Regolamento (UE) 2026/1795
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1795 della Commissione, del 16 luglio 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le mappe delle zone di restrizione per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La modifica risponde all’evoluzione epidemiologica notificata da vari Stati membri, in particolare Croazia, Italia e Polonia, e ridefinisce i confini di numerose aree a rischio. L’atto è adottato con urgenza e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per aggiornare le zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in modo specifico, alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III istituite in relazione ai focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici, con particolare aggiornamento delle delimitazioni territoriali in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già ricavabili dalle delimitazioni territoriali specifiche contenute nell’allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1795 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime unionale di controllo della peste suina africana, aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione giustifica la modifica con la rapida evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e con la necessità di mantenere delimitazioni territoriali coerenti con i nuovi focolai notificati.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, che consente l’adozione di misure speciali di controllo delle malattie. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 disciplina le restrizioni per la peste suina africana e prevede l’elencazione, negli allegati I e II, delle zone soggette a restrizioni I, II e III, applicabili per un periodo limitato negli Stati membri interessati.
Ragioni dell’intervento
Nei considerando la Commissione sottolinea che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti significativi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla movimentazione di partite di animali e prodotti, nonché sulle esportazioni verso Paesi terzi. Vengono richiamati i nuovi focolai notificati da Italia, Polonia e Croazia nel giugno e luglio 2026, nonché la necessità di reagire all’aumento del livello di rischio in aree già classificate con restrizioni meno severe.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. In concreto, ciò comporta:
- il mantenimento, la ridenominazione o la riclassificazione di numerose aree in zone soggette a restrizioni I, II o III;
- la ridefinizione dei confini di molte zone, tenendo conto della situazione epidemiologica nelle aree limitrofe;
- l’aggiornamento delle voci territoriali per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania.
Criteri di classificazione delle aree
Il testo allegato mostra una classificazione estremamente granulare, basata su unità territoriali amministrative o funzionali, quali:
- comuni, province, distretti, regioni e frazioni;
- porzioni di territorio delimitate da strade, autostrade, linee ferroviarie, corsi d’acqua o confini comunali;
- in alcuni Stati, unità di gestione venatoria identificate da codici numerici.
La ripartizione in zone I, II e III riflette un gradiente di rischio crescente o decrescente in funzione della situazione locale. In particolare, per Italia, Croazia e Polonia il provvedimento recepisce il peggioramento epidemiologico osservato, con trasferimenti di aree verso livelli di restrizione più severi.
Regime delle singole zone per Stato membro
L’allegato contiene una lunga elencazione delle aree interessate, suddivise per parte e per Stato membro. In sintesi:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I in vari Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania.
- Parte II: zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia, Croazia e Spagna.
- Parte III: zone soggette a restrizioni III in Romania, Grecia, Croazia, Lituania, Italia, Slovacchia, Polonia e Ungheria.
Per l’Italia, il testo contiene una revisione particolarmente ampia delle aree interessate in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e, per alcune zone, anche in altre regioni, distinguendo fra restrizioni I, II e III. Analogo approccio è seguito per Germania e Polonia, con numerose porzioni di territorio comunale e distrettuale espressamente indicate.
Urgenza e decorrenza
La Commissione evidenzia l’urgenza dell’intervento, sottolineando che le modifiche devono produrre effetti il prima possibile per ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per questo l’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese zootecniche, operatori del settore suinicolo e soggetti coinvolti nella movimentazione transfrontaliera, il regolamento rileva soprattutto perché:
- incide sulle possibilità di movimentazione di suini e prodotti suinicoli dalle aree soggette a restrizione;
- richiede un costante controllo della localizzazione geografica dell’unità produttiva o del terreno interessato;
- può influire sui flussi commerciali interni e sulle esportazioni, in coordinamento con la disciplina generale di sanità animale.
Il testo, tuttavia, non dettaglia qui le singole misure operative applicabili alle zone: tali effetti vanno ricavati dal regolamento (UE) 2023/594 come modificato, che resta il quadro di riferimento sostanziale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è adeguare tempestivamente le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata nell’Unione, per contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Le modifiche riguardano l’elenco e la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con particolare ricalibratura delle aree in Croazia, Italia e Polonia in funzione di nuovi focolai in suini detenuti e selvatici.
Adeguamento alla situazione epidemiologica
I considerando richiamano nuovi focolai notificati nel giugno e luglio 2026 e la necessità di elevare o spostare il livello di restrizione di specifiche aree: alcune zone passano da I a II o da II a III, altre vengono newly elencate come restrizione I. Sono inoltre ridefiniti i confini delle zone interessate per tener conto dell’andamento del rischio nelle aree limitrofe.
Contenuto dell’allegato I
L’allegato I elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Per ogni Paese sono indicate le regioni, province, comuni, distretti, municipalità o porzioni territoriali esatte, talora con riferimenti a strade, linee ferroviarie, fiumi, confini amministrativi o codici di unità di gestione venatoria.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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