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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I857C n. 31372 del 12/11/2024

ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE

AGCMI857C

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM dispone l’avvio di un procedimento, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, per rideterminare in contraddittorio con le parti la durata dell’intesa restrittiva già accertata nel caso TIM-Dazn Serie A 2021/2024. Il nuovo intervento si rende necessario a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9315/2024, che ha accolto parzialmente i ricorsi di Sky e Fastweb limitatamente alla durata dell’infrazione, rilevando una contraddizione tra comunicazione delle risultanze istruttorie e provvedimento finale. L’Autorità precisa i soggetti coinvolti, assegna il termine per le audizioni, individua il responsabile del procedimento e fissa la conclusione entro il 30 giugno 2025.

Accordo TIM-Dazn Serie A 2021/2024: avvio del procedimento per rideterminare la durata dell’intesa restrittiva già accertata

TIM-Dazn Serie A 2021/2024: riapertura per la rideterminazione della durata dell’intesa

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dispone l’avvio di un procedimento volto a rideterminare la durata dell’infrazione già accertata nel caso I857 - Accordo Tim-Dazn Serie A 2021/2024. Il nuovo segmento procedimentale si colloca a valle della sentenza del TAR Lazio n. 9315/2024, che ha confermato in via generale l’impianto del precedente accertamento ma ha accolto parzialmente i ricorsi di Sky e Fastweb sulla sola individuazione temporale della condotta, imponendo la riedizione del potere in contraddittorio con le parti.

Contesto del precedente accertamento

Con il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023, l’AGCM aveva già accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101, comma 1, TFUE, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. e da Dazn Limited/Dazn Media Services S.r.l. Nel medesimo provvedimento erano state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie pari a € 7.240.250,84 per le società del Gruppo Dazn e a € 760.776,82 per TIM S.p.A.

Decisione del giudice amministrativo e necessità di riedizione del procedimento

La sentenza del TAR Lazio dell’11 maggio 2024, n. 9315, ha rigettato integralmente i ricorsi proposti da TIM e dalle società Dazn, ma ha accolto parzialmente quelli di Sky Italia e Fastweb, limitatamente alla durata dell’infrazione. Il giudice ha ritenuto contraddittorio il provvedimento finale rispetto alla comunicazione delle risultanze istruttorie: la prima aveva indicato una finestra temporale più ristretta, mentre la seconda descriveva l’intesa come incidente sul mercato dal 27 gennaio 2021 al 4 agosto 2022. Secondo il TAR, tale discrasia impone la rinnovazione del procedimento, senza travolgere automaticamente l’efficacia dell’atto fino alla sua eventuale modifica o sostituzione.

Soggetti coinvolti nel nuovo contraddittorio

L’Autorità estende la riedizione del procedimento a tutte le parti del procedimento I857, non solo a TIM e Dazn, ma anche a Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. (già Irideos S.p.A.), Iliad Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., all’Associazione italiana internet provider, a Federconsumatori - APS e a Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori.

Garanzie partecipative e termini procedimentali

In coerenza con le statuizioni del TAR e con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3669 del 4 ottobre 2024, che ha respinto l’istanza cautelare proposta da TIM e ribadito la necessità di una nuova istruttoria con garanzie partecipative, l’AGCM fissa un termine di trenta giorni dalla notifica per la richiesta di audizione delle parti, da presentare almeno sette giorni prima della scadenza. Gli atti del procedimento sono consultabili presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza - 1.

Organizzazione del procedimento e termine finale

Il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Marco Serani. L’Autorità stabilisce che il procedimento debba concludersi entro il 30 giugno 2025, riservandosi di adottare la nuova determinazione sulla durata dell’infrazione all’esito del contraddittorio con le parti.

Punti principali

Origine del nuovo procedimento

Il provvedimento prende le mosse dalla sentenza del TAR Lazio dell’11 maggio 2024, n. 9315, che ha rigettato i ricorsi di TIM e delle società del gruppo Dazn contro il provvedimento AGCM n. 30699 del 28 giugno 2023, ma ha accolto parzialmente i ricorsi di Sky Italia e Fastweb limitatamente alla durata dell’infrazione. Il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente una contraddizione tra la comunicazione delle risultanze istruttorie e la decisione finale dell’Autorità, imponendo la riedizione del potere.

Oggetto dell’intervento

L’AGCM avvia un procedimento ex art. 14 l. 287/1990 per una nuova determinazione della durata dell’infrazione relativa all’intesa restrittiva già accertata nel procedimento I857 - Accordo Tim-Dazn Serie A 2021/2024, in violazione dell’art. 101, comma 1, TFUE.

Parti coinvolte

Il nuovo contraddittorio riguarda TIM S.p.A., Dazn Limited e Dazn Media Services S.r.l. e, più in generale, le altre parti del procedimento originario I857: Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. (già Irideos S.p.A.), Iliad Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Associazione italiana internet provider, Federconsumatori - APS e Codacons.

Effetti della sentenza del TAR e orientamento del Consiglio di Stato

Il provvedimento richiama la precisazione del TAR secondo cui l’accoglimento dei ricorsi di Sky e Fastweb non determina l’annullamento ex tunc o ex nunc del provvedimento, ma soltanto l’obbligo per l’Autorità di rinnovare il procedimento di esercizio del potere. È inoltre richiamata l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3669 del 4 ottobre 2024, che ha respinto la richiesta cautelare di TIM e ribadito che la riadozione del provvedimento presuppone la riedizione del procedimento con le conseguenti garanzie partecipative.

Modalità e termini del procedimento

L’AGCM stabilisce che i legali rappresentanti delle parti possono essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, con richiesta di audizione da presentare almeno sette giorni prima della scadenza del termine alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni. Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Serani e il procedimento dovrà concludersi entro il 30 giugno 2025.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato dei diritti audiovisivi calcio serie adurata dell’infrazioneriapertura del procedimento

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