Cassazione Penale, Sentenza n. 37471/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata per il semestre 26/07/2023-26/01/2024; il magistrato di sorveglianza di Vercelli aveva respinto la richiesta motivando il diniego con l'applicazione di una sanzione disciplinare nel semestre di riferimento. Il reclamo al Tribunale di sorveglianza di Torino è stato ritenuto inammissibile perché, secondo il decreto impugnato, il detenuto non avrebbe previamente esperito lo "strumento" di cui all'art. 35-bis Ord. pen.. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge (artt. 54 e 69-bis Ord. pen.), sostenendo che né l'art. 54 né l'art. 69-bis richiedono il previo esperimento dell'art. 35-bis e che una sanzione disciplinare non è, di per sé, preclusiva della liberazione anticipata; ha inoltre osservato che la sanzione inflitta (esclusione da attività ricreative e sportive) avrebbe potuto essere impugnata con limiti meramente procedurali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di inammissibilità fosse privo di motivazione minima idonea a spiegare perché fosse stato necessario il previo esperimento dell'art. 35-bis, e quindi affetto da vizio di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.). Ha stabilito inoltre che né l'art. 69-bis né l'art. 54 impongono la preventiva impugnazione di una sanzione disciplinare ai fini del reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata e che la sanzione disciplinare non è automaticamente idonea a escludere il beneficio: il giudice deve valutare concretamente e comparativamente il suo rilievo nel semestre. Per queste ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Strumento previsto per il reclamo avverso specifici provvedimenti disciplinari; la Corte ritiene che non sussista un obbligo generale di esperire preventivamente tale rimedio per proporre il reclamo ai sensi dell'art. 69-bis relativo alla liberazione anticipata
art. 54 Ord. pen.
Norma sulla liberazione anticipata; la Corte interpreta che non subordina la richiesta di beneficio al previo esperimento del rimedio di cui all'art. 35-bis
art. 69-bis Ord. pen.
art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
Stabilisce il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata; non richiede la preventiva proposizione di un reclamo ex art. 35-bis
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente l'emissione di un decreto de plano nei casi di inammissibilità ma impone l'obbligo di motivazione; la Corte ha richiamato l'esigenza di una motivazione minima coerente e comprensibile
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Indica le modalità decisorie del tribunale di sorveglianza sul reclamo in materia di liberazione anticipata; richiamata per collegamento procedurale con art. 69-bis
art. 125 cod. proc. pen.
Principio di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto impugnato inesistente o meramente apparente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162)
Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162
Consolidato principio secondo cui una sanzione disciplinare non annulla automaticamente la possibilità di concedere la liberazione anticipata: deve essere acquisita e valutata concretamente nel giudizio complessivo sul semestre
Massime di principio
- Il reclamo ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. contro il diniego di liberazione anticipata non richiede il previo esperimento del rimedio di cui all'art. 35-bis; è quindi ammissibile proporre direttamente il reclamo per la liberazione anticipata.
- L'applicazione di una sanzione disciplinare nel semestre di riferimento non è, di per sé, automaticamente impeditiva della liberazione anticipata: il giudice deve valutare concretamente la rilevanza della sanzione nel quadro complessivo della condotta del detenuto.
- Un decreto che dichiara l'inammissibilità de plano deve contenere una motivazione minima chiara e comprensibile; l'assenza di argomentazione circostanziata determina vizio di motivazione e può portare all'annullamento.
- Il detenuto può contestare la rilevanza della sanzione disciplinare nel corso del procedimento per la concessione del beneficio senza essere obbligato a impugnare preventivamente la sanzione separatamente.
- In caso di dubbio sull'oggetto o sulla ragione dell'inammissibilità dichiarata, il giudice di legittimità tende a valorizzare il diritto del ricorrente ad un giudizio di merito sul beneficio, rinviando per un nuovo esame motivato.
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