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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1737

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1737 della Commissione, del 16 luglio 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi BPF THO TM Desana conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo rilascia un’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "BPF THO TM Desana" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è concessa alla Thonhauser GmbH con numero EU-0036217-0000 ed è valida dal 6 agosto 2026 al 31 luglio 2036. L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto, inclusi composizione, pericoli, misure di mitigazione del rischio e usi autorizzati in ambito alimentare. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "BPF THO TM Desana" per l’uso nel settore dell’alimentazione umana e animale (tipo di prodotto 4).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Thonhauser GmbH e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso, nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, della famiglia di biocidi "BPF THO TM Desana". L’autorizzazione copre esclusivamente il tipo di prodotto 4 (settore dell’alimentazione umana e animale), con usi professionali e industriali per la disinfezione di superfici dure non porose e di impianti/linee di distribuzione di bevande e alimenti in ambienti interni. Il testo allegato precisa i singoli prodotti ricompresi nella famiglia, le composizioni autorizzate, le condizioni d’uso, i requisiti di sicurezza e di etichettatura. Sono richiamati obblighi e riferimenti che incidono sugli operatori del settore alimentare e sui datori di lavoro; il regolamento non disciplina usi diversi da quelli espressamente autorizzati.

Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "BPF THO TM Desana"

Il regolamento esecutivo rilascia un’autorizzazione dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per la famiglia di biocidi "BPF THO TM Desana". La Commissione si conforma al parere dell’ECHA e conclude che la famiglia di biocidi soddisfa le condizioni previste per l’autorizzazione, subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida.

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda è stata presentata da Thonhauser GmbH il 13 novembre 2018 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con accettazione da parte dell’autorità competente austriaca per la valutazione. Il parere dell’ECHA, trasmesso alla Commissione il 16 dicembre 2025, ha ritenuto la famiglia ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e conforme alle condizioni dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento.

Oggetto dell’autorizzazione e soggetto titolare

L’autorizzazione è rilasciata a Thonhauser GmbH, con sede indicata in Austria, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi con numero EU-0036217-0000. La validità temporale dell’autorizzazione decorre dal 6 agosto 2026 e scade il 31 luglio 2036.

Ambito di applicazione materiale: tipo di prodotto 4

L’autorizzazione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 4, cioè il settore dell’alimentazione umana e animale. Gli usi autorizzati sono ambientali e professionali/industriali, in ambienti interni, per la disinfezione di superfici dure non porose e di impianti CIP, inclusi impianti di distribuzione di bevande e superfici nelle aree di lavorazione e consumo degli alimenti.

Composizione della famiglia di biocidi

Il principio attivo è il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio. L’allegato descrive la famiglia di prodotti e i tre meta SPC, con differenti percentuali di ipoclorito di sodio, idrossido di potassio e, nel meta SPC 3, idrossido di sodio. La formulazione è indicata come SL, cioè concentrato solubile.

Classificazione di pericolo e precauzioni

Per i meta SPC sono riportate indicazioni di pericolo che includono, a seconda della formulazione, la corrosività per i metalli, la tossicità per ingestione, le gravi ustioni cutanee e lesioni oculari, la tossicità acquatica cronica e la corrosività per le vie respiratorie. Sono previsti numerosi consigli di prudenza: conservazione nell’imballaggio originale e sotto chiave, divieto di respirare nebbie/vapori/aerosol, uso di DPI, divieto di dispersione nell’ambiente e specifiche modalità di smaltimento del prodotto e dell’imballaggio.

Usi autorizzati per i professionisti

Per gli utilizzatori professionali è autorizzata la disinfezione di superfici interne dure non porose nelle aree di lavorazione e consumo degli alimenti, tramite concentrazione indicata in etichetta e con frequenza massima di una volta al giorno. L’uso è specificato per piccoli impianti di distribuzione di bevande, con procedura semi-chiusa e obbligo di pre-pulizia e risciacquo. La soluzione d’uso deve essere preparata in acqua tiepida fino a 35 °C e utilizzata entro un’ora.

Usi autorizzati per gli utilizzatori industriali

Per gli utilizzatori industriali è autorizzata la disinfezione CIP terminale dopo la pulizia, sempre in ambienti interni e nel settore alimentare e delle bevande, compresi lattiero-caseario e carne. Anche in questo caso è prevista una frequenza massima di una volta al giorno e l’uso della soluzione per un massimo di un’ora, con risciacquo successivo con acqua potabile e verifica del pH dell’acqua di risciacquo.

Misure di mitigazione del rischio e DPI

L’allegato contiene prescrizioni dettagliate sui DPI e sulla gestione del rischio. In particolare, durante miscelazione, caricamento, applicazione e post-applicazione devono essere indossati guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi a EN ISO 374, occhiali conformi a EN 166, tute conformi a EN 14605 e calzature conformi a EN 13832. Per taluni scenari industriali, se il sistema CIP non è completamente chiuso o in caso di riparazione, è richiesta anche protezione delle vie respiratorie con APF almeno pari a 4, mediante semimaschera filtrante FFP1 o dispositivi equivalenti con filtro P1.

Prescrizioni specifiche per il settore alimentare

Per i prodotti alimentari, l’allegato impone che la concentrazione di clorato negli alimenti non superi i valori LMR fissati dal regolamento (UE) 2020/749. Questa prescrizione è richiamata espressamente nelle misure di mitigazione del rischio per evitare superamenti dei limiti massimi di residui.

Primo soccorso, emergenze ambientali e smaltimento

Sono fornite istruzioni di primo soccorso per contatto con occhi, pelle, inalazione e ingestione, con richiamo all’assistenza medica urgente e al Centro antiveleni. In caso di fuoriuscita, il prodotto non deve raggiungere suolo, acque superficiali o sotterranee; deve essere assorbito con materiali idonei e raccolto in contenitori chiusi, evitando contenitori metallici. Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale, nazionale e internazionale sui rifiuti pericolosi o speciali.

Stoccaggio e durata di conservazione

Il prodotto deve essere conservato per un massimo di 8 mesi, a temperatura non superiore a 20 °C, al riparo dal gelo e da fonti di calore, in luogo asciutto, fresco e ben ventilato e nel contenitore originale.

Rapporti con altra normativa UE e formazione

Il testo richiama la direttiva 98/24/CE e la direttiva 89/656/CEE in relazione agli obblighi dei datori di lavoro di fornire formazione e garantire una gestione adeguata del prodotto e dei DPI. Sono inoltre citate le norme EN applicabili e il regolamento (UE) 2020/749 per i limiti dei residui di clorato.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

L’articolo 1 rilascia a Thonhauser GmbH l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0036217-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "BPF THO TM Desana", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 6 agosto 2026 al 31 luglio 2036.

Ambito merceologico e usi autorizzati

La famiglia è autorizzata solo come biocida di tipo di prodotto 4, per il settore dell’alimentazione umana e animale, con usi professionali e industriali per la disinfezione di superfici interne dure non porose e impianti CIP, in particolare nell’industria alimentare e delle bevande.

Composizione e principio attivo

Il principio attivo è il cloro attivo rilasciato dall’ipoclorito di sodio, già inserito nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 4. L’allegato distingue tre meta SPC con diverse combinazioni di ipoclorito di sodio, idrossido di potassio e, per il meta SPC 3, idrossido di sodio.

Misure di sicurezza e di mitigazione del rischio

L’allegato impone, a seconda del meta SPC e dell’uso, DPI specifici: guanti chimico-resistenti EN ISO 374, occhiali EN 166, tute EN 14605, calzature EN 13832 e, in taluni casi, protezione respiratoria EN 149/EN 140/EN 136 con filtro P1/EN 143. Sono previste istruzioni per preparazione, contatto, risciacquo, manutenzione e gestione delle fuoriuscite.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

Per gli usi di disinfezione di impianti di distribuzione di bevande, il titolare dell’autorizzazione deve fornire in etichetta informazioni sul riempimento delle linee e sulla fase di pre-pulizia.

Stoccaggio, durata di conservazione e smaltimento

L’allegato prevede una durata di conservazione di 8 mesi, conservazione a temperature non superiori a 20 °C, protezione dal gelo, conservazione in luogo asciutto, fresco e ventilato e nel contenitore originale. Lo smaltimento deve avvenire tramite raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, senza scarico in suolo, acque o reti di scarico.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicasicurezza alimentaresicurezza sul lavorosostanze chimiche

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