei dati di registrazione sia tracciata nel sistema di registrazione. Il registro deve supportare il versionamento dei dati e la validazione temporale per ciascun aggiornamento. Se il diritto UE non stabilisce una durata specifica, i dati di registrazione sono cancellati automaticamente dopo 10 anni; se invece è previsto un diverso periodo di disponibilità, si applica quel termine.

Modelli di dati e archivio semantico

Gli articoli 11 e 12 sono centrali per l’interoperabilità. I modelli di dati applicabili ai gruppi di prodotti si fondano, ove esistenti, sugli atti delegati o su altre norme UE pertinenti; possono anche utilizzare risorse semantiche esistenti e devono essere versionati. Tutti i dati del passaporto digitale di prodotto devono essere strutturati in conformità alle definizioni semantiche e ai modelli pubblicati nell’archivio semantico.

La Commissione istituisce e mantiene un archivio semantico che contiene almeno:

  • significato degli attributi e specifiche tecniche per collegamenti tipizzati e risolvibili;
  • modelli di dati per i diversi prodotti e relativi formati;
  • metadati dei modelli;
  • significato semantico dei ruoli previsti dal diritto UE;
  • etichette e definizioni multilingue per gli attributi obbligatori.

I metadati seguono le specifiche DCAT-AP; l’archivio comprende un servizio di ricerca e API pubblicamente documentate. L’accesso e l’utilizzo sono gratuiti.

Assistenza tecnica e continuità operativa

L’articolo 13 prevede un helpdesk della Commissione, operativo tutto l’anno dalle 8:00 alle 20:00 (ora di Bruxelles), per assistere operatori, soggetti della catena del valore e autorità. Entro febbraio 2029 deve essere sviluppato uno strumento automatico di assistenza tecnica disponibile 24/7. Gli scambi scritti con l’helpdesk sono conservati per 6 mesi dopo l’archiviazione della richiesta e possono essere messi a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato.

L’articolo 15 disciplina la disponibilità del registro: accessibile in ogni momento salvo manutenzione programmata, per la quale va pubblicato un preavviso; la Commissione può anche sospendere senza preavviso in caso di malfunzionamento, attacco informatico o urgente necessità di sicurezza. In caso di indisponibilità che impedisca la registrazione, la Commissione registra data e ora e conserva le informazioni per almeno 5 anni.

Sistema di registrazione, tracciabilità e sicurezza

L’articolo 14 istituisce un sistema di registrazione capace di generare una pista di controllo completa e affidabile. Vanno tracciati:

  • accessi e autenticazioni;
  • modifiche dei dati;
  • azioni amministrative;
  • scambi di dati.

I termini di conservazione sono differenziati: 6 mesi per accessi/autenticazioni, 5 anni per azioni amministrative e scambi di dati, durata della registrazione per gli eventi di modifica dei dati. Le autorità nazionali competenti possono accedere alle registrazioni in caso di incidenti o per controlli di sicurezza.

Gli articoli 16 e 17 rafforzano la sicurezza del sistema con verifiche tecniche, controlli casuali e misure anti-abuso, incluse quelle contro scaricamenti massicci di dati e attività fraudolente. Gli utenti devono segnalare immediatamente alla Commissione, e se del caso agli Stati membri, ogni comportamento malevolo sospetto.

Dati personali e responsabilità del trattamento

L’articolo 18 elenca i dati personali raccolti per l’identificazione degli utenti: nome e cognome, credenziali di autenticazione, indirizzo postale, e-mail, metadati utili all’identificazione e, per le persone fisiche, ulteriori identificativi personali. Il trattamento è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 per la Commissione e al regolamento (UE) 2016/679 per gli Stati membri, quando questi trattano dati personali per le finalità previste dal diritto dell’Unione.

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 assegnano responsabilità specifiche:

  • gli operatori economici verificati e i soggetti della catena del valore verificati rispondono dell’accuratezza dei dati, della sicurezza dei propri sistemi e delle credenziali, nonché dei dati trasmessi alla Commissione;
  • la Commissione è titolare e gestore del registro, responsabile del ciclo di vita completo del sistema e della sicurezza del trattamento;
  • gli Stati membri sono responsabili dei propri componenti nazionali interconnessi, della sicurezza dei sistemi sotto la loro sfera di controllo e del trattamento dei dati che effettuano; possono revocare diritti di accesso in caso di accesso non autorizzato o errato.

Monitoraggio e durata del regolamento

L’articolo 23 prevede che, nel quadro della valutazione del regolamento (UE) 2024/1781 e del suo contributo al mercato interno, la Commissione valuti il presente regolamento entro la fine del 2032 e successivamente ogni 6 anni, presentando se del caso una proposta di revisione.

Entrata in vigore

L’articolo 24 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 disciplina le modalità di attuazione del registro istituito dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781. Il regolamento si applica ai prodotti per i quali il diritto UE richiede un passaporto digitale di prodotto e la sua registrazione nel registro, includendo espressamente prodotti da atti delegati ex regolamento (UE) 2024/1781, batterie, prodotti da costruzione, giocattoli, detergenti e tensioattivi destinati all’utilizzatore finale, nonché altri prodotti previsti dal diritto dell’Unione. Le regole riguardano anche l’uso del registro da parte dei soggetti della catena del valore, delle autorità nazionali competenti, delle autorità doganali e della Commissione.

Struttura tecnica del registro

L’articolo 3 elenca i componenti essenziali del registro: sito web con interfaccia sicura, API per registrazione e ricezione dati, piattaforma di verifica, sistema di generazione degli identificativi univoci, componente per la conservazione di identificativi e codici delle merci per prodotti destinati all’immissione in libera pratica, elenco dei fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto verificati, archivio semantico, sistema di registrazione e sistemi di identificazione e autorizzazione.

Verifica degli operatori economici

Gli articoli 4 e 19 disciplinano la procedura di verifica per gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche. La prova dell’identità e, se del caso, dello stabilimento può essere fornita con firma elettronica qualificata, sigillo elettronico qualificato o attestato elettronico di attributi, secondo il regolamento (UE) n. 910/2014. Gli operatori verificati possono registrare e modificare i dati nel registro; lo status resta valido fino alla scadenza dei mezzi di identificazione elettronica e comunque non oltre 3 anni, dopo di che occorre una nuova verifica. L’operatore resta responsabile dell’accuratezza, completezza e sicurezza dei dati e, se delega a terzi, conserva la responsabilità piena del rispetto del regolamento.

Verifica dei soggetti della catena del valore

L’articolo 5 prevede una procedura analoga per riparatori, ricondizionatori, rifabbricanti, riciclatori e altri soggetti della catena del valore. Solo i soggetti verificati possono accedere al registro ed effettuare le azioni previste dal pertinente diritto dell’Unione. Anche per essi la validità della verifica è limitata, in via ordinaria, alla scadenza dei mezzi di identificazione elettronica e in ogni caso a 3 anni, con rinnovo tramite nuova procedura.

Gestione del profilo utente e trasferimento delle registrazioni

L’articolo 6 disciplina la gestione del profilo utente dei soggetti verificati, inclusa la delega di diritti di accesso a terzi quando consentita dal diritto UE, l’aggiornamento dei dati e il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. L’articolo 6 bis consente il trasferimento dei passaporti digitali di prodotto registrati a un altro operatore economico verificato o, se del caso, a un soggetto della catena del valore verificato che subentri negli obblighi del precedente soggetto dalla data indicata per il trasferimento.

Ruolo delle autorità nazionali

L’articolo 7 impone agli Stati membri di nominare entro il 18 febbraio 2027 un amministratore nazionale designato, unico punto di contatto con la Commissione per la gestione dei diritti di accesso. L’amministratore può delegare accessi alle autorità nazionali competenti; gli Stati membri devono comunicare i relativi recapiti e ogni modifica. I dati personali nei profili delle autorità nazionali competenti e delle autorità doganali sono trattati dalla Commissione come titolare del trattamento.

Registrazione del passaporto digitale di prodotto

L’articolo 8 prevede che la registrazione sia effettuata, per i prodotti del regolamento (UE) 2024/1781, dall’operatore economico verificato che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio; per gli altri prodotti coperti dalle lettere da b) a f), dal soggetto interessato. La registrazione avviene al livello di granularità richiesto dal diritto applicabile: modello, lotto o articolo. Se il passaporto è creato a livello di articolo, devono essere collegati anche lotto e modello, se previsti; se è creato a livello di lotto, deve essere collegato il modello. La Commissione verifica automaticamente conformità semantica, livello di granularità, eventuale codice delle merci e, se previsto, il link al back-up; se la verifica è positiva, genera un identificativo univoco e persistente e lo comunica automaticamente al registrante.

Prova della registrazione

L’articolo 9 riconosce all’operatore economico, o a un terzo per suo conto, il diritto di ottenere una prova della registrazione di uno o più passaporti digitali di prodotto. La prova è un documento elettronico sicuro, utilizzabile anche verso terzi, contenente almeno identificativo del prodotto, eventuale codice delle merci, identità dell’operatore responsabile, data e ora della registrazione più recente con validazione temporale elettronica della Commissione e hash della versione del passaporto. È garantita da sigillo elettronico qualificato e resta disponibile per 90 giorni, con possibilità di rigenerazione.

Gestione, versionamento e conservazione dei dati

L’articolo 10 prevede che ogni creazione, modifica o cancellazione dei dati di registrazione sia tracciata nel sistema di registrazione e rifletta lo status della registrazione. Il registro supporta il versionamento e conserva una validazione temporale per ciascun aggiornamento. In mancanza di una durata specifica nel diritto UE, i dati di registrazione sono cancellati automaticamente dopo 10 anni; se il diritto UE prevede un diverso periodo di disponibilità, si applica tale periodo. Gli utenti possono chiedere la cancellazione del proprio account se non sono più responsabili delle attività nel registro.

Modelli di dati e archivio semantico

Gli articoli 11 e 12 impongono che i modelli di dati per ciascun gruppo di prodotti si basino, ove disponibili, sugli atti delegati o su altre norme UE applicabili, possano utilizzare risorse semantiche esistenti e siano versionati. La Commissione istituisce e mantiene un archivio semantico che funge da fonte autorevole e leggibile meccanicamente per modelli di dati, definizioni semantiche e vocabolari. L’archivio include significato degli attributi, modelli di dati, metadati, ruoli, etichette multilingue e un servizio di ricerca; l’accesso alle API è gratuito e pubblicamente documentato.

Assistenza tecnica

L’articolo 13 impone alla Commissione di offrire un helpdesk operativo tutto l’anno dalle 8:00 alle 20:00 (ora di Bruxelles) per operatori, soggetti della catena del valore, autorità nazionali competenti e autorità doganali. Entro febbraio 2029 deve essere sviluppato anche uno strumento automatico di assistenza tecnica accessibile 24 ore su 24. Gli scambi scritti con l’helpdesk sono conservati per sei mesi e possono essere messi a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Sistema di registrazione e retention delle tracce

L’articolo 14 istituisce un sistema di registrazione con pista di controllo completa, accurata e affidabile. Devono essere registrati eventi di accesso e autenticazione, modifiche ai dati, azioni amministrative e scambi di dati. I termini di conservazione sono: 6 mesi per accessi/autenticazioni, 5 anni per azioni amministrative e scambi di dati, e tutta la durata della registrazione per gli eventi relativi alle modifiche dei dati. Le autorità nazionali competenti possono accedere alle registrazioni in caso di incidenti o per controlli di sicurezza.

Disponibilità, manutenzione e sospensioni

L’articolo 15 stabilisce che il registro è normalmente accessibile in ogni momento, salvo manutenzione programmata, per la quale deve essere pubblicato un preavviso. La Commissione può sospenderne la disponibilità senza preavviso in caso di malfunzionamento, attacco informatico o urgente esigenza di sicurezza. Se la registrazione è impedita da indisponibilità o malfunzionamento, la Commissione registra data e ora dell’indisponibilità e conserva tali informazioni per almeno cinque anni.

Sicurezza informatica e uso improprio

Gli articoli 16 e 17 impongono alla Commissione di garantire la sicurezza del registro e dei componenti, anche tramite verifiche tecniche e controlli casuali, e di adottare misure per prevenire accessi non autorizzati, trattamenti illeciti, violazioni dei dati e per registrare gli eventi di sicurezza. In caso di uso improprio o fraudolento, inclusi scaricamenti massicci di dati, la Commissione adotta misure di contenimento; gli utenti devono segnalare immediatamente comportamenti malevoli sospetti.

Dati personali e ruoli di titolarità

L’articolo 18 individua i dati personali che la Commissione conserva per verificare l’identità degli utenti: nome e cognome, credenziali di autenticazione, indirizzo postale, e-mail, eventuali metadati dei documenti caricati e, per le persone fisiche, specifici identificativi personali. Il trattamento deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725. Gli articoli 19, 20, 21 e 22 ripartiscono le responsabilità tra operatori economici verificati, soggetti della catena del valore verificati, Commissione e Stati membri, includendo obblighi di sicurezza, correttezza dei dati, gestione degli accessi, trattamento dei dati e responsabilità sui sistemi nazionali interconnessi.

Monitoraggio, valutazione ed entrata in vigore

L’articolo 23 prevede una valutazione del regolamento entro la fine del 2032 e poi ogni sei anni, nell’ambito del monitoraggio del regolamento (UE) 2024/1781, con eventuale proposta di revisione. L’articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercato internosicurezza dei prodottidigitalizzazioneprotezione dei datidogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.