Regolamento (UE) 2026/1805
Regolamento (UE) 2026/1805 del Consiglio, del 16 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo mirato il regolamento (UE) n. 833/2014, nell’ambito delle sanzioni dell’Unione contro la Russia per le azioni che destabilizzano l’Ucraina. La modifica riguarda esclusivamente il rinvio dell’applicazione della procedura di adeguamento del tetto al prezzo del petrolio greggio russo, già disciplinata dall’articolo 3 quindecies. Vengono fissate nuove date per la pubblicazione dell’avviso della Commissione e per l’entrata in applicazione del nuovo tetto, mantenendo nel frattempo operante il tetto attuale.
Modifica puntuale del regolamento (UE) n. 833/2014 per rinviare l’applicazione del meccanismo di adeguamento del tetto al prezzo del petrolio greggio russo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile, in quanto regolamento UE adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Incide sul regime di misure restrittive contro la Russia previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, limitatamente alla procedura di modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio russo di cui all’articolo 3 quindecies, paragrafo 11, e alla relativa modifica dell’allegato XXVIII. La misura riguarda il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su 22 settimane, la pubblicazione dell’avviso della Commissione e la decorrenza del nuovo tetto sui prezzi; non introduce un nuovo regime sanzionatorio generale, ma rinvia temporalmente un meccanismo già esistente.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sul tetto al prezzo del petrolio greggio russo
Il regolamento (UE) 2026/1805 del Consiglio interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Russia, già stabilito dal regolamento (UE) n. 833/2014 e attuato dalla decisione 2014/512/PESC. La finalità è quella di rinviare l’operatività del meccanismo di modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio russo, in coerenza con la parallela modifica della decisione PESC adottata il 16 luglio 2026.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che la decisione (PESC) 2025/1495 aveva istituito una procedura per adeguare il price cap in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. La decisione (PESC) 2026/1804 posticipa l’avvio di tale meccanismo per consentire al Consiglio un margine temporale aggiuntivo per valutare eventuali modifiche alla luce dell’andamento del mercato, così da assicurare un processo decisionale ordinato e ponderato. Il regolamento UE è adottato in base all’articolo 215 TFUE per garantire applicazione uniforme negli Stati membri.
Ambito oggettivo della modifica
La modifica è circoscritta all’articolo 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 e riguarda esclusivamente:
- il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane;
- la pubblicazione da parte della Commissione dell’avviso relativo a tale prezzo medio;
- la conseguente modifica dell’allegato XXVIII, che contiene il nuovo tetto sui prezzi.
Non viene introdotta una nuova misura restrittiva autonoma, ma solo uno slittamento temporale dell’applicazione di un meccanismo già esistente.
Nuove scadenze operative
Il nuovo paragrafo 11 bis stabilisce che:
- la pubblicazione dell’avviso della Commissione riferito al periodo 15 gennaio-17 giugno 2026 avviene il 23 luglio 2026;
- la modifica dell’allegato XXVIII si applica dal 15 agosto 2026.
Regime transitorio
Il regolamento precisa che l’attuale tetto sui prezzi continua ad applicarsi fino alla data di applicazione del nuovo tetto. Ne deriva una continuità del regime restrittivo senza soluzione di continuità applicativa.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinvio della procedura di modifica del tetto sui prezzi del petrolio greggio russo
All’articolo 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserito il paragrafo 11 bis, che rinvia l’applicazione della procedura di modifica del tetto sui prezzi prevista dal paragrafo 11. Il rinvio riguarda il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione dell’avviso della Commissione relativo a tale prezzo medio e la modifica dell’allegato XXVIII.
Nuove date di pubblicazione e di applicazione
La pubblicazione da parte della Commissione dell’avviso relativo al prezzo medio di mercato per il periodo di 22 settimane dal 15 gennaio al 17 giugno 2026 deve avvenire il 23 luglio 2026. La modifica dell’allegato XXVIII si applica a decorrere dal 15 agosto 2026.
Continuità del tetto vigente
Fino alla data di applicazione del nuovo tetto sui prezzi, continua ad applicarsi l’attuale tetto sui prezzi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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